Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione 18, sentenza 457 depositata il 14 febbraio 2020
Il decreto ingiuntivo con reso merce è soggetto ad imposta di registro in misura fissa
FATTO e DIRITTO
La controversia riguarda l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo n. 5959/2015 del 31/3/2015 con cui il Tribunale di Milano condannava Cristallerie Galbiati srl al pagamento di euro 482.609,34, oltre spese e interessi in favore di Coro Marketing srl (odierna ricorrente), di cui euro 425.593,66 per resi di merce da effettuare ed euro 57.015,68 per un premio sul raggiungimento del fatturato.
Sia i resi di merce che il premio erano stati concordati nel contratto di fornitura intercorrente tra le parti e comprovati dalle note di addebito n. 01 e 02 del 09/01/2014 per i resi di merce e dalla fattura n. 02 del 1/01/2015 per il premio sul raggiungimento del fatturato.
L’Agenzia applicava la seguente tassazione:
1. euro 200,00 per l’enunciazione del titolo soggetto ad IV A;
2. euro 12.768,00 per la condanna al pagamento dj somme fuori campo IVA pari ad euro 425.593,66;
3. euro 200,00 per la condanna al pagamento di somme soggette ad IVA pari adeuro 57.015,68;
4. euro 1.114,00 per la condanna al pagamento di interessi fuori campo IV A;
5. euro 68,00 per la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione monetaria fuori campo IVA.
Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente contestava l’avviso di liquidazione relativamente all’applicazione dell’aliquota proporzionale sulla condanna al pagamento di euro 425.593,66, dovuti per reso merce come previsto nel contratto di fornitura, ritenendo che la stessa riguardasse prestazioni soggette ad IV A. La sentenza impugnata accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “Con il perfezionamento della operazione di reso, si è concretizzato un nuovo trasferimento della proprietà dei beni in capo alla originaria fornitrice tenuta al pagamento del/ ‘importo portato dalle note di addebito, di tal ché l’odierna ricorrente ha richiesto ed ottenuto un provvedimento monitorio che condannasse la propria fornitrice al pagamento di tale importo, pagamento che comprendeva importo capitale ed IVA, così come esposta nelle note di addebito.
L’operazione commerciale è quindi rientrante a pieno titolo nel campo di operatività dell’IVA e, pertanto il decreto monitorio va assoggettato ad imposta fissa”. Appella l’Agenzia la quale rileva che nella fattispecie in esame, trattandosi di un reso di merce, non vi sarebbe una fornitura di prestazioni soggette ad IV A ma solo il ripristino della situazione antecedente. Da ciò l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b) della Tariffa Parte prima TUIR.
Resiste la Coro Marketing s.r.l. la quale rammenta che ai sensi dell’all’art. 2 del DPR n. 633/72 “costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento di proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”. L’appello veniva discusso e deciso all’udienza del 29 gennaio 2020.
***
L’appello non ha pregio. Seguendo la prospettazione dell’Agenzia, occorre effettivamente ricordare che ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 633/72 le operazioni imponibili sono quelle relative alla prestazione di servizi e alla cessione di beni, e che per il successivo articolo 2 “costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento di proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”.
R.G.A. 2946/2019 II riferimento alle cessioni a titolo oneroso fa evidentemente riferimento ad un contratto di compravendita o di fornitura di beni, in cui a fronte del pagamento di un corrispettivo pattuito (“titolo oneroso”) vi è il trasferimento di proprietà con un contratto, quindi, di natura reale.
Nella fattispecie in esame, invece, se è vero che vi è stato un trasferimento di proprietà come rilevato dai giudici di primo grado, è altrettanto vero che esso non può configurarsi quale cessione a titolo oneroso dietro corrispettivo. Cionondimeno, ritiene il Collegio che la prospettiva da cui analizzare la restituzione sia diversa: essa, infatti, se non rappresenta un corrispettivo per una prestazione, è invece l’esatta determinazione dell’effettivo quantum spettante all’agente. Detto più chiaramente, la restituzione della somma (oggetto dell’ordinanza ingiunzione) non è altro che una prestazione che determina l’esatto corrispettivo dovuto dalla Cristallerie Galbiati alla Coro Marketing per le prestazioni oggetto del contratto di fornitura, prestazioni pacificamente soggette ad IVA.
Sotto questo profilo, pertanto, è evidente il collegamento causale con il sottostante contratto di agenzia: si tratta, pur sempre, di prestazioni che hanno già scontato il regime IV A e per le quali, pertanto, opera il principio di alternatività di cui all’art. 40 DPR 131/86. Per un precedente analogo, si rinvia all’ ordinanza della Cassazione civile sez. trib., 13/07/2017, n.17277.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna l’Agenzia al pagamento di euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario (15%) a titolo rimborso di lite.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Documento commerciale per reso merce - Reso del reso - Risposta 06 giugno 2020, n. 167 dell'Agenzia delle Entrate
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 3151 sez. X depositata il 22 maggio 2019 - La costituzione del trust senza trasferimento di beni rientra tra gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è pertanto soggetto a…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 300 sez. I depositata il 22 gennaio 2019 - In tema di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi, avendo effetti traslativi della titolarità del credito, debbano essere assoggettati ad imposta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 febbraio 2020, n. 3125 - Pagamento dell'imposta di registro in misura fissa registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pac
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 agosto 2019, n. 20936 - Per i terreni compravenduti compresi nei Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata, i relativi trasferimenti sarebbero assoggettati alle imposte di registro, catastale e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 febbraio 2022, n. 2993 - In tema di imposta di registro sugli atti giudiziarì, la sentenza di condanna, ottenuta dal creditore nei confronti del fideiussore per il recupero dì somme soggette ad IVA, è soggetta ad imposta in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Assemblee dei soci, del consiglio di amministrazio
In base all’art. 10-undecies, comma 3, del Decreto Legge n. 198/2022 (c. d…
- Quadro RU righi RU150 RU151 ed RU152: obbligo di i
Sulla base dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Par…
- Dichiarazione IVA 2023: termine del versamento IVA
L’IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA va pagate, in unica s…
- Dichiarazione IVA 2023: modalità di compilazione,
La dichiarazione IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 dovrà essere presentata…
- Organo di controllo: per le srl obbligo di nomina
L’articolo 2477 del codice civile, come modificato dall’art. 379 del…