COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia Romagna sezione 1 sentenza n. 1405 depositata il 21 aprile 2017
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
La ricorrente, sig.ra BM, e il coniuge, sig. CF, impugnavano la cartella di pagamento per € 516,91 emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36 ter, d.P.R. n. 600/1973, sulla dichiarazione dei redditi dell’anno 2007.
I ricorrenti rappresentavano la violazione del giusto procedimento per non avere, l’Agenzia, avvisato il responsabile dell’assistenza fiscale circa alcune inesattezze risultati del calcolo della deducibilità degli interessi.
L’Agenzia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Ufficio precisava che la rettifica operata muove dalla permuta di due immobili comportanti una differenza in danaro di € 18.000,00, e in pari data, i ricorrenti contraevano un mutuo ipotecario pari a 80.000,00 sull’immobile acquistato.
L’Agenzia affermava inoltre che l’art. 15, comma 1, TUIR, limita l’importo detraibile degli interessi a € 3.615,20, oltre alle spese strettamente necessarie.
L’Ufficio adduceva, infine, che i ricorrenti indicano erroneamente pertinenti al mutuo € 7.580,00 che riguardano il rogito della permuta e aggiungono € 1.200,00 pertinenti ma non documentati a suo tempo.
La Commissione di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non dovute le sanzioni e ammettendo parte degli oneri accessori.
Nell’appello avverso tale decisione i contribuenti chiedono l’integrale annullamento dell’avviso.
L’agenzia ha ribadito quanto dedotto in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Collegio ritiene che la tesi dei contribuenti sia da condividere e che l’appello debba essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
Sul piano sostanziale, i contribuenti correttamente sostengono l’inesatta applicazione, da parte dell’Agenzia, della circolare n. 15/E del 20/4/2005, diretta a facilitare la determinazione della parte di interessi passivi sui quali calcolare la detrazione: l’Ufficio avrebbe considerato solo parte delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile .
Ad avviso del collegio appare ragionevole che il valore da considerare ai fini dell’acquisto dell’immobile sia quello effettivo: composto, cioè, dalla somma versata in danaro liquido al venditore e dal ricavato della permuta, in quanto necessaria al raggiungimento della somma globalmente richiesta per l’acquisto.
L’appello è fondato anche relativamente alle spese notarili in quanto necessarie all’acquisto del bene.
A mente dell’art. 15, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (detrazioni per oneri), dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente “ gli interessi passivi, e relativi oneri accessori pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro ”.
Per quanto attiene alla dedotta illegittimità del recupero a tassazione degli interessi passivi, si osserva che la tesi dei contribuenti è sorretta dal precedente della Cassazione secondo cui “in tema di determinazione del reddito d’impresa, i costi per le spese notarili relative all’acquisto di azienda, in quanto strettamente funzionali all’acquisto stesso, costituiscono oneri accessori di diretta imputazione, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 917 del 1986, come tali deducibili per quote annuali di ammortamento e non per intero nell’esercizio in cui siano stati sostenuti” (Cass. civile, sez. trib., 10/08/2010, n. 18537).
Il precedente deve essere applicato anche al caso di specie in quanto, in linea concettuale, non esiste alcuna sostanziale differenza fra i costi sostenuti per le spese notarili relative all’acquisto di un’azienda e i costi sostenuti da un privato per le spese notarili relative all’acquisto dell’immobile nel luogo di residenza (come quello oggetto della controversia di che trattasi).
Quanto all’addizionale regionale, la stessa appare sgravata dall’Ufficio come lo stesso afferma incontestatamente.
Il motivo inerente la violazione dell’art. 26, d.m. n. 164/1999, deve essere assorbito perché solo formale; diviene pertanto irrilevante, un volta disposto l’accoglimento dell’appello per ragioni sostanziali.
L’appello va accolto, annullate le cartelle impugnate, in accoglimento del ricorso di primo grado e riformata in tal senso al sentenza impugnata.
La spese del grado sono da compensare per la semplicità della materia trattata sotto l’aspetto giuridico ed economico.
La Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione I, definitivamente decidendo, accoglie l’appello, annulla le cartelle impugnate in accoglimento del ricorso di primo grado e riforma in tal senso la sentenza impugnata.
Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
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