COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2465 sez. III depositata il 18 aprile 2019

Processo tributario – Impugnazione – Nuovi documenti in appello – Produzione – Ammissibilità – Presupposti – Termini – Determinazione delle spese – Influenza – Possibilità

1. La Direzione Provinciale I di Roma propone appello notificato in data 9 luglio 2018 a S.D. e depositato in data 18 luglio, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 1548.43.18 pubblicata il 18 gennaio 2018.

2. La decisione impugnata ha accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (omissis) – Registro – notificato il 5.10.2015, emesso a seguito della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 22449/2012 che ha determinato la divisione immobiliare giudiziale dell’appartamento in comunione sito in Roma, via (omissis).

2.1. Il primo giudice ha ritenuto legittimo l’atto impugnato in ordine all’eccepito vizio di motivazione dello stesso, alla violazione del diritto di difesa e all’omesso computo degli interessi, ha considerato meritevole di accoglimento il ricorso sul punto relativo all’illegittimità dell’atto impugnato per assenza di una delega di firma nominativa e limitata nel tempo.

3. La Direzione Provinciale I di Roma deposita con l’appello copia del conferimento di incarico di Capo Team U. della (omissis) alla dott.ssa A.N. che sottoscrisse l’avviso di liquidazione, della disposizione di servizio n. 10/2015 relativa alla conferma delle deleghe di firma conferite al 16.3.2015, nonché la disposizione di servizio n. 51/2014 con l’indicazione della tipologia di atti delegati ed i relativi importi di cui al limite di firma.

Ribadisce anche nel merito la correttezza dell’operato dell’Ufficio, riproponendo le difese già esposte in primo grado.

Rappresenta inoltre che in relazione alla coobbligata, la sig.ra S.A., si è già formato un giudicato favorevole all’Ufficio. Si tratta della decisione della CTP di Roma n. 12098/11/17, depositata il 17/5/17, divenuta definitiva per mancata impugnazione in appello, con cui i giudici hanno respinto il ricorso della coobbligata S.A. avverso il medesimo avviso di liquidazione.

Chiede l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese del giudizio e la discussione in pubblica udienza.

4. Si costituisce la contribuente che contesta le argomentazioni dell’appellante. Preliminarmente eccepisce l’inammissibilità dell’appello perché proposto con modalità telematiche, ritiene non ammissibile, il passaggio dall’iter cartaceo a quello telematico.

Considera errata e/o falsa l’applicazione, nella fattispecie dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Ritiene tardiva la produzione documentale in appello.

Insiste in ordine all’assenza della delega di firma valida.

Ripropone tutte le eccezioni sollevate in sede di ricorso.

Chiede il rigetto dell’appello con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi e discussione pubblica.

All’udienza odierna sono presenti le parti.

5. L’appello è meritevole di accoglimento.

5.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di parte appellata riguardante l’inammissibilità dell’appello non presentato in formato cartaceo.

Al riguardo va rilevato che nessuna normativa/disposizione esplicitamente prevede che alla presentazione del ricorso in formato cartaceo deve seguire, a pena di inammissibilità, la costituzione in giudizio con analoghe modalità non potendosi avvalere del processo telematico.

Peraltro l’eventuale irritualità prospettata dalla parte contribuente della notificazione atto (nella specie, appello) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall’art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa.

5.2. Il Collegio rileva che nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità.

5.3. Il Collegio osserva che in ordine al vizio di delega eccepito dall’appellante non è necessario il possesso della qualifica dirigenziale in chi ha sottoscritto l’atto impositivo, in quanto tale circostanza non risulta giustificata dal dettato normativo.

Infatti, l’art. 42 del DPR n. 600/1973 al 1° comma si limita a prevedere che gli avvisi con cui sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono sottoscritti dal “capo dell’ufficio” o da “altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il sottoscrittore abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale.

L’Ufficio peraltro ha debitamente documentato in sede di appello la validità della delega di firma.

5.4. Nella fattispecie l’Ufficio, con l’avviso di liquidazione impugnato, ha assoggettato ad imposizione lo scioglimento della comunione ereditaria disposto dal Tribunale di Roma, liquidando le imposte dovute dalle parti nel rispetto delle norme di legge dettate dal D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) in materia di divisione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di divisione è considerato un atto avente natura dichiarativa, assoggettato di conseguenza ad imposta proporzionale di registro con aliquota pari all’1%, in base a quanto stabilito dall’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86 con riferimento agli «atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura», e dall’art. 8, lett. c), della medesima Tariffa con riferimento agli atti dell’autorità giudiziaria «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale».

5.5. Considera altresì correttamente assolto dall’Ufficio l’obbligo motivazionale dell’atto impugnato.

Per quanto riguarda l’indicazione degli interessi concorda con i primi giudici atteso che nell’avviso gli interessi non appaiono maturati sull’importo complessivo contestato al contribuente. Va pertanto per le considerazioni esposte accolto l’appello dell’Ufficio assorbiti i restanti motivi.

6. Le spese per il comportamento delle parti restano compensate.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 3, accoglie l’appello e compensa le spese.