CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 23 marzo 2020, n. 24
Emergenza epidemiologica Covid-19 – DL 17 marzo 2020, n. 18 – ulteriori indicazioni per gli Ordini
il decreto legge n. 18 del 7 marzo 2020 (cd. “Cura Italia”) ha introdotto una serie di misure che impattano, tra l’altro, sull’organizzazione delle attività degli Ordini, sullo svolgimento dei procedimenti e sull’assunzione degli atti di loro competenza.
Preliminarmente, ad integrazione di quanto già comunicato con le informative 16/2020 e 20/2020, va osservato che il decreto in oggetto, pur introducendo norme volte al contenimento della diffusione del virus che recano misure straordinarie, ha introdotto una serie di misure riguardanti le pubbliche amministrazioni volte a creare le condizioni affinché l’attività amministrativa possa continuare ad essere garantita anche nel periodo di emergenza sanitaria.
Ecco allora che le disposizioni del decreto, pur introducendo la sospensione di taluni termini ed il rinvio di talune attività, contiene misure straordinarie, da applicarsi nel periodo dell’emergenze epidemiologica in deroga alla disciplina ordinaria, volte a garantire che l’attività amministrativa non si arresti. Il decreto ha affermato la centralità del lavoro agile, rendendolo modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (NOTA 1) nelle pubbliche amministrazioni (art. 87) (NOTA 2), limitando la presenza negli uffici alle sole “attività indifferibili” e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Il lavoro agile, a tutela della salute dei dipendenti dell’Ordine, deve essere attivato anche in mancanza degli accordi individuali e dei relativi obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, utilizzando gli strumenti informatici nella disponibilità del dipendente (NOTA 3) qualora non siano forniti dall’amministrazione (NOTA 4). Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Il decreto contiene anche altre disposizioni relative ai dipendenti pubblici in grado di impattare sull’organizzazione dell’attività dell’Ordine. Si richiamano, in particolare, le disposizioni:
– dell’art. 25 (NOTA 5) che consentono, a decorrere dal 5 marzo 2020, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di fruire del congedo e dell’indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. In particolare, ai genitori, anche affidatari, è riconosciuto un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12. In caso di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro;
– dell’art. 24 (NOTA 6) che incrementano il numero di giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
– dell’art. 103, comma 5 che dispongono la sospensione fino alla data del 15 aprile 2020 dei termini per i procedimenti disciplinari relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Il decreto ha disposto una serie di differimenti dei termini amministrativi (art. 103) (NOTA 7), ferma restando la necessità per le pubbliche amministrazioni di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati” (art. 103, comma 3).
Ciò significa che ciascun Ordine, sotto la sua autonoma responsabilità, deve continuare ad assicurare la propria attività amministrativa in relazione ai procedimenti che lo vedono coinvolto. Il decreto prevede che al fine del computo dei termini, per i procedimenti, sia su istanza che d’ufficio, “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Ciò in concreto significa che:
– per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 (quindi iniziati prima di tale data) i termini sono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020;
– per i procedimenti iniziati il 23 febbraio 2020 o in data successiva i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020 a partire dalla data di apertura (es. per un procedimento aperto il 28 febbraio 2020 il termine è sospeso dal 28 febbraio al 15 aprile2020 e ricomincia a decorrere nuovamente a partire dal 16 aprile 2020).
Tale previsione va tuttavia contemperata con la necessità, sopra illustrata, di assicurare in ogni caso la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare “urgenti”, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. A tal proposito si ricorda la previsione di cui all’articolo 11, co. 2 D.Lgs. 139/2005, il base alla quale “Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio”.
I principali procedimenti amministrativi sui quali la norma impatta sono i seguenti:
– iscrizione nell’albo/elenco, procedura su istanza per la quale è previsto un termine di conclusione di 2 mesi dalla presentazione della domanda all’Ordine competente e la formazione del silenzio assenso nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine non adempia entro il medesimo termine (NOTA 8).
Poiché l’ultima parte dal comma 1 dell’art. 103 prevede che “sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento” slittano in avanti pure i termini per la formazione del silenzio assenso per i procedimenti di iscrizione pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati in data successiva.
– cancellazione da albo/elenco, procedura sia su istanza che d’ufficio per la quale il termine di conclusione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda o dall’avvio di ufficio (delibera di apertura)
– iscrizione nel registro del tirocinio, procedura su istanza per la quale il termine di conclusione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda
– cancellazione dal registro del tirocinio, procedura sia su istanza che d’ufficio per la quale il termine di conclusione è di 30 giorni dalla presentazione della domanda o dall’avvio di ufficio (delibera di apertura).
Rispetto alle procedure sopra elencate si raccomanda la necessità di assicurare la conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di iscrizione nell’albo anche ricorrendo – nel caso in cui l’Ordine abbia difficoltà nell’organizzare le riunioni di Consiglio da remoto (NOTA 9) – all’adozione da parte del Presidente dei provvedimenti ex art. 11 dell’Ordinamento professionale sopra richiamato. Ciò in ragione della circostanza che il provvedimento di iscrizione autorizza all’esercizio di attività lavorativa. Parimenti, al fine di garantire la corretta tenuta dell’albo, che è funzione precipua dell’Ordine, si raccomanda di procedere alle cancellazioni dall’albo per il venir meno dei requisiti di iscrizione.
Minore “urgenza”, salvo casi particolari da valutare volta per volta dall’Ordine, appaiono invece rivestire i provvedimenti relativi al registro del tirocinio, tenuto conto anche della circostanza che la delibera di iscrizione nel registro decorre comunque dalla data di presentazione della domanda (art. 8, comma 1, D.M. 143/2009) per cui anche un ritardo nella sua adozione non pregiudicherebbe l’effettuazione del praticantato. Si raccomanda invece di provvedere con tempestività in merito alle delibere di compiuto tirocinio (da adottarsi, eventualmente anche ex art. 11 D.Lgs. 139/2005) per dar modo ai tirocinanti di presentare la domanda di ammissione alla prima sessione degli esami di Stato 2020 entro il 22 maggio prossimo, come previsto dall’ordinanza MIUR n.1194 del 28 dicembre 2019.
Facendo seguito a quanto già indicato nell’Informativa n. 20/2020 con riferimento alla sospensione dei procedimenti disciplinari pendenti di competenza dei Consigli/Collegi di Disciplina si precisa che la sospensione dei termini di cui all’art. 103 del decreto legge “Cura Italia” trova applicazione anche per i procedimenti disciplinari, trattandosi di procedimenti amministrativi e come tali soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/90 e successive modifiche.
Ne deriva che:
a) per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 (aperti prima di tale data ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale) i termini, sia ordinatori che perentori sono sospesi fino al 15 aprile;
b) per i procedimenti aperti il 23 febbraio 2020 o in data successiva, i termini, sia ordinatori che perentori, sono sospesi a partire dalla data di apertura fino al 15 aprile 2020.
La suddetta sospensione si applica a tutti i procedimenti disciplinari pendenti come sopra individuati.
Il provvedimento d’urgenza di sospensione dei procedimenti disciplinari emanato dal Presidente del Consiglio/Collegio di Disciplina deve essere trasmesso a tutti i soggetti indicati nell’art. 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.
Si evidenzia che la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari è riferibile esclusivamente ai procedimenti disciplinari già aperti, ovvero in relazione ai quali sia stata deliberata e notificata la delibera di apertura del procedimento stesso, e non anche a quelli che si trovano nella fase antecedente alla delibera di apertura, ovvero quelli ex art. 7 del Regolamento.
Premesso quanto sopra, onde evitare di incorrere nella prescrizione quinquennale dell’esercizio della azione disciplinare ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 del D. Lgs. n. 139/05, si ritiene che il Consiglio/Collegio di Disciplina, ove abbia intenzione di aprire il procedimento disciplinare, debba eccezionalmente riunirsi in modalità video conferenza [in difformità rispetto a quanto previsto dalla informativa n. 20/2020, atteso che, nel caso di specie, deve essere deliberata l’apertura del procedimento, mentre l’informativa fa riferimento esclusivamente ai procedimenti già aperti e tenuto conto altresì che in questa fase non è prevista l’audizione delle parti], al fine di deliberare l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto e contestualmente deliberare la sospensione del procedimento suddetto in relazione a quanto prescritto dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020.
Il decreto legge “Cura Italia” contiene anche disposizioni per il differimento dei termini amministrativo-contabili. L’art. 107 (NOTA 10), in ragione delle difficoltà amministrative connesse all’emergenza epidemiologica in corso, sposta il termine entro cui gli enti e gli organismi pubblici devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile. In virtù delle disposizioni del comma 1, lettera a) del citato articolo, i bilanci consuntivi degli Ordini, essendo questi enti di cui all’art. 1, co. 2 del d. lgs. 165/2001, dovranno essere approvati entro il 30 giugno 2020.
Infine, va evidenziato che il decreto legge “Cura Italia” dispone anche la sospensione delle procedure concorsuali (art. 87, comma 5) e che la sospensione dei termini di cui all’art. 103 genera effetti anche sull’iter di approvazione delle piante organiche degli Ordini.
L’art. 87, comma 5, prevede la sospensione, per 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2020), dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Resta ferma la possibilità di:
– concludere le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati;
– di svolgere i procedimenti per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici, anche dirigenziali,
che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità di lavoro agile;
– di portare a conclusione le procedure di progressione di carriera di cui all’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017.
In relazione al procedimento per l’approvazione delle piante organiche degli Ordini territoriali che vede coinvolto non solo il Consiglio Nazionale, ma anche il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento per la funzione pubblica, va osservato che le disposizioni dell’art. 103 del decreto legge “Cura Italia”, impattano sulla formazione del silenzio/assenso dei citati Ministeri. L’art. 1, comma 4 del DPR 25 luglio 1997, n. 404, prevede che le delibere di approvazione delle piante organiche degli Ordini si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di approvazione del CNDCEC, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi. Ne consegue che, per effetto dell’ultima parte dal comma 1 dell’art. 103 la quale prevede che “sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”, slittano in avanti pure i termini per la formazione del silenzio assenso per l’esecutività delle piante organiche degli Ordini approvate dal CNDCEC dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.
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Note:
1) Già nel DPCM del 23 febbraio 2020, ed in quelli che si sono succeduti, era stato incentivato il ricorso al lavoro agile, al fine di contenere il contagio del virus. Con l’art. 87 del decreto legge “Cura Italia”, invece, si afferma che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.
2) L’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) dispone che:
“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. omissis
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. omissis
7. omissis
8. omissis”
3) Ai sensi dell’art. 63 del decreto “Cura Italia”, ai dipendenti degli Ordini, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
L’art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti), dispone che:
“1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”
4) Sino al 31 dicembre 2020, l’art. 75 del DL prevede una disciplina semplificata e derogatoria in materia di acquisti di beni, servizi informatici e connettività finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese.
L’art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese) dispone che:
“1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8 , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di mot ivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione
della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
5) L’art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di babysitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19) prevede che:
“1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”
6) L’art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) prevede che:
“1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”
7) L’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) dispone che:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020″.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.”
8) In base all’art. 37 co. 6 D. Lgs. 139/2005 (come modificato dall’art. 45 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE sui servizi del mercato interno) se il Consiglio dell’Ordine non provvede in merito domanda di iscrizione nell’albo e nell’elenco nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda quest’ultima si intende accolta.
9) Le disposizioni dell’art. 73 del decreto confermano quanto indicato nell’Informativa 20/2020 in merito alla necessità di svolgere le sedute dei Consigli degli Ordini secondo modalità telematiche.
L’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) dispone che:
“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.”
10) L’art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili) dispone che:
“1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
2. omissis
3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l’anno 2020:
– i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;
– il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis.
8. omissis
9. omissis
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