Commissione Tributaria di II grado di Bolzano sezione 1 sentenza n. 15 depositata il 16 marzo 2018
E’ legittima l’imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di beni strumentali
L’articolo 401 della direttiva IVA non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti ad IVA
Motivi della decisione
La Corte di Giustizia con ordinanza 12.10.2017 ha risolto la questione della compatibilità della disposizione dell’art. 40 del DPR 26.4.1986 n. 131, il quale, dopo avere al comma 1 posto la regola delle incompatibilità tra atti soggetti a IV A e imposta di registro proporzionale, al comma l bis prevede un’eccezione stabilendo che sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate a IVA.
In particolare ricorda la Corte che “va innanzitutto ricordato che l’articolo 401 della direttiva !VA consente il mantenimento o l’istituzione, da parte di uno Stato membro, di imposte, diritti e tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni solo se non hanno natura di imposte sul volume d’affari (sentenza dell’Il ottobre 2007, KOGAZ e a., C-283/06 e C-312106, EU:C:2007:598, punto 32 nonché giurisprudenza ivi citata).
Per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano natura di imposta sui volume d’affari, ai sensi dell’articolo 401 della direttiva IVA, occorre in particolare verificare se essi abbiano I ‘effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le operazioni commerciali in modo analogo all’IVA (sentenza dell’Il ottobre 2007, KOGAZ e a., C-283/06 e C-3I2!06, EU:C:2007:598, punto 34 nonché giurisprudenza ivi citata).
A tale proposito, la Corte ha precisato che in ogni caso devono essere considerati gravanti sulla circolazione dei beni e dei servizi allo stesso modo dell’IVA le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche essenziali dell’IVA, anche se non sono in tutto identici ad essa.
Per contro, l’articolo 401 della direttiva IVA non asta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dell’IVA.
La Corte ha precisato quali siano le caratteristiche essenziali dell’IVA. Nonostante alcune differenze redazionali, risulta dalla sua giurisprudenza che tali caratteristiche sono quattro:
I’IVA si applica in modo generate alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall’IV A dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso di detta imposta va a carico del consumatore finale.
Per quanta concerne la prima caratteristica fondamentale dell’IVA, ossia l’applicazione generalizzata dell’imposta alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi, va constatato che l’imposta di registro di cui al procedimento principale non costituisce un’imposta generate.
Infatti detta imposta, in quanta si applica unicamente ai contratti di locazione di beni strumentali, concerne solamente una categoria ristretta di operazioni e, quindi, non e destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nella Stato membra considerate (v.,in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1992, Beaulande, C-208/91, EU:C:1992:524, punto 16; del17 settembre 1997, Solisnor-Estaleiros Navais, C-130/96, EU:C:1997:416, punto 17 del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 24, e del 19 settembre 2002, Tulliasiamies e Sii/in, C-101/00, EU:C:2002:505, punto 101, nonché ordinanza del 27 novembre 2008, Vollkommer, C-156/08, non pubblicata, EU:C:2008:663, punti 32 e 33).
II requisito relativo all’applicazione generalizzata alle operazioni che hanno ad oggetto beni o servizi non e pertanto soddisfatto, e ciò e sufficiente per concludere che l’imposta di registro in parola non presenta le caratteristiche essenziali dell’IVA e non e quindi interessata dal divieto previsto all’articolo 401 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenze del17 settembre 1997, Solisnor-Estaleiros Navais, C-130196, EU:C:1997:416, punti 18 e 19, nonché del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU :C:2000:110, punti 24 e 25).
In ogni caso, l’imposta di registro di cui al procedimento principale non viene percepita come parte di un processo di produzione e di distribuzione ne, in ogni fase di esso, può essere detratta dagli importi versati nel corso delle fasi precedenti di detto processo. Infatti, nel caso di specie non vi e alcuna possibilità di detrazione dall’imposta versata in ragione di un’eventuale operazione anteriore (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1992, Beaulande, C-208/91, EU:C:J992 :524, punto 17, e ordinanza del 27 novembre 2008, Vollkommer, C-156/08, non pubblicata, EU:C:2008:663, punta 34).
Per quanta concerne, infine, l’ammissibilità dell’assoggettamento dei contratti di locazione di beni strumentali sia all’imposta di registro di cui al procedimento principale che all’IVA, va rilevato che il diritto dell’Unione ammette l’esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l’IVA (sentenza dell’li ottobre 2007, KOGAZ ea., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punta 33 nonché giurisprudenza ivi citata). Più nello specifico, risulta dalla giurisprudenza della Corte che una simile imposta di registro può essere riscossa quando, come nel caso di specie, la sua applicazione può portare al cumulo con l’IVA per la stessa operazione (v., in tal senso, sentenza dell’S luglio 1986, Kerrutt, 73/85, EU:C: l986:295, punta 22, e ordinanza del 27 novembre 2008, Vollkommer, C-I 56/08, non pubblicata, EU:C:2008:663, punta 25).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 401 della direttiva !VA dev’essere interpretato nel senso che esso non asta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti ad IVA”.
Poiché l’impugnazione del silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria era fondato sulla illegittimità dell’applicazione dell’imposta di registro sui contratti di locazione per contrasto con la normativa europea, l’appello deve senz’altro essere accolto.
Si ritiene che sussistono tuttavia, in relazione alla complessità della questione e dell’incertezza nella stessa giurisprudenza sul punto, giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, decidendo sull’appello presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la con sentenza 18.5.2015 n. 91/02/15 della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano accoglie l’appello dell’Ufficio e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
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