COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA – Sentenza 01 giugno 2017, n. 2441
Tributi – Cartella di pagamento – Notifica via PEC – Legittimità
Svolgimento del procedimento
Col ricorso la contribuente eccepisce:
1) che A. avrebbe dovuto investire Equitalia Roma, ove ha sede tale ente pubblico, il quale aveva l’onere di trasmettere gli atti a Equitalia Nord di Milano, ove ha sede la contribuente
2) che la notifica della cartella è avvenuta con modalità improprie
3) che manca la firma del responsabile del procedimento
4) che nella cartella non si capisce origine e natura della pretesa
Costituendosi, Equitalia Nord ribatte:
1) che l’atto in oggetto è stato emesso da organo competente, non essendovi alcun obbligo di “passare” per Equitalia Roma
2) che la cartella è stata notificata tramite pec e quindi con le modalità dettate dall’art. 26 D.P.R. 600/73, integrate dalla più recente normativa circa la firma elettronica
3) che la legge non impone la sottoscrizione del responsabile del procedimento
4) che l’agente della riscossione risponde solo dei vizi dell’atto esecutivo, non della fondatezza della pretesa; per discuterne in giudizio, la contribuente avrebbe dovuto convenire A.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza 19.11.2015, accoglie il ricorso, compensando le spese. In particolare i giudici di primo grado hanno considerato determinante il punto 1) e, accogliendo le censure della ricorrente, si sono astenuti dal pronunciarsi sui successivi motivi del ricorso.
L’agente della riscossione interpone tempestivo appello e la contribuente si costituisce ritualmente. L’appellante si sofferma ovviamente sul primo punto della vertenza e quindi prende posizioni anche sugli altri. (…) si riporta ai motivi del ricorso.
La causa viene discussa dalle parti nell’odierna udienza, in cui ci si riporta ai rispettivi scritti difensivi. La Commissione decide in base ai seguenti:
Motivi della decisione
La Commissione Provinciale prende in considerazione l’art. 46 D.P.R. 602/73 e la disposizione secondo cui il concessionario (Equitalia Roma, nel nostro caso), a cui è stato consegnato il ruolo (da A. di Roma), nel caso in cui l’attività di riscossione debba avvenire fuori sede (a Milano), deve delegare l’organo omologo sul territorio in via telematica. Poiché ciò non è stato fatto, la cartella in oggetto va annullata per mancanza di potere di Equitalia Nord. La decisone dei primi giudici è errata. La delega ad altro concessionario, è prevista solo qualora debba procedersi ad esecuzione forzata e l’agente della riscossione debba ricercare i beni da aggredire fuori circondario. In ogni caso, si tratta di procedimenti interni degli uffici pubblici, che vanno osservati non certo a pena di nullità/invalidità dell’atto. In altri termini, si tratta di norme che regolano i rapporti tra gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, senza che da esse sorgano posizioni di diritto soggettivo del contribuente; diritto soggettivo che non risulta in alcun modo leso. In particolare, ci si chiede quali diritti di (…) siano stati violati se una cartella esattoriale le viene notificata dall’agente della riscossione di Milano; diversamente se la cartella fosse stata emessa da Equitalia Roma. Il diritto di difesa impone infatti che il contribuente si confronti con l’ufficio pubblico del luogo dove egli ha domicilio fiscale.
Ribaltato quindi il giudizio di primo grado – che, in quanto pregiudiziale, aveva impedito la trattazione degli altri motivi della vertenza – si affronta il resto del ricorso.
Preliminarmente un’osservazione: Equitalia Nord può essere chiamata in causa solo per vizi intrinsechi dell’atto esecutivo, cioè della cartella di pagamento. La fondatezza della pretesa di A., così come la misura della somma dovuta, sono profili che si dovrebbero trattare convenendo in giudizio l’ente impositore. Rivolgendosi all’agente della riscossione, che si limita a ricevere il ruolo e a emettere la cartella, Si può solo censurare la corrispondenza della cartella al ruolo, l’entità di sanzioni e interessi, le modalità di notifica e la sua rispondenza al normotipo previsto.
Ebbene, s’è visto che la cartella non è stata emessa da organo incompetente. Effettivamente non è firmata, come lamenta (…) ma non v’è alcuna disposizione di legge che lo imponga. Del resto è stata redatta secondo lo schema dettato dal Ministero, che non prevede sottoscrizione.
E’ stata notificata via pec, che è un sistema alternativo alla notifica per raccomandata, prevista dall’art. 26; sistema previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e idoneo a portare l’atto a conoscenza del contribuente, il quale infatti ha avuto tutto il tempo e il modo per preparare le sue difese. Il resistente, a sostegno della invalidità di una notifica via pec, ha citato una recentissima sentenza della CTP; troppo poco autorevole per contrastare un orientamento generale riguardo in genere ai rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, che sta improntando prassi e normative del Paese e della stessa U.E.
Nessuno discute dell’entità della somma, né della misura degli interessi e delle sanzioni. Il resistente in vero eccepisce l’incostituzionalità della norma che sancisce i compensi della riscossione. Si tratta di questione che questa stessa Commissione Tributaria Regionale ha sollevato in altro giudizio. Ma non può essere oggetto di espressa eccezione in questa causa. Essa non sarebbe infatti determinante per il giudizio, il quale ha qui (diversamente che altrove) ben altro oggetto dei (peraltro contenuti) compensi di riscossione.
In definitiva nessuna delle censure del ricorso introduttivo merita accoglimento. La cartella infatti è stata emessa da organo competente, secondo i tempi e con i requisiti di forma sanciti per legge ed è stata notificata con mezzo legittimo e idoneo. La lamentata oscurità della pretesa non può essere invocata in un giudizio contro l’agente della riscossione, in quanto al contribuente basta sapere che tutto nasce dal ruolo emesso da A., senza che rilevi il perché tali contributi debbano essere restituiti; cosa che si sarebbe dovuto chiedere all’ente impositore.
L’alternanza tra questa decisione e quella di primo grado, in cui furono compensate le spese, suggerisce anche in appello una analoga misura.
P.Q.M.
Accoglie l’appello di Equitalia Nord. Spese compensate.
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