Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sentenza n. 881 depositata il 13 febbraio 2018
RISCOSSIONE – NOTIFICHE VIA PEC – LA COPIA INFORMATICA NON EQUIVALE AL DOCUMENTO ORIGINALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 05/10/2017 ed iscritto al n. 2037/10 RG.R., M. P., assistito dall’Avv. G. F. e dal dott. S. P., propone ricorso avverso l’intimazione di pagamento n. 29820179001523884, di euro 7.262,41.
Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
1) Nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
2) Nullità della notifica dell’atto impugnato;
3) Violazione dell’art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/73;
4) Decadenza dell’azione di riscossione;
5) Omessa indicazione delle modalità di calcolo delle somme richieste;
6) Elevato aggio applicato;
L’agente della riscossione non resiste al ricorso.
Alla odierna seduta di discussine il ricorso è stato posto in riserva.
La Commissione, a scioglimento della riserva, così statuisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito espressi, e viene accolto.
Preliminarmente viene esaminata la contestazione riguardante l’omessa notifica degli atti presupposti.
L’assunto risulta pacifico in assenza di prova riguardante la regolare notifica delle cartelle di pagamento cui si riferisce l’atto di intimazione impugnato.
Il ricorrente contesta, inoltre, la nullità insanabile della notificazione, tramite PEC, dell’atto impugnato atteso che la notifica risulta eseguita in difformità alle leggi in vigore.
Sul punto si osserva:
l’art. 26, secondo comma del D.P.R. n. 602/73, così dispone:« La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica il febbraio 2005 n. 6$, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149 bis del codice di procedura civile».
Appare di tutta evidenza, quindi, che l’agente della riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata, ma a condizione che l’invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica ( ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea).
Infatti, l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, escludendo l’applicazione dell’art. 149 bis c.p.c., non riconosce l’equipollenza tra documento informatico e copia (informatica) del documento cartaceo, per cui l’esattore può e deve trasmettere solamente il documento informatico.
Ciò risulta confermato dal tenore letterale dell’art. 26 ove viene previsto che :« la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005…»
Oggetto della PEC, secondo il suddetto decreto , non può essere altro che il documento informatico, il quale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), a differenza della copia informatica, necessita di una firma digitale che lo rende immodificabile.
Nel caso di specie, nonostante l’eccezione di parte ricorrente, non è stato provato che ad essere stato trasmesso sia stato il documento informatico e non, come sostiene la ricorrente, una scansione del documento cartaceo.
Pertanto, la contestazione relativa al difetto di notifica della intimazione di pagamento, sollevata dal ricorrente, risulta meritevole di accoglimento, atteso che, nella fattispecie, non risulta l’intervento di un agente notificatore abilitato e manca la prova che sia stato trasmesso, così come previsto dalla norma, il documento informatico (e non una copia informatica del documento cartaceo).
Quanto sopra, ad avviso del Collegio, risulta confermato dalle recenti modifiche ad opera dell’art. 7 quater del D.L22/10/2016 n.193, apportate all’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e all’art. 26 del D.P.R. n. 602/73.
Il sesto comma dell’art. 7 quater del D.L. n. 193/2016, infatti, prevede che, solo a partire dal primo luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate può notificare ” direttamente” ( senza agente notificatore) , gli avvisi di accertamento a mezzo di posta elettronica certificata, ferme restando sempre le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005 (invio del provvedimento informatico).
Ciò vale anche per la notifica via PEC delle cartelle di pagamento atteso il rinvio operato dal nuovo secondo comna dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, alle disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 sopra citato.
Secondo l’orientamento dei Giudici di merito e della Suprema Corte di Cassazione, nonostante l’utilizzo della posta elettronica certificata per la notifica della cartella di pagamento (così come della intimazione di pagamento) sia consentito dalla legge (la Pec, infatti, al pari della raccomandata, consente la certezza sull’identità del mittente e sulla data di spedizione), il problema si pone sull’estensione del file: in pratica, il file pdf col quale è riprodotta la cartella contenuta nell’email non garantisce l’autenticità dell’allegato, essendo solo una riproduzione elettronica di un documento cartaceo, e come tale equiparabile a una semplice copia.
La notifica della cartella di pagamento non è valida se avviene tramite Pec contenente il file dell’atto con estensione .pdf anziché .p7m (tipica dei file firmati digitalmente). Solo il formato .p7m garantisce infatti l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale.
La cartella di pagamento, per essere correttamente notificata tramite posta elettronica certificata, deve avere l’estensione .p7m perché questo viene realizzato attraverso la firma digitale del documento. Invece il formato pdf, a differenza del precedente, non è firmato digitalmente e, pertanto, non può garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale. La notificazione per posta elettronica certificata non è pertanto valida se la cartella è stata trasformata in formato pdf;: la conseguenza è anche l’illegittimità della stessa cartella di pagamento che va annullata. (cfr Ctp Reggio Emilia sent. n. 204/17 del 31.07.2017; Ctp Milano sent. n. 1023 del 3.02.2017; Ctp Savona, sent. 11100/2017 e 101/2017; Ctp Napoli sent. n. 611 del 26.02.2016; Ctp Lecce, sent. n. 1817 del 12.05.2016; Ctp Milano, sent. n. 163 del 24.02.2017. Cfr. Anche Ctp Lecce sent. n. 611/2016).; (CTP Varese, sentenza 416/2017; CTP Salerno, sentenza 4124/2017; CTP Roma, sentenza 1715/2017; CTP Siracusa, sentenza 4956/02/16).
Conseguentemente l’atto impugnato viene annullato per violazione di legge.
L’accoglimento delle superiori censure determinano l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. TI, ACCOGLIE il ricorso e condanna l’agente della riscossione – Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente della complessiva somma di ? 1.500,00, di cui ? 1.300,00 per onorari, oltre IVA e C.P.
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