CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 12 maggio 2020, n. 45

Emergenza epidemiologica Covid-19. Indicazioni sulla sospensione dei termini per la proposizione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale, al Consiglio di Disciplina Nazionale e sull’ efficacia esecutiva dei provvedimenti.

Gentili Presidenti, la presente per dare alcune indicazioni in merito agli effetti del periodo di emergenza e dei relativi atti normativi sui ricorsi proposti dinanzi al Consiglio Nazionale, al Consiglio di Disciplina Nazionale e sull’efficacia esecutiva delle sanzioni/provvedimenti notificati agli iscritti durante questo periodo.

L’art. 103, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 recita “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Successivamente l’art. 37 del D.L. 08.04.2020, n. 23 ha disposto che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

Alla luce della suddetta normativa ed al fine di dare istruzioni agli Ordini/Consigli di Disciplina che hanno fatto specifici quesiti e di assicurare il diritto di difesa degli iscritti, è stata fatta una riflessione sui seguenti quesiti:

a) se la sospensione dei termini amministrativi di cui sopra si applichi anche ai termini per l’impugnazione dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 26, comma 3, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, prorogando quindi la data di esecutività delle sanzioni disciplinari (a decorrere dal 16 maggio);

b) se la sospensione dei termini si applichi anche ai termini per l’impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 139/05.

Per i procedimenti disciplinari l’art. 26, comma 3, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che “Spirato il termine per l’impugnazione, decorrente dalla data di notifica all’incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del provvedimento”.

Il termine per l’impugnazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 139/05, è di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento. Quindi in base a quanto prescritto dal Regolamento, i provvedimenti disciplinari, emessi dai Consigli di Disciplina territoriali, differiscono la propria esecutività di trenta giorni, vale a dire fino a quando sussiste la possibilità di impugnazione dei medesimi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, in qualità di Organo amministrativo di secondo grado.

Per i ricorsi di competenza del Consiglio Nazionale non è previsto un differimento dell’esecutività dell’efficacia del provvedimento in quanto sono immediatamente esecutivi ed impugnabili entro 30 giorni dalla notifica.

Nonostante le sopraindicate diversità dei due tipi di ricorsi (organo ed efficacia esecutiva provvedimento) per entrambi occorre verificare se per questi sia applicabile la sospensione dei termini per impugnare e la sospensione dell’esecutività dei provvedimenti di cui ai sopracitati artt. 103 e 37.

In via preliminare si precisa che le norme sopra indicate fanno espresso riferimento “allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”, ovvero aperti e non ancora conclusi alla data del 23 febbraio o successivamente alla stessa.

Al riguardo si osserva che il procedimento amministrativo dell’Ordine/Collegio/Consiglio di Disciplina si conclude con la decisione dell’organo disciplinare di archiviazione o di irrogazione della sanzione disciplinare o con un provvedimento dell’Ordine (iscrizione, cancellazione). Il provvedimento, una volta depositato e notificato ai soggetti interessati, rappresenta quindi l’atto finale che conclude il procedimento.

Tuttavia con l’eventuale impugnazione del provvedimento disciplinare da parte dell’interessato, cioè con il ricorso, si determina l’instaurarsi di un nuovo ed ulteriore procedimento amministrativo, vale a dire quello proposto innanzi al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Disciplina Nazionale, organi amministrativi di secondo grado.

Secondo l’interpretazione attualmente più diffusa nel concetto di “termine propedeutico” all’avvio del procedimento amministrativo, termine tra quelli sospesi dal suddetto art. 103, è compreso il termine per ricorrere in via amministrativa (in quanto il ricorso rappresenta l’atto propedeutico all’avvio del procedimento amministrativo di impugnazione). Sulla base di questa interpretazione si ritiene che il decorso del termine per ricorrere resta dunque sospeso ai sensi del predetto art. 103. In altri termini nel caso di specie si tratta di procedimenti amministrativi conclusi, i cui relativi provvedimenti sono notificati ai rispettivi destinatari durante il periodo di emergenza in cui opera la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ex art. 103 del D.L. n. 18/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020: ne deriva quindi che anche il c.d. termine propedeutico per dare avvio al nuovo procedimento amministrativo, rimane parimenti sospeso, con la conseguenza che anche la esecutività del provvedimento viene posticipato al 16 maggio 2020.