COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – Sentenza 20 dicembre 2016, n. 1568

Redditi diversi – Vincite da gioco all’estero – Tassazione alla fonte – Valutazione al netto

Ritenuto in fatto

Premesso che:

L’atto controverso veniva emesso in esito ad una segnalazione trasmessa da autorità estere, con cui veniva formalizzata la percezione di redditi provenienti dagli Stati Uniti per un importo pari ad Euro 116.383. Oltre a ciò si prendeva altresì atto di ulteriori movimenti di capitale per euro 18.720. Entrambe le movimentazioni in parola avrebbero dovuto essere dichiarate al quadro RW del Mod. UNICO PF. Al contribuente veniva pertanto inviato un questionario, con cui gli veniva richiesto di fornire delucidazioni sul punto: (i) in riferimento alle somme provenienti dagli USA esibiva documentazione rappresentando che la somma apparteneva a tre distinte erogazioni provenienti da tre diverse case da gioco site in Las Vegas e che tale dato andava ragguagliato alle perdite collezionate, con l’effetto ultimo che la somma algebrica delle puntate e delle vincite non faceva emergere un saldo attivo ma una consistente perdita; (ii) In riferimento ai movimenti di capitale, veniva precisato che essi consistevano in un bonifico tratto dal proprio conto presso Banca I.S.P. su altro conto, detenuto dal ricorrente presso la banca statunitense W.F., volto a coprire le spese sostenute nel corso dei suoi frequenti viaggi negli USA. Preso atto di tali circostanze, non ritenendo esaustive le motivazioni esposte e le giustificazioni addotte, l’Ufficio procedeva ad accertare (ex art. 41 bis del DPR 600/73, ai fini di Irpef e relative addizionali) un maggior reddito pari all’importo della somma proveniente dagli USA.

Con il ricorso il contribuente ha impugnato l’atto impositivo tramite motivi di diritto e di merito rimarcando l’illegittimità nel voler tassare i proventi del gioco eventualmente conseguiti dal vincitore mentre già operava una tassazione in capo alle singole giocate e depositando le comunicazioni rilasciategli dai casinò di Las Vegas.

Con sentenza n. 1009/8/14, emessa il 09/04/14 e depositata il 30/04/14, la Sezione n. 8 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva l’appello. Spese compensate.

Essa rileva che: “…In particolare dagli atti di causa emerge che il maggior reddito accertato dall’Ufficio sarebbe pari al totale degli incassi effettuati dal Ricorrente a seguito delle vincite nelle case da gioco americane, non considerando tuttavia che a fronte degli incassi vi erano i pagamenti dovuti all’inserimento del denaro nelle slot machines.

Dalla documentazione prodotta dal Ricorrente emerge che nei tre casino nei quali aveva giocato nel 2007 (S.T., S.P. e C.P.) aveva subito perdite, e non utili, derivanti dalla somma algebrica tra il denaro introitato nelle slot machines e quello incassato direttamente dalle macchine, per vincite fino a 1.200 $, o dai cassieri, per vincite superiori. Pare piuttosto evidente che, complessivamente, la corretta determinazione del reddito non può derivare che dalla somma algebrica dei componenti positivi e di quelli negativi; le fantasiose elucubrazioni dell’Ufficio non paiono a questa Commissione conferenti (…)”.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I – Torino in data 08/01/2015 proponeva ricorso in appello per i seguenti motivi:

– Erroneità dei motivi della decisione in punto alla documentazione fornita da controparte il quale assume di aver realizzato una perdita, ma non chiarisce in modo nitido ed esaustivo in cosa consista/cosa rappresenti la somma giunta dagli USA. Lo stesso casinò C.P. precisa che “Le precedenti indicazioni non rappresentano un calcolo definitivo della Vs. attività di gioco, e non indicano nemmeno il totale di vincite o perdite

E’ altresì un fatto inoppugnabile che del conto corrente detenuto in USA non sia mai stato prodotto un estratto conto a tutto il 2007, indicante l’esatto ammontare delle disponibilità liquide ivi giacenti all’1/1 ed al 31/12 ma solo un foglio elettronico da egli stesso predisposto ed un estratto conto parziale, recante le consistenze iniziali dello stesso all’8/01/2007 e quelle alla data finale del 7/12/2007.

Chiede:

– Riforma della sentenza impugnata e con ciò esponendo declaratoria di piena legittimità dell’atto;

– Vittoria spese di giudizio (Nota spese 6.900,00)

L.T. in data 16/02/2015 proponeva controdeduzioni per i seguenti motivi:

– Appello inammissibile e comunque non merita accoglimento in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure esposte nel gravame: l’appello tende a modificare il fatto contenuto in avviso di accertamento senza nulla proferire relativamente ai presunti errori contenuti in sentenza. L’avviso di accertamento considera redditi diversi le somme pagate dal casinò a titolo di “jackpot” ed infatti applicando il tasso di cambio all’ammontare dei “jackpots” pagati, si ottiene proprio la somma esatta di quanto quantificato dall’ufficio a titolo di reddito diverso. L’avviso di accertamento non contesta, quindi, la veridicità o l’attendibilità delle certificazioni (fornite in istruttoria dal contribuente) tanto è vero che la motivazione poggia proprio su di esse, ma interpretando, male, l’art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, ritiene che le vincite vadano assunte al lordo, senza poter dedurre le spese necessarie a produrle, e quindi, senza considerare la “giocata”. L’appello è inammissibile perché mette in dubbio le stesse certificazioni a base dell’accertamento e non contestando la sentenza (ovvero dove i giudici abbiano errato nell’applicazione dell’art. 67 cit.);

– Si ripropongono le eccezioni non accolte in sede di giudizio di primo grado ex art. 56 D.Lgs 546/92: violazione di un reddito di fonte estera in Italia, violazione artt. 67 e 69 TUIR e dell’art. 30 DPR 600/73. L’art. 67 del TUIR si limita a parlare di premio o di vincita, ma non dice in cosa “la vincita” consista e non risulterebbe un riferimento al gioco delle slot machine.

Chiede:

– Rigettare l’appello dell’Ufficio dichiarandolo inammissibile ovvero confermi la sentenza impugnata;

– Vittoria spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi

Questa Commissione, esaminati gli atti in proprio possesso, ritiene di accogliere le doglianze in diritto del contribuente essendo, la sentenza impugnata, immune dalle censure esposte nel gravame.

Risulta pacifico che l’avviso di accertamento trae origine da sospetti pagamenti effettuati da tre casinò statunitensi e considerando quali redditi diversi le somme pagate dal casinò a titolo di “jackpot”: rifacendosi ai calcoli deduttivi di parte appellata, applicando il tasso di cambio all’ammontare dei “jackpots” pagati, si ottiene infatti la somma determinata dall’Ufficio a titolo di reddito non dichiarato.

L’avviso di accertamento nulla riporta in merito alla veridicità o all’attendibilità delle certificazioni rilasciate dai casinò, tanto è vero, da quanto sopra esposto, che la motivazione poggia proprio su di esse.

In tale sede tuttavia l’Ufficio pone il dubbio sulle medesime certificazioni ponendo censure quali “sono gli stessi statements prodotti a denunciare la loro scarsa rilevanza documentale e la non esaustività dei dati in essi esposti” e ancora “ne deriva che ai fini della decisione adottata la CTP si è basata su una documentazione che dichiara essa stessa di essere parziale e di scarsa/nulla valenza probatoria”.

Da quanto sopra risulta evidente il tentativo di parte appellante di modificare a posteriori i fatti posti a base dell’atto più che muovere precise contestazione alla sentenza impugnata: i giudici di prime cure infatti nulla proferiscono circa l’affidabilità delle certificazioni rilasciati dai casinò esteri (in quanto non opposta da nessuna delle Parti) ed incentrano il proprio decisum sull’interpretazione, condivisa da questa Commissione peraltro ma non esplicitata in quanto si considerano sufficienti le motivazioni in diritto quivi esposte, dell’art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR e ritenendo non condivisibile il criterio utilizzato dell’Ufficio per la determinazione del reddito, in quanto considerava il solo dato relativo al “jackpot” e non la somma algebrica delle varie componenti (coin in/coin out e jackpot).

Da quanto sopra esposto, l’appello dell’Ufficio è da considerarsi inammissibile, le spese del presente grado di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello dell’Ufficio. Spese liquidate in Euro € 5.325,00.