COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Torino – Sentenza n. 991  del 20 giugno 2017 – L’art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede la sospensione quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone; con il comma 1 bis, recentemente introdotto, la Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa