COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 7 sentenza n. 495 depositata il 20 febbraio 2017 – L’Agente della riscossione può agire esecutivamente sui beni costituenti il fondo patrimoniale costituito dal contribuente solo quando è accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia, non per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei a tali necessità