COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 7 sentenza n. 495 depositata il 20 febbraio 2017
RISCOSSIONE – Espropriazione forzata – Fondo patrimoniale – Criteri.
Massima:
L’Agente della riscossione può agire esecutivamente sui beni costituenti il fondo patrimoniale costituito dal contribuente solo quando è accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia, non per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei a tali necessità. È irrilevante, a tal fine, qualsiasi indagine riguardo all’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei alla famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti anteriori.
FATTO
La S.p.A. Equitalia Sud, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall’avv.I. C., il 05 ottobre 2015 ha depositato appello avverso la sentenza n. 551/20/15, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sezione 20 – di Bari il 12 febbraio 2015 e depositata il 26 febbraio 2015.
L’adita Commissione, con la sentenza impugnata, ha accolto, con compensazionedelle spese di giudizio, il ricorso proposto dal contribuente N. B. avverso la comunicazione, prot. n. 014/2012/81136 del 05 febbraio 2013, notificata dall’appellante Società in data 08 marzo 2013 concernente l’avvenuta iscrizione ipotecaria, richiesta con nota n. 1797/162 del 29 gennaio 2013, ex art. 77 del D.P.R. n. 602/73.
L’iscrizione ipotecaria, a carico di una serie di immobili di proprietà del contribuente, veniva disposta a seguito del mancato pagamento del debito risultante da due cartelle aventi ad oggetto, una, interessi di sospensione di imposte dirette relative all’anno 2005 e, l’altra, Irpef e contributo sanitario nazionale per gli anni d’imposta 1991 e 1993, oltre sanzioni e interessi, per l’importo complessivo di ? 773.433,21.
Il giudice di prime cure, in accoglimento delle eccezioni proposte dal contribuente, ha accolto il ricorso introduttivo perché:
a) gli immobili sottoposti ad iscrizione ipotecaria risultavano parte del fondo patrimoniale costituito, ex art. 167 c.c., a servizio della famiglia con atto notarile del 22 marzo 1995, ritualmente trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari;
b) non dimostrato, ai fini del superamento del vincolo tutelato dall’art. 170 c.c.,che il debito potesse fare riferimento ad esigenze familiari in considerazione che esso trovava origine nella partecipazione del contribuente, come socio di capitali, nella S.r.l. S.A.O. e che lo stesso, viceversa, traeva sostentamento per la famiglia dall’attività lavorativa quale socio accomandatario della società S.C.I.E. di B.N. e C. sas.
La Concessionaria S.p.A. Equitalia Sud, con l’appello all’odierno esame, propone gravame avverso la sentenza di primo grado per:
1) erroneità per inversione dell’onere probatorio, per avere il giudicante ritenutoche spetti al creditore provare che il debito trova origine in scopo estraneo aibisogni della famiglia;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c… Erroneità in riferimento all’affermazione, ritenuta apodittica, per cui le passività rivenienti da società di capitali partecipata sarebbero, per definizione, estranee ai bisogni della famiglia del contribuente e per l’omessa prova riguardo alla consapevolezza da parte della Concessionaria dell’estraneità del carico tributario ai bisogni della famiglia;
3) violazione dell’art. 116 c.p.c.. Omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’apprezzamento delle prove documentali.
In conclusione la Concessionaria chiede l’accoglimento dei motivi di appello e, per l’effetto, la riforma dell’impugnata sentenza con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il contribuente, rappresentato e difeso dall’avv. A.G. e dal rag. G.P., con atto depositato il 10 novembre 2015, si è costituito nel presente grado per contrastare ogni ex adverso dedotto e concludere per il rigetto dell’appello e condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre accessori, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 546/92.
All’odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, udito il relatore sui fatti di causa e sui motivi di diritto, il difensore di S.p.A. Equitalia Sud avv. I.M. per delega dell’avv. I. C., insiste per la riforma dell’impugnata sentenza, mentre i difensori del contribuente concludono per il rigetto dell’appello e la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.
DIRITTO
Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante Concessionaria, non ha fondato la propria decisione esclusivamente sull’assunto che il creditore debba dimostrare che il credito sia nato per soddisfare i bisogni della famiglia.
La sentenza va letta nella sua interezza e da essa si evince, in modo inequivocabile, che il giudicante ha affermato che il ricorrente ha provato che il Fondo è stato costituito con atto notarile debitamente trascritto e ha, altresì, dimostrato che, poiché era socio accomandatario della sas S.C.I.E. di B. N & C. non era possibile affermare, come vorrebbe l’appellante, che il debito possa essersi formato per soddisfare esigenze familiari.
Ne deriva, quindi, che è corretta l’altra affermazione del giudicante, contestata dall’appellante con il motivo in esame, che i beni costituenti il Fondo sono attaccabili allorché il creditore riesca a dimostrare che il credito sia nato per soddisfare i bisogni della famiglia.
E ciò perché le due affermazioni sono strettamente interconnesse e la seconda è la naturale conseguenza della prima atteso che, avendo il contribuente provato che il debito non poteva ricondursi ad esigenze della famiglia, era onere della Concessionaria provare il contrario.
La statuizione del primo giudice, anche con riferimento al secondo motivo di gravame, è corretta atteso che come ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, il Concessionario può agire esecutivamente sui beni costituenti il Fondo patrimoniale solo quando è accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia (Cass. n. 22761/16) ovvero, ex art. 170 c.c., non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Peraltro, è irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei alla famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente.
Sul punto non rileva, quindi, quanto evidenziato dalla Concessionaria secondo cui il contribuente aveva ricevuto già prima della costituzione del fondo un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1991.
Per questo onde verificare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni costituenti il Fondo patrimoniale per debito erariale, è necessario verificare che vi sia una oggettiva destinazione dei debiti alle esigenze familiari.
A tale scopo il criterio identificativo va ricercato non nella natura della obbligazione, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 15862/09), ossia nell’inerenza degli stessi debiti al fabbisogno familiare, oltre che sulla conoscenza da parte dei creditori di essere state, tali obbligazioni, contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, per questo, le risorse costituenti il fondo patrimoniale, costituito ai sensi dell’art. 167 c.c., non intaccabili.
Ne consegue che la consapevolezza del creditore della estraneità del debito alle esigenze familiari deve costituire oggetto di prova da parte di colui che si oppone all’espropriazione forzata.
Nei caso di specie, anche con riferimento al terzo motivo di appello, il contribuente ha dato prova, attraverso l’esibizione della relativa documentazione già nel giudizio di primo grado, come accertato dal primo giudice, che i beni oggetto d’iscrizione ipotecaria sono ricompresi nel richiamato fondo patrimoniale e che non poteva non essere nota la circostanza che il credito vantato dall’Amministrazione finanziaria derivava da debiti tributari attinenti la sua partecipazione alla srl S.A.O. e, come tali, estranei ai bisogni della famiglia in quanto risultante dai certificati della Camera di Commercio la condizione del contribuente quale socio accomandatario della sas S.C.I.E. di B.N. & C. dalla cui attività traeva sostentamento.
In definitiva, detti debiti derivano da passività originati dalla partecipazione del contribuente, quale mero socio di capitali, alla srl S. A.O., come riscontrabile dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 che, se pur prodotto nel presente grado, è conoscibile a questo giudice ex comma 2 dell’art. 58 del D. Lgs. n. 546/92, mentre l’attività lavorativa dalla quale lo stesso traeva il sostentamento per sé e per la propria famiglia, aveva ad oggetto la compravendita di autoveicoli nuovi e usati con la sas S.C.I.E. di B.N.& C..
Pertanto, l’appello è infondato in quanto l’impugnata sentenza è priva di censura.
Assorbita ogni altra questione, l’appello va quindi rigettato e le spese di giudizio del presente grado, ex art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992come novellato dall’art. 9 – comma 1, lett. f) – del D. Lgs. n. 156/2015, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione 7″ – definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dalla S.p.A. Equitalia Sud e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese secondo soccombenza liquidate in favore dell’appellato contribuente in ? 2.000,00 (duemila/00).
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 gennaio 2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 27562 depositata il 28 settembre 2023 - Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l'esistenza del fondo, il conferimento in esso…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26534 depositata l' 8 settembre 2022 - In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 /1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32525 depositata il 4 novembre 2022 - In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15252 - In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 marzo 2021, n. 6380 - L'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 5834 depositata il 27 febbraio 2023 - L'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l'onere di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…