COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia-Romagna sentenza n. 2056 sez. 1 depositata il 23 giugno 2017
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza n. xx depositata il 16 gennaio 2013, la Commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso RGR n. yy proposto da O. S. e D. M. avverso gli avvisi di liquidazione n. 2008/ww – registro e n. 2008/zz – registro. Ad avviso della Commissione “come da consolidato orientamento giurisprudenziale in termini, il decreto ingiuntivo inefficace poiché non notificato in termini ex articolo 644 c.p.c., pur scontando l’imposta di registro in misura proporzionale, non consente all’amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione dell’imposta di registro nei confronti della parte cui non è stato notificato il decreto (ex plurimis CT centrale 15/2/1994 numero 547)”.
Nell’appello avverso la decisione, l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Parma espone:
– in data 18/2/2008, la signora D. M. ricorreva al tribunale civile di Parma onde veder riconosciuto soddisfatto il proprio credito nei confronti del Signor O. S.;
– in data 20/2/2008, e perciò dopo due giorni, le parti sottoscrivono un atto di rinuncia al decreto con accettazione;
– con decreto ingiuntivo n. 444 del 28/2/2008, il tribunale di Parma condannava il sig. O. S. al pagamento di euro 32.000,00 in favore della sig.ra D. M.;
– il decreto era inviato all’Agenzia delle entrate per la registrazione ed era liquidato applicando l’imposta di registro proporzionale al 3% sull’intera somma del provvedimento e sul riconoscimento del debito;
– l’Ufficio, con avvisi notificati ai ricorrenti il 22/1/2009, liquidava l’imposta di registro ex art. 8, tariffa parte I, d.P.R. n. 131/86;
– nel ricorso alla Commissione di primo grado, la ricorrente ha sostenuto l’inefficacia del decreto e la conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione avendo il creditore (D. M.) rinunciato al decreto ingiuntivo e essendo stata accettata la rinuncia del debitore (O. S.) senza contestare in alcun modo il merito del recupero dell’imposta;
– nel ricorso si costituiva l’Ufficio affermando che l’imposta è applicata sulla base della emissione stessa del decreto ingiuntivo e non sulla sua esecuzione in concreto;
– nell’appello avverso la sentenza della Commissione di primo grado di Parma che ha annullato gli impugnati avvisi, l’Agenzia richiama la giurisprudenza della Cassazione (n. 11663/2001) nella quale si precisa che l’imposta è applicata sull’esecutività del decreto e non sulla sua esecuzione in concreto poiché l’imposta di registro colpisce la manifestazione di capacità contributiva indipendentemente dalla volontà dell’istante di procedere all’esecuzione del titolo.
A mente della circolare n. 3 dell’8 luglio 2002, con i decreti ingiuntivi esecutivi viene riconosciuto giudizialmente il diritto dell’istante a pretendere un facere dal suo debitore: il che rappresenta manifestazione di capacità contributiva indipendentemente dalla volontà dell’istante di procedere all’esecuzione del titolo.
L’appello è infondato perché basato sull’unico (erroneo) presupposto che la Cassazione, con la citata sentenza in data 17/09/2001, n. 11663, abbia inteso affermare la sottoposizione ad imposta proporzionale di registro di un decreto ingiuntivo non eseguito solo perché costituente in sé e per sé manifestazione di capacità contributiva.
E, in vero, con la menzionata sentenza la Corte di cassazione ha statuito che “l’imposta di registro applicabile alla provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo colpisce la capacità contributiva individuata nella dichiarazione di credito“ Ai sensi dell’art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva“.
Nella stessa sede la Cassazione ha però subito dopo affermato che “ solo una rinuncia accettata dalla controparte potrebbe porre nel nulla la imposizione tributaria, senza che tale interpretazione si ponga in contrasto con l’art. 53 cost., in quanto l’imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, ciò che implica una manifestazione di capacità contributiva“.
Nella specie la stessa Agenzia dà atto che “in data 20/02/2008 le parti sottoscrivono un atto di rinuncia al decreto con accettazione“. L’affermazione non è contraddetta e, in quanto dato esclusivamente fattuale, deve considerasti incontestato ad ogni effetto.
Si è in tal modo realizzato il presupposto espressamente previsto dalla decisione di che trattasi affinché la tassazione venga meno.
L’appello deve essere conclusivamente respinto.
Le spese del presente giudizio devono essere tuttavia compensate, non avendo il contribuente svolto attività difensiva.
La Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione I, definitivamente decidendo, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
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