COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 2 sentenza n. 276 depositata il 23 febbraio 2017
IMPOSTE SUI REDDITI – cessione di terreno – recupero della maggiore plusvalenza – valore definito ai fini dell’imposta di registro – presunzione di corrispondenza – inconfigurabilità
Massima:
La dichiarazione del contribuente, ai fini Irpef, di un valore inferiore a quello già accertato per il medesimo bene in sede di imposta di registro, non legittima l’amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento induttivo della plusvalenza derivante da una cessione, integrando o correggendo automaticamente la relativa imposizione. Infatti, la presunzione circa la corrispondenza del corrispettivo incassato al valore venale in comune commercio, secondo il disposto dell’art. 5, 30 comma, del DLgs. n. 147/2015, non deve ritenersi sorretta solo sulla base del valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Ciò in quanto il criterio utilizzato per la determinazione del valore può rappresentare solo un “indizio” e non la prova certa della plusvalenza realizzata, in quanto le due imposte sono determinate con criteri e presupposti diversi: per l’imposta di registro si ha, infatti, riguardo al valore di mercato del bene, mentre, per la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di cessione del bene medesimo.
Testo:
Il contribuente, S.L., proponeva tempestivo ricorso avverso avviso di accertamento Irpef, anno di imposta 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate riportava a tassazione plusvalenza conseguente a cessione di terreni edificabili. Con il ricorso il contribuente evidenziava che detti terreni, ubicati nella Provincia autonoma di Trento, erano pervenuti alla stessa nell’anno 1994, a seguito di donazione. Dopo di che, con atto notarile del 23 agosto 2006, erano stati venduti congiuntamente alla villa, sui quali insisteva, in quanto pertinenziali alla stessa. Quindi, sottolineava che in base al Certificato di Destinazione Urbanistica, due particelle di detti terreni risultano edificabili, mentre in realtà erano sempre stati pertinenziali all’edificio costruito nel 1966. L’Agenzia delle Entrate di Genova, considerata l’edificabilità dei terreni ceduti, determinava la plusvalenza soggetta a tassazione separata IRPEF in ?. 88.650,00, assumendo il maggior valore dei terreni accertato ai fini dell’imposta di registro dall’Agenzia delle Entrate di Trento, con l’utilizzo del sistema comparativo. La Commissione Provinciale, nella considerazione che il maggior valore accertato corrispondeva a quello definito ai fini dell’imposta di registro, alla luce della documentazione tecnica prodotta in sede di giudizio, nonché visto che il valore accertato era pari a quello dell’imposta di registro definita da parte acquirente ex art. 15 D. Lgs 218/97, riduceva in via equitativa l’indice edificatorio ad un quarto rispetto a quello considerato dall’Ufficio, con conseguente riduzione delle imposte e delle sanzioni. L’Ufficio propone appello a questa Commissione.
Questa Commissione osserva che in tema di plusvalenze patrimoniali, la dichiarazione del contribuente, ai fini Irpef, di un valore inferiore a quello già accertato per il medesimo bene in sede di imposta di registro non legittima l’amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento induttivo della plusvalenza, integrando o correggendo automaticamente la relativa imposizione. Infatti, la presunzione circa la corrispondenza del corrispettivo incassato al valore venale in comune commercio, anche qualora dichiarato, secondo il disposto dell’art. 5, 30 comma, del DLgs. n. 14712015, non si invera e legittima solo sulla base del valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.
Ad affermarlo è stata di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6135/2016, che ha chiarito gli effetti delle recenti modifiche normative in tema di correlazione tra accertamenti ai fini dell’imposta di registro e accertamenti di plusvalenze ai fini imposte dirette. Tra l’altro, la S.C. ha ribadito che “non può ritenersi superato quanto disposto dall’art. 5, 30 comma del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147”, il quale stabilisce che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del TUIR e gli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del DLgs. n. 446/97, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, “l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro”, o delle imposte ipotecaria e catastale. Ne consegue, pertanto, che il criterio utilizzato per la determinazione del valore può rappresentare solo un “indizio” e non la prova certa della plusvalenza realizzata, posto che le imposte sono determinate con criteri e presupposti diversi. L’imposta di registro si ha, infatti, riguardo al valore di mercato del bene, mentre, per la plusvalenza, occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di cessione del bene medesimo. Nel caso si specie, l’Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento, con il quale, in ragione di un precedente accertamento ai fini dell’imposta di registro, che aveva incrementato il valore di un terreno rispetto a quello dichiarato, assoggettava a tassazione la conseguente plusvalenza ai fini delle imposte dirette. Tuttavia, dalla disamina degli atti di causa è rilevabile che in effetti, in data 16/08/2006, è stata rilasciata dal Comune una Concessione edilizia in sanatoria, a seguito di condono edilizio del 1998, per difformità avvenute in sede di costruzione dell’edificio nel 1966, in virtù della quale veniva dato atto di un teorico volume urbanistico edificabile di mc. 767,25. Tale volume rappresentava il volume massimo realizzabile sul lotto in questione, al quale andava defalcato, in quanto esistente, il volume dell’edificio, che nel caso di specie era pari a mc. 681,25. Ne deriva, per semplice differenza, che era presente un volume residuo, da realizzare sul lotto formato dalle pp.ff, di appena mc. 86,00 (mc.767,25 mc.681,25), volume peraltro di certo non autonomamente edificabile e usufruibile. Da quanto sopra, appare condivisibile la decisione dei Giudici di prime cure, che, in via equitativa, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, rideterminava l’indice edificatorio totale dei terreni ad un quarto dell’indice considerato dall’Ufficio e, per l’effetto, rideterminava l’Irpef nella misura di un quarto dell’importo accertato. Per quanto sopra, questa Commissione rigetta l’appello.
Le peculiarità del contenzioso inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
la Commissione rigetta l’appello. Spese compensate.
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