COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2428 sez. V depositata il 17 aprile 2019
Processo tributario – Impugnazione – Appello – Motivi incerti – Inammissibilità – Sussistenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.R. impugna, con atto spedito per la notifica all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate-Riscossione via PEC il 20/12/2017, la sentenza della C.T.P. di Roma n. 16176/49/17, depositata il 3 luglio 2017, non notificata, che ha respinto, con condanna a 500 € di spese processuali, il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. (omissis) “contenuta nella cartella (omissis) contenente le seguenti sanzioni amministrative per € 13.882,38:
1. Cartella n. (omissis) mai notificata, per € 287,97 Ruolo n. (omissis);
2. Cartella n. (omissis) mai notificata, per € 172,43 contenente la iscrizione a Ruolo n. (omissis);
3. Cartella n. (omissis) mai notificata, per € 6.332,17 contenente la iscrizione a Ruolo n. (omissis);
4. Cartella n. (omissis) mai notificata, per € 160,85 contenente la iscrizione a Ruolo n. (omissis);
5. Cartella n. (omissis) mai notificata, per € 6.770,11, contenente la iscrizione a Ruolo n. (omissis).
Sollevate censure inerenti la nullità della notifica della cartella per inesatta esplicazione delle formalità inerenti la “compiuta giacenza”, l’appellante conclude chiedendo la declaratoria della “invalidità, infondatezza e irregolarità del provvedimento impugnato e per l’effetto revocare e dichiarare nulla nei confronti del ricorrente la cartella esattoriale oggetto del presente gravame, con ogni consequenziale decisione di legge”, con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado.
L’appellata Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha evidenziato l’inammissibilità del gravame, per assoluta carenza dei motivi di appello nei confronti della sentenza di primo grado, e comunque l’infondatezza nel merito e perciò ha chiesto l’inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto dell’appello, con condanna alle spese giudiziali.
All’odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata discussa e decisa, all’esito della camera di consiglio, come da sottostante dispositivo.
MOTIVI DI DIRITTO
In punto di diritto l’art. 53 del D.Lgs. n. 546/92 prevede, quanto alla forma dell’appello che esso deve necessariamente contenere “i motivi specifici dell’impugnazione”. Ciò in quanto “Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati” e la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che “I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico“. (Cass. SS.UU. con sent. n. 16 del 2000, con orientamento confermato da molte sentenze, tra cui Cass., sez. V, sent. n. 12589 del 2004).
È evidente, dalla sua lettura, che l’atto di gravame non contiene neppure una specifica censura avverso la sentenza di primo grado, ma si limita a riprodurre, in modo anche assai diffuso e confuso, le doglianze formulate nel ricorso avverso l’atto impositivo.
L’appello è perciò inammissibile per nullità, poiché è carente della indicazione specifica dei motivi di gravame e non domanda – neppure nelle conclusioni – la riforma della sentenza gravata, chiedendo soltanto di “accertare e dichiarare l’invalidità, infondatezza e irregolarità del provvedimento impugnato e, per l’effetto, revocare e dichiarare nulla nei confronti del ricorrente la cartella esattoriale oggetto del presente gravame, con ogni consequenziale decisione di legge”.
Cartella peraltro del tutto indeterminabile, in quanto l’appello ha un oggetto non coincidente con quello del primo grado e di incerta determinabilità.
Seppure a prima vista esso abbia un oggetto più ampio di quello del giudizio dinanzi alla CTP (e che dunque potrebbe essere ristretto alla sola impugnativa della cartella n. (omissis) mai notificata, per € 6.770,11, contenente la iscrizione a Ruolo n. (omissis), neppure guardando alle conclusioni è possibile stabilire a quale delle elencate cartelle la parte appellante voglia riferire l’impugnazione proposta.
D.R., infatti, deduce che “Il ricorrente riceveva la notifica della cartella esattoriale n. (omissis), contenuta nella cartella (omissis) emessa dal Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Roma, Equitalia Sud S.p.a. per sanzione amministrativa iscritta al n. (omissis) dall’Ente creditore Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma – ufficio territoriale di Roma 1-Trastevere. La predetta cartella esattoriale riportava, a sostegno delle sanzioni pecuniarie inflitte un generico dettaglio degli addebiti riguardante presunte infrazioni, giammai prima regolarmente e debitamente notificate al ricorrente, per complessivi € 13.882,38, dai quali andranno eliminati € 6.770,11, portati dalla predetta cartella sub n. (omissis) in quanto già debitamente impugnata e pertanto già sub iudice, nonché € 287,97, portati dalla cartella sub n. 1, € 172,43, portati dalla cartella sub n. 2 ed € 160,85 portati dalla cartella sub n. 4, residuando così solamente € 6.332,17 portati dalla cartella n. (omissis) mai notificata”. Sembrerebbe quindi quest’ultima l’oggetto dell’appello, ma essa è totalmente differente da quella impugnata in primo grado, poiché il ricorso ha come oggetto l’impugnativa della cartella elencata in fatto dall’appellante al n. 5: la n. (omissis) contenente la iscrizione a Ruolo n. (omissis) emanata per € 6.770,11.
L’appello è, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 e ciò assorbe tutte le ulteriori considerazioni sia di rito che di merito. L’inammissibilità dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in senso sia sostanziale che formale, ex artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c..
La liquidazione delle spese processuali del presente grado è posta a carico dell’appellante nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibile l’appello;
b) condanna l’appellante al rimborso, in favore della Agenzia costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 800,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
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