COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 143 depositata il 2 maggio 2017
IVA agevolata – Residenze Sanitarie Assistenziali – Società Cooperative/Consorzi – Spettanza – Ripartizione non proporzionale costi generali – Spetta –
Massima:
La norma di riferimento applicabile è il punto 41bis Tabella A Parte II allegata al DPR 633/72 di cui l’art.1 comma 331 legge 296/06 ha fornito interpretazione autentica stabilendo che l’agevolazione spetti anche a società cooperative e loro consorzi per prestazioni socio-sanitarie rese in favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza. Rientrano tra le prestazioni anche i servizi di aiuto-cuoco, manutenzione, pulizie e reception perché rese in favore delle stesse categorie, rientrando nella più generale nozione di vitto ed alloggio. La ripartizione non proporzionale dei costi generali rispetto alle quote consortili (nella specie) è poi giustificata dalla necessità di ripartire tra tutti il costo dell’IVA indetraibile anticipata da una delle società consorziate.
Testo:
Svolgimento del processo
La xxxxx Soc. Cooperativa Sociale ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate con riferimento agli anni 2009 e 2010, con i quali è stata contestata l’irregolare fatturazione di operazioni imponibili con aliquota del 4% anziché con quella ordinaria del 20% ed è stata recuperata la relativa imposta. Questi i fatti:
– xxxxx Soc. coop a r.l., insieme ad altre due società, nel 2002 è risultata aggiudicataria di una gara d’appalto della ASL di xxxxx per la realizzazione e la gestione di tre Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.); conseguentemente è stata costituita la società consortile xxxxx S.c.a.r.l., cui partecipa anche xxxxx, avente ad oggetto l’attività di assistenza residenziale per anziani e disabili – l’Agenzia delle Entrate di xxxxx ha emesso avviso di accertamento nei confronti di xxxxx S.c.a.r.l. con il quale è stato contestato che alcune delle prestazioni rese dalle consorziate (fra cui xxxxx) a xxxxx non hanno natura di prestazioni socio-assistenziali, ma di “governo della struttura”; pertanto alle stesse deve essere applicata l’ordinaria aliquota Iva e non quella agevolate del 4% prevista dal n. 41-bis della tabella A, parte II, all. al dpr 633/1972; si tratta dei servizi di mensa e cucina, reception, pulizia, manutentori – sotto altro profilo è stata contestata l’irregolare ripartizione dei costi generali fra le tre consorziate, che non sarebbe conforme alle quote consortili – conseguentemente l’Agenzia delle Entrate di Perugia ha contestato a xxxxx le medesime violazioni contestate dall’Agenzia di xxxxx al Consorzio xxxxx La ricorrente ha dedotto in primo luogo che la Commissione Tributaria Provinciale di xxxxx ha annullato l’avviso di accertamento nei confronti del Consorzio; nel merito ha dedotto, sostanzialmente, che tutti i servizi resi dalle consorziate, sanitari e non strettamente sanitari, sono integrati e indistintamente finalizzati al perseguimento dell’unico scopo di fornire assistenza completa ai pazienti delle R.S.A.. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. Appella l’Agenzia delle Entrate e deduce, in sostanza ed in sintesi, che le fatture contestate non sono state emesse da xxxxx nei confronti della ASL in diretta esecuzione del contratto di appalto, ma da xxxxx nei confronti del consorzio xxxxx e che la cooperativa verificata non fornisce un servizio omnicomprensivo e quindi una prestazione complessa, ma solo una parte della prestazione complessa, integrata dalle prestazioni di soggetti terzi, interni ed esterni al consorzio.
Per quanto riguarda l’altro rilievo l’agenzia ribadisce che mentre i costi operativi del consorzio sono stati ripartiti in base alle quote, quelli generali sono stati ripartiti con percentuali diverse, probabilmente per agevolare le due cooperative che possono detrarre integralmente l’Iva a differenza della casa di cura. Parte appellata si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. La normativa della cui applicazione si discute è il punto 41-bis della tabella A, parte II, allegata al dpr 633/1972, che prevede l’aliquota Iva del 4% per le “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”. La legge 296/2006, art. 1 comma 331, ha fornito interpretazione autentica del predetto punto 41-bis della tabella stabilendo che esso “si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere”.
Le prestazioni di cui ai numeri 18,19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10 dpr 633/1972, a loro volta, comprendono “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” (n. 18), “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili [ ] comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (n. 21), “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità e da ONLUS di assistenza sociale” (n. 27-ter). L’appellante Agenzia delle Entrate contesta che nello specifico le fatture contestate non sono state emesse da xxxxx Soc. Coop. nei confronti della ASL in diretta esecuzione del contratto di appalto, ma da xxxxx nei confronti del consorzio xxxxx; infatti lo schema operativo è il seguente:
– il consorzio acquista beni e servizi dalle tre consorziate e da altri fornitori terzi, che fatturano a xxxxx; in particolare il consorzio ha ricevuto servizi di assistenza socio-sanitaria e attinenti il governo delle strutture dalla due cooperative consorziate, fra cui xxxxx; prestazioni mediche dalla casa di cura consorziata; servizi infermieristici e fisioterapici da soggetti terzi; acquisto di merci da soggetti terzi;
– xxxxx ribalta i costi sulle tre consorziate, che a loro volta fatturano ad Asl committente La conseguenza che trae l’agenzia delle entrate è che la cooperativa verificata non fornisce un servizio omnicomprensivo e quindi una prestazione complessa, ma fornisce prestazioni integrate da quelle prestazioni di soggetti terzi, interni ed esterni al consorzio, e che pertanto non possono scontare aliquota Iva agevolata le prestazioni non strettamente socio-sanitarie. La commissione ritiene che le argomentazioni dell’appellante non meritano di essere condivise e che, dato il quadro normativo di riferimento, i servizi oggi contestati (aiuto cuoco, manutenzioni, pulizie, reception) – ancorché fatturati al consorzio e non alla ASL – rientrano sicuramente nell’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 4%. Infatti da un lato le prestazioni sono rese in favore dei soggetti individuato nel punto 41-bis della tariffa e, cioè, in favore di “[ ] anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori”; dall’altro lato si tratta di prestazioni proprie delle “case di riposo per anziani e simili” specificamente previste dalla normativa di riferimento, quali “le somministrazioni di vitto” e le “altre prestazioni accessorie”, nel cui ambito devono necessariamente ricomprendersi le attività di reception, pulizia, manutenzione generale; infatti l’assistenza sanitaria resa nelle R.S.A. comprende non solo l’assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, ma necessariamente anche i servizi di tipo alberghiero (alloggio e vitto) e quindi non si possono escludere dal novero delle prestazioni accessorie i servizi generali di gestione della struttura.
2. Per quanto poi riguarda il rilievo relativo alla ripartizione dei costi generali si osserva quanto segue. Nell’avviso di accertamento si è contestato che i costi generali sono stati ripartiti dal consorzio xxxxx in misura difforme rispetto alle quote di partecipazione al consorzio; in particolare, per quanto riguarda xxxxx , mentre la quota consortile è del 38,34% i costi generali sono stati addebitati nella misura del 47,69% nel 2008 e del 44,77% nel 2009. La contribuente ha dedotto che tale diversa ripartizione deriva dalla necessità di ripartire fra tutti i consorziati il costo relativo all’Iva indetraibile anticipato da una delle consorziate (Casa di cura xxxxx) per i servizi medici resi ai pazienti. La Commissione ritiene corretta l’impostazione contabile, in quanto l’Iva indetraibile in capo alla casa di cura costituisce un costo riferibile al Consorzio perché direttamente connesso al suo oggetto sociale e dipende dalla natura delle prestazioni mediche erogate ai pazienti. La sentenza impugnata viene quindi integralmente confermata; si reputano sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio in considerazione della novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
Perugia, 27 febbraio 2017
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