COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Basilicata sez. 1 sentenza n. 167 depositata il 7 marzo 2017
Svolgimento del processo
Avverso l’avviso di accertamento n. TC5O1CCO1 i i 8/2010 proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera la Sig. XXXXXXXXX evidenziando l’illegittimità della rideterminazione dei redditi effettuata dall’Ufficio in violazione del D.M. 10/09/1992 e successive modificazioni. Nelle conclusioni chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento; con vittoria di spese e onorari. Con controdeduzioni depositate in data 03/12/2010 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Matera la quale ribadiva la legittimità dell’impugnato avviso di accertamento in quanto la rideterminazione dei redditi conseguiti era stata effettuata ai sensi dell’art. 38 comma 4 DPR 600/73. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso; con vittoria delle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Matera con Sentenza n.517/02/14 emessa in data 21/03/2014 accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato. Spese compensate.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Matera la quale precisava che la capacità contributiva della contribuente poteva essere stimata in base alle spese di manutenzione e di gestione di beni e servizi sostenute nel periodo d’imposta accertato.
Nelle conclusioni chiedeva l’accoglimento dell’appello; con vittoria di spese e compensi. La Sig. XXXXXXXXXX con controdeduzioni depositate in data 08/07/2015 si costituiva in giudizio per contrastare l’appello proposto.
Nelle conclusioni chiedeva la conferma della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Chiedeva, altresì, la condanna dell’Ufficio al rifusione delle spese E competenze di giudizio. All’udienza del 04.10.2016, sulle conclusioni delle parti, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 517/02/14 emessa in data 21/03/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Matera non merita censure e va, quindi, confermata. L’iter logico-giuridico seguito dai primi Giudici e’ corretto ed adeguatamente argomentato.
L’Ufficio, nel caso di specie, ha proceduto all’accertamento sintetico ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma IV DPR 600/73 e dell’art. 2 DM 10/09/1992.
La predetta normativa è riferibile esclusivamente al reddito delle persone fisiche, con l’espressa esclusione di beni e servizi riconducibili all’attività di impresa o di lavoro autonomo. Di conseguenza non può assumere alcuna rilevanza, ai fini della determinazione della capacità contributiva della contribuente, l’acquisto di un fabbricato che rientra nel novero di bene strumentale all’attività di impresa; tanto emerge chiaramente dal testo del rogito stipulato per la compravendita in cui si legge testualmente che la Sig. XXXXXXX interviene nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale.
Pertanto illegittimo deve ritenersi l’accertamento operato dall’Ufficio in assenza dei presupposti di legge. La natura della controversia induce a ritenere sussistenti i motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l’appello. Spese compensate.
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