CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3573 depositata il 6 febbraio 2023 – Il vizio motivazionale, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (nonché dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e tale da integrare un’ipotesi di nullità della sentenza, affetta da error in procedendo, ricorre quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero, nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata;