COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 1 sentenza n. 333 del 20 giugno 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.. ha proposto appello ( ) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di (CTP) n. con la quale si accoglieva il ricorso di e si annullava la cartella di pagamento relativa. Nell’atto di appello l’appellante si duole perché la CPT erroneamente non ha rilevato che è ben possibile notificare le cartelle a mezzo posta, possibilità cassata dal giudice di primo grado, ha affermato erroneamente che la omessa redazione della relata di notifica ne determina l’inesistenza, infine ha errato sulla rifusione delle spese di giustizia. Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata,l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese anche del primo grado. Non si è costituito .
L’appello è fondato e va riformata la sentenza di primo grado. Proprio l’art. 26 dpr n. 602-73 citato nella sentenza impugnata, ove rettamente interpretato, avrebbe dovuto condurre i giudici di primo grado a conclusioni diametralmente opposte, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente. L’art. 26 dcl D.P.R. 602/ 1973 stabilisce al primo comma che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandala con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Ebbene nella fattispecie concreta la notifica dell’atto è avvenuta regolarmente con raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso anche per il principio di conservazione degli atti, la notifica ha raggiunto il suo scopo, tant’è che il destinatario ha impugnato l’atto sicché di nulla può dolersi l’appellato. Per la Cassazione sez. 5, Sentenza n. 2079 del 30/01/2008 (Rv. 601393 – 0 1) la notifica di ordinanza – ingiunzione di pagamento, “ex” art. 14 della legge n. 689 del 1981 può essere anche effettuata da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito,avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge. Ne consegue che la notificazione di ordinanza – ingiunzione eseguita a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell’effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l’atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all’ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell’atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato. Anche per Cass. sez. 1, Sentenza n. 14854 del 16/ l l/2000 (Rv. 541767 – 01) la notifica di un’ordinanza – ingiunzione compiuta da un messo comunale dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, il cui art. 64, primo comma lett. c) abroga l’art. 273 del T.U.L.C. P. n.383 del 1934. è nulla e non inesistente; poiché l’art. 14, quarto comma della legge n. 689 del 1981 richiama “le modalità previste al codice di procedura civile” rendendo applicabile l’art. 160 cod.proc.civ. che, attraverso il rinvio all’art. 156 cod.proc.civ., prevede che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, correttamente il giudice di merito ritiene raggiunto lo scopo della notificazione allorquando il destinatario ammette di averla ricevuta. Inoltre per Cass. sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016 (Rv. 641550 – 01 ) in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla e, pertanto, successivamente sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società). Per Cass. sez. 5. Sentenza n. 9377 del 21/04/2009 (Rv. 607958 – 0l ) in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta – non l’irregolarità – ma la nullità della notificazione, la quale è sanabile a seguito della costituzione della controparte, a meno che la stessa sia avvenuta in modo invalido, come nel caso di mancato rispetto del termine di costituzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo mediante interposizione di ricorso intempestivo, la nullità della notificazione della cartella di pagamento). Alla luce dei principi testé esposti, il giudice di primo grado non poteva pervenire alla conclusione che la omessa relata di notifica configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione, essendo solo caso di nullità sanabile. Nella fattispecie concreta de qua l’appellante ha dimostrato di avere spedito gli atti che sono stati ricevuti dal destinatario secondo la normativa vigente sicché il suo appello deve essere accolto né l’omessa relata di notifica è addirittura causa della inesistenza dell’atto. Gli altri motivi di appello sono assorbiti ed in ogni caso non sono tali da determinare la nullità della sentenza di primo grado. Ne deriva che la sentenza di primo grado va riformata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
PQM
Accoglie l’appello e condanna l’appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00.
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