COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2412 sez. V depositata il 17 aprile 2019
Presentazione dichiarazione – Termine – Scaduto all’entrata in vigore del D.L. 78/2010 – Accertamento sintetico – Possibilità – Criteri – Presunzione legale previgente – Ammissibilità – Contenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato alla controparte, l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Latina, ha chiesto la riforma della sentenza n. 1875/06/2014 della Commissione tributaria provinciale di Latina, depositata il 19/11/2014.
In primo grado la Sig.ra M.D. ha impugnato l’avviso di accertamento n. (omissis), relativo all’anno 2007, concernente Irpef, addizionali e sanzioni, con cui è stato determinato sinteticamente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, un reddito imponibile per € 64.831,30, successivamente ridotto dall’Amministrazione in via di autotutela, a seguito di procedimento per adesione, ad € 9.831,00 (a fronte di reddito dichiarato di € 811,00), lamentando violazione dell’art. 12, co. 7, L. n. 212/2000, mancata allegazione all’avviso di accertamento della delega al sottoscrittore, indebita considerazione di incrementi patrimoniali (acquisto di un terreno ed acquisto di un’auto) avvenuti nel 2011, esercizio dell’autotutela con rinnovazione dell’accertamento oltre il termine di decadenza.
L’Agenzia delle entrate ha resistito al ricorso.
La Commissione provinciale lo ha accolto, reputando, essenzialmente, che la delega al sottoscrittore dell’atto, documentata dall’Agenzia, sia generica, che l’avviso di accertamento sia stato emesso prima del termine fissato dall’art. 12, co. 7, L. n. 212/2000 e che, a fronte delle giustificazioni della contribuente, l’Ufficio non abbia addotto prove sufficienti.
L’Agenzia censura la sentenza: – per aver configurato, a proposito della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, un motivo di ricorso non formulato dal contribuente, neppure nella memoria aggiuntiva, ed allega documentazione a supporto della legittimità della delega; – per aver ritenuto applicabile l’art. 12, co. 7, L. n. 212/2000, invece riguardante i soli casi di verifiche esterne; – per aver disatteso nel merito l’accertamento basato dall’Ufficio sulle presunzioni di legge del cd. redditometro, affermandone l’inadeguatezza probatoria e motivazionale, mentre la contribuente aveva unicamente eccepito la non computabilità (pro quota) nell’esercizio 2007 degli incrementi patrimoniali avvenuti nel 2011 e l’Ufficio aveva svolto controdeduzioni specifiche.
L’appellata, costituita, ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, ritenendo legittima e corretta la motivazione di quest’ultima anche in ordine alla delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento e deducendo a proposito di questa che essa è da considerarsi invalida anche per difetto di idonea qualifica dirigenziale in capo al delegante; ribadendo l’avvenuta violazione dell’art. 12, co. 7, L. n. 212/2000, la tardività dell’autotutela e la non computabilità per il 2007 degli incrementi patrimoniali avvenuti nel 2011; ritenendo corretta la decisione impugnata nella parte relativa al difetto di prova a riscontro delle presunzioni richiamate dall’Agenzia.
Con successiva memoria l’Agenzia delle entrate ha svolto controdeduzioni in ordine all’ammissibilità delle censure concernenti la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.
In udienza sono intervenute entrambe le parti, riportandosi ai rispettivi atti e alle relative conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello merita accoglimento.
Ha ragione l’Agenzia delle entrate quando, a proposito della delega, rileva che il giudice di primo grado ha imperniato la decisione su un motivo di ricorso non formulato dalla contribuente: quest’ultima, invero, nel ricorso aveva lamentato soltanto la mancata allegazione all’avviso di accertamento della delega al sottoscrittore e neppure in sede di memoria aggiuntiva, come invece sarebbe stato suo onere (cfr. Cass. n. 9637/2017, 23326/2013, 7766/2006), ha dedotto l’inadeguatezza della delega prodotta dall’Ufficio. La Commissione provinciale, sul punto, si è, quindi, espressa ultra petita ed il tema dell’adeguatezza o meno della delega non può essere legittimamente trattato in sede di gravame. Analogamente, non sono ammissibili le censure formulate dalla contribuente alla delega, nelle controdeduzioni all’appello, sotto il profilo della ritenuta carenza di idonea qualifica dirigenziale in capo al delegante, giacché sollevate per la prima volta nel secondo grado di giudizio (cfr. Cass. 14074/2016). Quanto alla mancata allegazione della delega all’avviso di accertamento, va osservato che tale allegazione non è prescritta dalla legge e, pertanto, il fatto che l’avviso di accertamento non sia congiunto alla delega non integra alcuna nullità.
Non è fondato neppure il motivo di ricorso concernente l’asserita violazione dell’art. 12, co. 7, L. n. 212/2000, per l’avvenuta emissione dell’avviso di accertamento prima del termine ivi fissato. La suddetta disposizione si applica soltanto nei casi di verifiche esterne, vale a dire compiute mediante accessi o ispezioni nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende alle ipotesi in cui l’atto di accertamento scaturisca dall’esame di atti e documenti presso gli uffici dell’amministrazione (Cass. n. 7598/2014; cfr. anche Cass. n. 16354/2012, n. 18110/2016).
Non ha pregio neanche la doglianza relativa alla tardività dell’autotutela dell’Ufficio e alla conseguente, ritenuta decadenza dal potere di accertamento. Nel caso di specie, invero, l’amministrazione ha modificato l’accertamento in senso restrittivo; si è trattato, quindi, di un intervento in autotutela a favore del contribuente, che, come tale, non integra un rinnovato esercizio del potere di accertamento e non esprime una nuova pretesa tributaria, ma si limita a ridurre quella originaria, revocando parzialmente l’avviso precedente, sicché non è temporalmente limitato dal termine decadenziale (cfr. Cass. n. 11699/2016, n. 12523/2013).
Quanto al computo, per l’accertamento sintetico di reddito imponibile relativo all’annualità 2007, di incrementi patrimoniali avvenuti posteriormente, nell’anno 2011, contestato dalla contribuente, l’operato dell’Agenzia risulta legittimo ai sensi della normativa di riferimento, alla luce dell’indicazione del giudice di legittimità, secondo cui, per l’accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore dell’art. 22, co. 1, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, che ha novellato l’art. 38, co. 5, del DPR n. 600 del 1973, l’Ufficio può avvalersi della presunzione legale relativa, posta nella previgente formulazione di detta disposizione, secondo la quale la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (Cass. n. 12207/2017). Per il resto, è fondata – anche in questo caso – la censura di ultrapetizione formulata dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza appellata, per aver questa disatteso nel merito l’avviso di accertamento – che l’Ufficio ha legittimamente incentrato sulle presunzioni di legge del cd. redditometro – affermandone l’inadeguatezza probatoria e motivazionale, mentre la contribuente aveva unicamente eccepito la non computabilità (pro quota) nell’esercizio 2007 degli incrementi patrimoniali avvenuti nel 2011.
Pur a fronte dell’accoglimento dell’appello, le spese processuali possono restare compensate fra le parti, anche per questo secondo grado di giudizio, considerando che la sopra richiamata questione di diritto transitorio sulla modificazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 può aver obiettivamente ingenerato nella contribuente un’erronea valutazione circa la legittimità sostanziale dell’accertamento.
P.Q.M.
a) in accoglimento dell’appello, rigetta il ricorso in primo grado della contribuente;
b) spese compensate.
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