CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 28 ottobre 2021, n. 100

Avvio a regime della convenzione CNDCEC – Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli iscritti ex art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 605/1973 e per l’acquisizione in via telematica delle procure e deleghe

Caro Presidente, faccio seguito all’Atto sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2021, ad integrazione della Convenzione del 30 maggio 2019 (Informativa n. 50/2019), per la comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli iscritti ex art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 605/1973 e per l’acquisizione in via telematica delle procure e deleghe conferite dal contribuente al commercialista presso gli uffici dell’Agenzia stessa, per comunicarTi che il prossimo 31 ottobre, come da richiesta di proroga di questo Consiglio Nazionale, scadrà la fase di sperimentazione della cooperazione, inizialmente prevista per il 30 settembre u.s.

Oltre ad esonerare gli Ordini territoriali dall’adempimento previsto dal citato D.P.R. n. 605/1973, la menzionata convenzione è il risultato di un percorso progressivamente costruito con la Divisione servizi dell’Agenzia delle Entrate per consentire ai commercialisti regolarmente iscritti e registrati al servizio Entratel (tipi utente A10, A20 e A25), di utilizzare il servizio web “Gestione procure” per:

– registrare le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento di alcuni servizi di assistenza.

Gli originali delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del commercialista per le successive verifiche;

– accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.

In questo modo, con un’unica delega da conservare in ufficio, sarà possibile presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.

Il servizio sarà disponibile agli iscritti dall’8 novembre 2021, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali personali (si può accedere anche con SPID, CIE o CNS, purché il professionista sia registrato con i tipi utente elencati). Selezionando la scheda “Servizi”, sarà possibile selezionare il servizio “Gestione Procure” nella categoria Comunicazioni oppure utilizzando la funzione di ricerca. Si suggerisce di salvarlo tra i servizi preferiti per averlo sempre a disposizione.

Come è evidente, si tratta di un importante passo che consentirà ai commercialisti, quali professionisti ordinistici, di fruire di una grande agevolazione nello svolgimento del proprio lavoro; inoltre, è auspicio di questo Consiglio che “Gestione procure” possa rappresentare il primo di una serie di servizi da implementare nei prossimi mesi ed anni.

Per poter consentire la corretta identificazione del professionista che utilizza il servizio, l’articolo 1 del citato Atto di giugno 2021 prevede (come già illustrato con l’Informativa n. 65/2021) che i dati presenti nell’Albo Unico Nazionale siano trasmessi in un file dal Consiglio Nazionale all’Agenzia delle Entrate e siano oggetto di controlli da parte dell’Agenzia stessa che, per ciascun file ricevuto, invia al Consiglio Nazionale l’esito della trasmissione ed, eventualmente, la comunicazione relativa alla mancata acquisizione delle informazioni relative a uno o a più iscritti; nel caso in cui l’anomalia riscontrata si prolunghi per più di 4 invii consecutivi, l’Agenzia provvede all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato”, con decorrenza contestuale e, di conseguenza, all’inibizione dell’accesso al servizio web “gestione procure”, con conseguente inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.

Lo stato di “cancellato” comporterà, ovviamente, anche l’inibizione da tutte quelle attività subordinate all’iscrizione all’albo professionale.

Il Consiglio Nazionale, a sua volta, si impegna a verificare gli esiti ricevuti ed, eventualmente, ad attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della correzione delle non conformità, rilevate con i citati controlli entro il terzo invio successivo alla ricezione dell’esito di trasmissione in cui è indicato lo scarto della posizione.

Ti comunico, quindi, che dal 1° novembre p.v. il Tuo ordine riceverà settimanalmente una mail da parte del Consiglio Nazionale (dall’account helpordini@commercialisti.it) con gli esiti delle trasmissioni effettuate all’Agenzia delle Entrate e che dovrà essere cura del Tuo ordine attivarsi tempestivamente e, comunque, prima del ricevimento della terza mail da parte del Consiglio Nazionale, per la correzione delle non conformità risultanti dai controlli attraverso l’area riservata del portale www.commercialisti.it

Con riferimento a quanto sopra, Ti informo in particolare che, durante la fase di test avviata sin dal mese di giugno 2021, non sono state riscontrate anomalie riguardanti gli enti. Viceversa, per quanto concerne i controlli operati settimanalmente sui dati degli iscritti presenti in Albo Unico Nazionale, l’anomalia più ricorrente è risultata quella relativa al codice fiscale errato dell’iscritto.

Con l’invio al Consiglio Nazionale dell’esito della trasmissione, l’Agenzia delle Entrate inoltra, però, anche un messaggio di “mancata comunicazione” per le posizioni relative ai trasferimenti (es. “L’iscrizione numero: ___ dell’ente: ______________ non è stata comunicata, ma per lo stesso iscritto risulta già attiva l’iscrizione numero: ___ presso l’ente: _____________”) oppure alle cancellazioni/radiazioni (es. L’iscritto risulta “non acquisito perché archiviato o presente nella fornitura (ndr invio) precedente ma non in quella attuale”). Si configurano, pertanto, le tre seguenti fattispecie di segnalazioni, sulla base degli esiti provenienti dall’Agenzia delle Entrate:

– Codice fiscale formalmente errato/non valido: l’ordine deve procedere con la correzione attraverso l’area riservata del portale www.commercialisti.it;

– “L’iscrizione numero: ___ dell’ente: ______________ non è stata comunicata, ma per lo stesso iscritto risulta già attiva l’iscrizione numero: ___ presso l’ente: _____________”, cioè l’iscritto non è più presente in una comunicazione di un Ordine territoriale ma risulta in quella di un altro Ordine territoriale (trasferimento): l’ordine non deve procedere ad alcun adempimento. Si tratta di una mera presa d’atto;

– “L’iscritto, precedentemente comunicato, non risulta presente nell’ultima fornitura”, cioè l’iscritto non è più presente in una comunicazione di un Ordine territoriale ma NON risulta neanche in quella di un altro Ordine territoriale (cancellazioni/radiazioni): viste le conseguenze (inibizione dell’accesso al servizio web “gestione procure” e di tutte le attività subordinate all’iscrizione all’albo professionale), l’ordine deve verificare che non ci siano anomalie nella mancata comunicazione e, se necessario, procedere con eventuali correzioni attraverso l’area riservata del portale www.commercialisti.it Nel caso in cui l’iscritto sia stato erroneamente cancellato, sarà sufficiente apportare la modifica sul portale. Nel caso in cui, invece, la cancellazione sia dipesa da un trasferimento in corso dell’iscritto, gli ordini interessati dovranno coordinare i tempi di cancellazione dal vecchio ordine e di iscrizione presso l’ordine ricevente.

Sarà cura del Consiglio Nazionale mettere a punto prossimamente un nuovo tracciato per l’acquisizione dei dati che affluiscono all’Albo Unico Nazionale volto a consentire la storicizzazione e la sincronizzazione dei dati.

Nelle more, Ti invitiamo a prestare la massima attenzione nell’aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale da effettuarsi tempestivamente e, comunque, entro i termini indicati.