Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4338 depositata il 16 luglio 2019
Accertamento – Atto di accertamento – Sottoscrizione – Firma di soggetto delegato – Validità – Sussistenza – Delega di funzioni – Esclusione
FATTO
La CTP di Roma, con sentenza depositata il 15.1.2018, accoglieva il ricorso proposto dalla srl C. avverso gli avvisi di accertamento IRES ed IVA per gli anni dal 2008 al 2010. In particolare, la CTP osservava che gli accertamenti facevano riferimento oltre al PVC redatto nei confronti della contribuente anche ad altri PVC, non allegati, redatti nei confronti di altre società, dai quali erano emerse uscite di denaro verso la contribuente alle quali corrispondevano, nella sua contabilità, prestiti effettuati dai soci. Ne conseguiva, secondo la CTP, la nullità degli accertamenti per la mancata allegazione dei PVC richiamati, alla stregua dei principi affermati da Cass. n. 562/2017.
L’Agenzia delle Entrate propone appello, deducendo che il motivo accolto era stato formulato solo con motivi aggiunti, in difetto dei presupposti previsti dall’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
La contribuente si è costituita contestando la fondatezza dell’appello e riproponendo, comunque, i seguenti motivi già formulati con l’atto introduttivo: 1) nullità della sottoscrizione degli accertamenti per difetto di valida delega; 2) nullità degli avvisi per il mancato rispetto del contraddittorio nella redazione del PVC; 3) il mancato riscontro in motivazione delle osservazioni al PVC; 4) l’insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di decadenza; 5) l’attivo rappresentato dagli importi pretesamente ricevuti dalla società era neutralizzato dalle corrispondenti voci passive rappresentate dai prestiti dei soci. In questa sede, inoltre, deduce: 6) l’infondatezza delle riprese in quanto il riscontro delle somme pretesamente pervenute alla società non era stato effettuato sui suoi conti correnti.
DIRITTO
Il motivo formulato dall’Agenzia delle entrate è fondato. Nella specie, infatti, in mancanza del presupposto della produzione di documenti non conosciuti, non ricorreva il presupposto per la formulazione di motivi aggiunti. L’appello deve, comunque, essere respinto.
L’eccezione di difetto di una valida delega di firma al funzionario che ha sottoscritto l’atto è infondata.
L’Agenzia ha prodotto l’atto del 5 marzo 2010 col quale al funzionario sottoscrittore sono state conferite le funzioni di Capo area imprese e minori nonché l’atto del 3 febbraio 2015 col quale è stata disposta la delega di firma ai capi area, genericamente indicati, precisandone i limiti in relazione agli importi. Al riguardo la Corte di cassazione ha precisato che: la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 11013/2019).
È, invece, fondata l’eccezione di difetto del contraddittorio nelle operazioni di verifica; queste ultime, infatti, sono iniziate il 5 dicembre 2014 nei confronti di D.C., nominato amministratore giudiziario della società con il provvedimento che ne aveva disposto il sequestro preventivo. Tuttavia, in data 1° dicembre 2014 il sequestro era stato annullato ed era stata disposta l’immediata restituzione dei beni sotto sequestro. Il provvedimento era stato, poi, notificato il 3 dicembre 2014 dalla stessa unità della Guardia di Finanza che ha proceduto alla verifica. Ne consegue che il contraddittorio non era stato ritualmente instaurato nei confronti del soggetto legittimato. A nulla rileva il successivo intervento del legale rappresentante pro tempore della società, senza che vi sia stato il rinnovo delle previste formalità introduttive e senza che vi sia stata una esplicita ratifica delle attività del soggetto non legittimato.
Gli altri motivi restano assorbiti.
Soccorrono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda, connotata da una rapida successione temporale, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l’appello; spese compensate.