COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Milano – Sentenza n. 5328 del 7 dicembre 2015
SANZIONI – MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – STATO DI DETENZIONE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – NON SUSSISTE – SANZIONI – DOVUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B. M. impugna la sentenza n. 699 depositata il 17.9.14, della CTP di Brescia, sez. 7, che, in parziale accoglimento del ricorso a suo tempo proposto avverso accertamento IRPEF 2007, rideterminava il reddito imponibile in E 22.116, il valore della produzione in E 29.839, determinando altresì, le imposte dovute e, per quel che interessa, questa sezione, le sanzioni. Spese compensate. Il contribuente lamenta sostanzialmente che le sanzioni non sarebbero dovute atteso che, la mancata presentazione della dichiarazione, per cui appunto erano state applicate le sanzioni, era dovuta a forza maggiore. Specifica l’appellante che nel periodo di presentazione della dichiarazione era ristretto in carcere e detta situazione era perdurata fino al 2012, pertanto non era in grado di adempiere agli oneri fiscali che gli sono stati contestati.
Chiede, pertanto, in via principale la rideterminazione del reddito in E 22.116, peraltro già così rideterminato dal primo giudice, e la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 5, Lgs. 472/97 e/o dell’art.6, c.5, stesso decreto. Si costituisce l’Ufficio che eccepisce preliminarmente, inammissibilità dell’appello essendo il deposito del medesimo avvenuto oltre il termine di 30 gg. dalla notifica (not. 16/3 – deposito 16/4).
Osserva che nella fattispecie le sanzioni sono legittime non ricorrendo la forza maggiore.
Chiede, perciò. Il rigetto dell’appello, con il favore delle spese.
Dimette memoria illustrativa il contribuente con cui ribadisce la tempestività del deposito dell’appello essendo la notifica intervenuta il 17/3, come risulta dalla cartolina di ritorno e insiste sulla inapplicabilità delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, verificata l’eccezione di tardività del deposito dell’appello sollevata dall’Ufficio.
L’eccezione, ad avviso di questa sezione, è fondata.
L’appello è stato spedito il 16.3 come risulta dalla ricevuta postale di spedizione.
La notifica, perciò, per l’appellante è avvenuta appunto il 16.3. la data di ricevimento riguarda il notificando, per il quale, ovviamente i termini non possono che decorrere da quel momento, secondo la ormai nota divaricazione della notificazione per il notificante e per il notificando.
Il termine di 30 gg. per il deposito ha iniziato a decorrere dal giorno 16.3 conseguendone che la scadenza era il 15.4. essendo il deposito avvenuto il 16.4, questo è da ritenersi tardivo.
Va, in ogni caso, rilevato che, ad avviso di questa sezione, lo stato di detenzione, di per sé, non configura quella forza maggiore che giustifica il mancato invio della dichiarazione. Si consideri che il contribuente avrà certamente potuto conferire con il suo difensore, per il tramite del quale avrebbe potuto informare il proprio consulente tributario. Che lo stato di detenzione abbia potuto causare al contribuente una situazione di preoccupazione od ansia che gli abbia fatto “dimenticare” l’obbligo fiscale è circostanza del tutto soggettiva che non può configurare in alcun modo la forza maggiore “cui resisti non potest” richiesta dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione dichiara inammissibile l’appello. Le spese di giudizio liquidate in E 1000 (mille) seguono la soccombenza.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 390 depositata il 6 aprile 2022 - La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36863 depositata il 15 dicembre 2022 - Le sanzioni conseguenti all’omesso versamento delle ritenute sono collegate al tributo, «trattandosi di condotte comunque riferibili agli obblighi derivanti dalla condizione di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25288 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50929 depositata il 17 dicembre 2019 - Non è ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5871 - La decadenza dalle agevolazioni fiscali è impedita dalla causa di forza maggiore che va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…