COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 40 – Sentenza 18 marzo 2013, n. 86
REGISTRO – REVOCA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – IL CONTRIBUENTE NON STABILISCE LA PROPRIA RESIDENZA ENTRO I 18 MESI DALLA DATA DI STIPULA DELL’ATTO – RILEVANZA INADEMPIMENTO O RITARDO DEL TRASFERIMENTO NON IMPUTABILE AL CONTRIBUENTE – ILLEGITTIMITA’ REVOCA
massima
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Ai fini della decadenza va considerata la data in cui il contribuente ha iniziato il percorso per ottenere l’iscrizione anagrafica e cioè che il ritardo nel trasferimento non è imputabile al contribuente. Rileva quindi il comportamento concludente del contribuente.
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FATTO e DIRITTO
Premesso:
– che la signora P.M. impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2004 … con cui l’Agenzia delle Entrate ufficio di Frosinone, in relazione all’atto di compravendita reg.to il 6.7.2004, le aveva revocato le agevolazioni sulla prima casa (di cui all’art. 1 della Tariffa parte prima D.P.R. n. 131/86) recuperando le imposte dovute in misura ordinaria con applicazione della sanzione prevista più gli interessi maturati, e ciò in quanto la ricorrente non aveva stabilito entro i diciotto mesi dalla data di stipula dell’atto (2.7.04) la propria residenza nell’immobile, sito nel Comune di Colleferro, oggetto dell’acquisto agevolato;
– che la ricorrente deduceva che in effetti solo in data 20.1.2006 era riuscita ad ottenere dal Comune di Colleferro la residenza (come da certificato allegato e datato 18.10.2006); e ciò perché nelle more dei diciotto mesi aveva presentato al Comune (in data 24.1.2005) il permesso per lavori di ristrutturazione rilasciato solo il successivo mese di aprile; a maggio le era stata rifiutata la richiesta di iscrizione anagrafica perché l’immobile non era ancora abitabile, e, terminati i lavori, la seconda richiesta di iscrizione anagrafica era stata concessa con effetto 20.1.2006; quindi la mancata iscrizione nei 18 mesi non era a lei imputabile; del resto la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 4714/2003 aveva riconosciuto il diritto alla agevolazione in questione a fronte di un comportamento concludente come nella fattispecie riscontrabile;
– che l’adita C.T. accoglieva il ricorso tenendo conto in sostanza della fattiva azione svolta dalla contribuente per ottenere la prevista e richiesta residenza, nonché di alcune decisioni della Corte di Cassazione (Sent. n. 4714/2003, n. 5297/2001);
– che avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio, che, censuratene le argomentazioni, sosteneva che nella fattispecie, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione, era irrilevante che il mancato trasferimento fosse o meno imputabile alla contribuente;
– che la contribuente resisteva;
– che l’appello non è fondato. Sebbene infatti la tesi dell’ufficio sia basata sulla stretta osservanza della norma su indicata, che, tra le condizioni in essa previste per usufruire delle agevolazioni sulla prima casa, pone appunto che “a) l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza…”, tuttavia, ai fini della decadenza, a parere del Collegio, va considerata la data in cui la ricorrente ha di fatto iniziato il percorso per ottenere l’iscrizione anagrafica (maggio 2005) e non quella del 20.1.2006. E ciò perché dalla documentazione allegata risulta provato che “l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa” a lei non imputabile (art. 1218 c.c.);
tanto premesso, la Commissione ritiene di dover confermare la sentenza impugnata e compensare le spese trattandosi di questione di mera interpretazione normativa.
P.Q.M.
Rigetta l’appello dell’ufficio.
Compensa le spese.
Latina 14 dicembre 2012
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