COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Milano – Sentenza n. 5328 del 7 dicembre 2015
SANZIONI – MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – STATO DI DETENZIONE – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – NON SUSSISTE – SANZIONI – DOVUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B. M. impugna la sentenza n. 699 depositata il 17.9.14, della CTP di Brescia, sez. 7, che, in parziale accoglimento del ricorso a suo tempo proposto avverso accertamento IRPEF 2007, rideterminava il reddito imponibile in E 22.116, il valore della produzione in E 29.839, determinando altresì, le imposte dovute e, per quel che interessa, questa sezione, le sanzioni. Spese compensate. Il contribuente lamenta sostanzialmente che le sanzioni non sarebbero dovute atteso che, la mancata presentazione della dichiarazione, per cui appunto erano state applicate le sanzioni, era dovuta a forza maggiore. Specifica l’appellante che nel periodo di presentazione della dichiarazione era ristretto in carcere e detta situazione era perdurata fino al 2012, pertanto non era in grado di adempiere agli oneri fiscali che gli sono stati contestati.
Chiede, pertanto, in via principale la rideterminazione del reddito in E 22.116, peraltro già così rideterminato dal primo giudice, e la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 5, Lgs. 472/97 e/o dell’art.6, c.5, stesso decreto. Si costituisce l’Ufficio che eccepisce preliminarmente, inammissibilità dell’appello essendo il deposito del medesimo avvenuto oltre il termine di 30 gg. dalla notifica (not. 16/3 – deposito 16/4).
Osserva che nella fattispecie le sanzioni sono legittime non ricorrendo la forza maggiore.
Chiede, perciò. Il rigetto dell’appello, con il favore delle spese.
Dimette memoria illustrativa il contribuente con cui ribadisce la tempestività del deposito dell’appello essendo la notifica intervenuta il 17/3, come risulta dalla cartolina di ritorno e insiste sulla inapplicabilità delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, verificata l’eccezione di tardività del deposito dell’appello sollevata dall’Ufficio.
L’eccezione, ad avviso di questa sezione, è fondata.
L’appello è stato spedito il 16.3 come risulta dalla ricevuta postale di spedizione.
La notifica, perciò, per l’appellante è avvenuta appunto il 16.3. la data di ricevimento riguarda il notificando, per il quale, ovviamente i termini non possono che decorrere da quel momento, secondo la ormai nota divaricazione della notificazione per il notificante e per il notificando.
Il termine di 30 gg. per il deposito ha iniziato a decorrere dal giorno 16.3 conseguendone che la scadenza era il 15.4. essendo il deposito avvenuto il 16.4, questo è da ritenersi tardivo.
Va, in ogni caso, rilevato che, ad avviso di questa sezione, lo stato di detenzione, di per sé, non configura quella forza maggiore che giustifica il mancato invio della dichiarazione. Si consideri che il contribuente avrà certamente potuto conferire con il suo difensore, per il tramite del quale avrebbe potuto informare il proprio consulente tributario. Che lo stato di detenzione abbia potuto causare al contribuente una situazione di preoccupazione od ansia che gli abbia fatto “dimenticare” l’obbligo fiscale è circostanza del tutto soggettiva che non può configurare in alcun modo la forza maggiore “cui resisti non potest” richiesta dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione dichiara inammissibile l’appello. Le spese di giudizio liquidate in E 1000 (mille) seguono la soccombenza.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25288 - Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5871 - La decadenza dalle agevolazioni fiscali è impedita dalla causa di forza maggiore che va ravvisata in una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 50929 depositata il 17 dicembre 2019 - Non è ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11258 depositata il 2 aprile 2020, n. 11258 - Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è escluso solo qualora la forza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Prospetto informativo disabili: scadenza, computo
Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che impiegano almeno 15 dipendent…
- Superbonus, ecobonus e sismabonus: proroga, visto
Proroga super bonus, sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnin…
- Contratti a tempo determinato: nuove clausole dete
Con la conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 dalla legge 106 del 23 lu…
- Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanz
Legittimo affidamento e disapplicazione delle sanzioni: presupposti – Corte di C…
- Contributo perequativo: l’Agenzia delle Entr
Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrat…