Consiglio di Stato sezione III sentenza n. 5706 depositata il 17 dicembre 2015
N. 05706/2015REG.PROV.COLL.
N. 05812/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5812 del 2015, proposto da:
S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’a.t.i., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Cintioli, dall’Avv. Francesco Marone e dall’Avv. Mauro Pisapia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Plebiscito, n. 102;
contro
ASL Napoli 2 Nord, appellata non costituita;
nei confronti di
G. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Elia Barbieri e dall’Avv. Mauro Ciani, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Elia Barbieri in Roma, via Emilia, n. 88;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 01614/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento centralizzati ed autonomi
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di G. s.p.a.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante S. s.p.a. l’Avv. Cintioli, l’Avv. Marone, Pisapia e per la controinteressata G. s.p.a. l’Avv. Barbieri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. S. s.p.a., odierna appellante, ha preso parte alla procedura ristretta accelerata, indetta dall’ASL Napoli 2 Nord ai sensi degli artt. 55, comma 6, e 70, comma 11, del d. lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento, centralizzati ed autonomi, anche di tipo split-system, installati ed in esercizio presso i Presidi Ospedalieri, i Distretti e le Strutture Territoriali della stessa ASL, per la durata di quattro anni, con eventuale rinnovo per altri due.
1.1. La lex specialis di gara ha previsto una fase di prequalificazione, alla quale hanno partecipato i concorrenti, che ne hanno fatto richiesta, ed una successiva fase di gara, alla quale sono stati invitati i concorrenti che hanno superato, con esito positivo, la fase di prequalificazione.
1.2. La fase di prequalificazione è stata superata, tra le altre, dall’a.t.i. S. s.p.a. – Consorzio Cooperative Costruzioni e dalla G. s.p.a.
1.3. Quest’ultima, nella seduta di gara del 30.5.2014, è risultata aggiudicataria provvisoria, con il punteggio di 87,42, di cui 58 per l’offerta tecnica e 29,42 per l’offerta economica, mentre S. s.p.a. è risultata seconda graduata con il punteggio di 82,657, di cui 43,527 punti per l’offerta tecnica e 39,13 per l’offerta economica.
2. S. s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i., ha quindi impugnato avanti al T.A.R. Campania l’aggiudicazione provvisoria, in una con tutti gli atti presupposti di gara, deducendo i seguenti vizi relativi:
– all’ammissione di G. s.p.a. alla gara per mancato possesso di uno dei requisiti speciali richiesti dal bando ai fini dell’ammissione (motivo n. 1);
– all’ammissione di G. s.p.a. alla gara per la mancata allegazione dei documenti previsti a pena di esclusione dalla lex specialis (motivo n. 2);
– all’ammissione di G. s.p.a. alla gara per la indeterminatezza e per la incompletezza dell’offerta (motivo n. 3);
– alla valutazione delle offerte tecniche presentate dall’aggiudicataria G. s.p.a. e dall’appellante S. s.p.a. (motivo n. 4);
– alla nomina della Commissione di gara e alla relativa composizione (motivo n. 5) nonché alle modalità seguite nella valutazione delle offerte tecniche (motivo n. 6).
2.1. G. s.p.a., controinteressata, si è costituita nel primo grado di giudizio, proponendo ricorso incidentale, con il quale ha eccepito l’illegittimità della mancata esclusione di S. s.p.a. dalla procedura di gara, perché la stessa non sarebbe stata in possesso delle attestazioni SOA richieste dalla lex specialis, per averle alienate con atto di cessione di ramo d’azienda risalente al dicembre del 2012.
3. Il T.A.R. Campania, con sentenza n. 1614 del 18.3.2015, ha accolto il motivo di ricorso incidentale escludente e, richiamando un precedente di questa Sezione (sent. n. 5573 del 2014), ha ritenuto che S. s.p.a. dovesse essere esclusa dalla gara, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello S. s.p.a., lamentando sotto molteplici profili e con molteplici argomentazioni l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso incidentale escludente, e ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento, nel merito, del ricorso principale proposto in primo grado.
4.1. Si è costituita nel presente grado di giudizio la sola G. s.p.a. per resistere alla impugnazione ex adverso proposta.
4.2. Nella camera di consiglio del 30.7.2015, fissata per l’esame dell’istanza sospensiva, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 12.11.2015 per il sollecito esame del merito.
4.3. Nella pubblica udienza del 12.11.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello di S. s.p.a. è infondato, nel merito, seppure per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.
6. Il T.A.R. Campania, dichiarando inammissibile il ricorso principale proposto da S. s.p.a. in primo grado, ha ritenuto di uniformarsi pienamente alla sentenza di questo Consiglio, sez. III, 12.11.2014, n. 5573, secondo cui «la cessione di ramo d’azienda ha definitivamente comportato il trasferimento di titoli, referenze e requisiti relativi al ramo ceduto, che, a sua volta, ha comportato il trasferimento dei requisiti connessi alle attestazioni SOA, dalla S. s.p.a. alla Gestione Integrata s.r.l. », concludendone, così, che la cessione del ramo d’azienda intervenuta tra S. s.p.a. e Gestione Integrata s.r.l., in data 28.12.2012, non può non avere influito sul possesso dei requisiti relativi al ramo d’azienda ceduto, che rappresentano il presupposto sostanziale delle attestazioni di qualificazione allo svolgimento dei lavori pubblici.
6.1. Nel caso di specie, secondo il primo giudice, al momento della partecipazione alla procedura di gara in questione, nessuna certezza poteva vantare S. s.p.a. in merito alla effettiva corrispondenza delle qualificazioni formali possedute e allegate ai fini della partecipazione alla gara, rispetto ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi effettivamente posseduti, essendo la conferma dell’abilitazione di S. s.p.a. all’esecuzione dei lavori pubblici per le categorie OS 28 e OG11 avvenuta solo il 7.11.2013, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA (pp. 8-9 della sentenza impugnata).
6.2. Il primo giudice, sulla scorta di tale ragionamento, ha accolto il motivo di ricorso incidentale escludente, proposto da G. s.p.a., con la quale questa aveva contestato, appunto, la stessa ammissione dell’a.t.i. capeggiata da S. s.p.a. alla gara per la carenza del requisito di qualificazione richiesto per la partecipazione alla gara.
6.3. Le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, in ordine agli effetti discendenti dalla cessione d’azienda sulla permanenza dei requisiti di qualificazione in capo alla cedente, sono fermamente contestate da S. s.p.a. che, nel primo motivo di appello (pp. 9-28 del ricorso), articola e sviluppa diversi ordini di censure in ordine alla statuizione di accoglimento del ricorso incidentale, sia sul piano fattuale, per essere la stessa S. s.p.a. in possesso del requisito di qualificazione per le manutenzioni straordinarie (categoria SOA OS 28 classifica IV-bis) richiesto dal bando, sia sul piano giuridico, per l’affermata erroneità dell’interpretazione che fa discendere pressoché automaticamente, in capo alla cedente, la perdita dei requisiti, di cui alle attestazioni SOA, dalla cessione d’azienda.
7. Ritiene il Collegio che possa essere accolta, con efficacia assorbente rispetto al secondo ordine di sottocensure proposte al riguardo da S. s.p.a., la prima sottocensura relativa alla permanenza del requisito, specifico, della categoria OS 28.
7.1. Al riguardo, infatti, si deve osservare che la categoria OS 28 è stata attestata, in capo a S. s.p.a., dall’organismo di certificazione in data 9.11.2010, anteriormente, cioè, all’entrata in vigore del d.P.R. 207/2010, con conseguente impossibilità, per il divieto di applicazione retroattiva della disciplina secondaria, di ritenerla compresa nella categoria OG 11.
7.2. Anche volendo in ipotesi ammettere l’applicabilità del d.P.R. 207/2010, comunque, sta di fatto che la categoria OG 11, come ha chiarito l’allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel parere precontenzioso n. 27 del 13.3.2013, costituisce la sommatoria di più categorie specialistiche, che tuttavia possono essere separatamente e singolarmente essere detenute dall’impresa, senza che la perdita del requisito di cui alla categoria OG 11, generale, determini automaticamente anche la perdita della singola categoria OS 28.
7.3. E tanto ha rilevato, più di recente, anche questo stesso Consiglio, sez. V, nella sentenza n. 3245 del 26.6.2015, laddove ha chiarito che «è ben possibile che per alcune lavorazioni sia sufficiente solo il possesso delle qualificazioni relative alle opere speciali», come è appunto, nel caso di specie, quella relativa alla categoria OS 28, richiesta in via principale dal bando di gara.
7.4. Questo Consiglio, nella sentenza appena citata, ha condivisibilmente osservato che non può ritenersi che «il venir meno della SOA OG11 comporti automaticamente il venir meno della SOA OS28, dal momento che l’oggetto delle qualificazioni in questione è differente ed, infatti, il d.P.R. n. 207/2010 precisa che la prima non a caso “riguarda, nei limiti specificati all’ articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30” ».
7.5. Di qui, conseguentemente, l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, del richiamo, da parte del T.A.R., al precedente di questa Sezione, 12.11.2014, n. 5573, che si riferisce, invece, alle certificazioni per i requisiti di qualificazione SOA inerenti alle categorie OG1 cl. V e OG 11 cl. V, sentenza rispetto alla quale la presente pronuncia, come del resto quella della sez. V, 22.6.2015, n. 3245, non si pone in contrasto.
7.6. La permanenza del requisito relativo alla categoria specifica OS 28 appare indubbia, pertanto, e non è scalfita nemmeno dalle contrarie deduzioni dell’appellata G. s.p.a. che, in modo apodittico, afferma che, se la cessione in oggetto concerneva senz’altro la categoria OG 11, essa aveva evidentemente eguali riflessi anche su quella OS 28, ad essa equipollente in generale e ai fini specifici di gara.
7.7. Così non è, tuttavia, perché il rapporto di genus ad speciem tra le due categoria OG 11 e OS 28 non toglie che l’impresa possa possedere quella più specifica senza avere quella generica, non essendo quest’ultima condicio sine qua non della prima.
7.8. Ne consegue che, avendo S. s.p.a. mantenuto l’attestazione SOA relativa a tale categoria OS 28 non incisa in alcun modo dalla cessione d’azienda, essa possedeva tutti i requisiti per partecipare alla gara, senza dover esserne esclusa, con conseguente ammissibilità del suo ricorso principale, proposto in primo grado, erroneamente dichiarato inammissibile, dal T.A.R. campano, per difetto di interesse.
8. Si può quindi prescindere, per la decisività assorbente di questo rilievo, dalla complessa questione di diritto, pure sollevata dall’appellante, circa gli effetti della cessione d’azienda sulla permanenza, in capo al cedente, dei requisiti delle attestazioni SOA, non senza rilevarsi in questa sede, seppure incidenter tantum, che occorre escludere in linea di principio a danno del cedente qualsiasi automatismo decadenziale conseguente alla cessione d’azienda, intendendosi con ciò affermare che occorre aver riguardo alla causa in concreto del negozio di cessione e al sottostante regolamento di interessi voluto dalle parti, in tutta la sua ampiezza, complessità e particolarità, per determinare se la cessione dei beni aziendali comporti, o meno, la perdita dei requisiti di cui alle attestazioni SOA in capo alla cedente.
8.1. Solo in questo modo, esaminando, cioè «quali conseguenze derivino sul piano della perdita del possesso dei requisiti di qualificazione alla luce del contratto di cessione in concreto stipulato», come ha affermato questa Sezione nella citata sentenza n. 5573 del 12.11.2014 e, altresì, ha chiarito anche la Sezione V nella pure citata sentenza n. 5245 del 26.6.2015, si può evitare, infatti, qualsiasi fuorviante discrasia o, se si preferisce, si può assicurare, quanto al possesso dei requisiti, una perfetta aderenza tra la mera forma dell’elemento documentale consistente nell’attestazione SOA e la vera e solida sostanza dell’assetto aziendale conseguente alla cessione, che nel caso di specie aveva ad oggetto il solo e limitato ramo inerente alla gestione integrata di patrimoni immobiliari.
9. Affermata l’ammissibilità del ricorso principale, per le ragioni sin qui esposte, si devono ora esaminare i singoli motivi di censura proposti in primo grado da S. s.p.a. con il ricorso principale, motivi, come si dirà, tutti infondati nel merito.
10. Con il primo qui riproposto (pp. 29-31 del ricorso) l’appellante S. s.p.a. ha lamentato che G. s.p.a. doveva essere esclusa dalla gara perché non aveva realizzato un fatturato relativo a servizi analoghi a quello oggetto della gara non inferiore a 1,5 volte l’importo relativo al valore complessivo a base di gara.
10.1. G. s.p.a. aveva infatti realizzato servizi analoghi per le aziende sanitarie pubbliche pari ad € 20.700.000, importo inferiore a quello stabilito dall’art. 4.2. del bando di gara, secondo l’appellante, perché, anche non volendo considerare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, l’importo predetto non attingerebbe la soglia minima prevista di € 20.981.468,70.
10.2. Il motivo è infondato.
10.3. Come ha chiarito il R.U.P. nella nota del 20.7.2013, infatti, l’importo da considerare ai fini del calcolo del fatturato richiesto deve essere riferito esclusivamente alla parte di manutenzione ordinaria e cioè, detratto l’importo per la manutenzione straordinaria, ad una cifra pari ad € 19.301.098,14.
10.4. L’appellante contesta tale chiarimento, che modificherebbe illegittimamente la lex specialis, ben chiara invece, a suo avviso, nel senso di considerare, quale parametro sul quale calcolare i servizi analoghi prestati, il valore complessivo a base di gara.
10.5. La tesi è infondata perché il bando distingue nettamente e chiaramente il servizio di manutenzione ordinaria di impianti termini e di condizionamento, per il quale richiede il fatturato per i servizi analoghi, dai lavori di manutenzione straordinaria, rispetto ai quali il requisito dell’impresa doveva essere dimostrato con il possesso di specificazione attestazione SOA, di cui sopra si è detto, e non già con il requisito del fatturato.
10.6. È evidente, quindi, che il fatturato dovesse calcolarsi solo sulla quota del servizio relativo alla manutenzione ordinaria, come ha chiarito il R.U.P. nella nota citata, laddove ha precisato, del tutto correttamente, che per la manutenzione straordinaria era richiesta solo l’attestazione SOA, senza con tale chiarimento aver in nulla innovato la legge di gara, come invece assume, a torto, l’appellante.
10.7. Ne segue la reiezione del primo motivo.
11. Con un secondo motivo (pp. 31-33 del ricorso) l’appellante S. s.p.a. lamenta l’illegittimità dell’ammissione di G. s.p.a. alla gara perché essa, in violazione dell’art. 46 del d. lgs. 163/2006, della prescrizione della sezione 3 del disciplinare di gara nonché della identica prescrizione contenuta a p. 2 della lettera di invito, non avrebbe allegato alla domanda di partecipazione, nella loro interezza, tutti i documenti richiesti, a pena di esclusione, dalla lex specialis, con controfirma per accettazione, e in particolare non ha allegato il capitolato corredato dalle schede di manutenzione, come richiesto al punto b) della lettera di invito.
11.1. Nonostante la sanzione dell’esclusione, disposta dalla lex specialis, la Commissione avrebbe consentito, secondo l’appellante, l’integrazione della documentazione mancante, sanando, così, un’omissione che non è solamente formale, perché si traduce nel mancato impegno, nei confronti della stazione appaltante, all’esecuzione dei servizi minimi indispensabili nelle scadenze e con le modalità indicate nel documento.
11.2. Anche tale motivo è infondato e va respinto.
11.3. È anzitutto errato il presupposto dal quale muove l’appellante, poiché la legge di gara non impone la sottoscrizione, in ogni pagina, del capitolato tecnico corredato dalle schede di manutenzione, ma la firma, per integrale accettazione, della lettera di invito, del disciplinare di gara, del disciplinare d’oneri e del capitolato tecnico.
11.4. Il punto b) della lettera di invito in nessuna parte fa riferimento alle schede di manutenzione né, soprattutto, prevede a pena di esclusione che esse debbano essere sottoscritte dalla concorrente.
11.5. Come ha rilevato l’appellata G. s.p.a. nella propria memoria difensiva e, già prima, in sede di gara con la nota del 23.1.2014 (doc. 13), il piano di manutenzione è stato messo a disposizione come file separato e non è riscontrabile in nessuna parte dello stesso la definizione di esso alla stregua di Allegato al capitolato tecnico.
11.6. A ciò si aggiunga che, come ha chiarito lo stesso capitolato tecnico (art. 3, comma 1, p. 3, del doc. 9 fasc. parte appellata), alle schede di manutenzione è attribuito dalla stazione appaltante un valore meramente esemplificativo e non vincolante, al punto tale che «innumerevoli operazioni di manutenzione non sono riportabili su scheda», sicché alla loro mancata sottoscrizione non si può annettere, come assume l’appellante, il valore sostanziale del mancato assoggettamento a quanto richiesto e prescritto dalla stazione appaltante a titolo, appunto, meramente esemplificativo e non già in modo tassativo ed esaustivo.
11.7. La documentazione presentata e sottoscritta da G. s.p.a., quindi, già ab origine non era carente e il potere di soccorso istruttorio, esercitato dalla stazione appaltante, non ha inteso colmare alcuna carenza documentale di natura essenziale, come assume l’appellante, la cui tesi, quindi, deve essere in toto respinta, alla luce, anzi, della superfluità dell’integrazione documentale richiesta, avente ad oggetto atti esulanti dalle tassative previsioni della legge di gara.
12. Con il terzo motivo (pp. 33-34 del ricorso) l’appellante S. s.p.a. assume che l’offerta dell’aggiudicataria sia stata ammessa illegittimamente, in violazione della lex specialis, in quanto non riporterebbe:
a) la descrizione dell’organizzazione del servizio in relazione alle specifiche attività, oggetto di gara;
b) l’indicazione del numero totale dell’organico impiegato per il servizio;
c) l’indicazione delle qualifiche, mansioni e responsabilità del personale operativo (gli operai).
12.1. Inoltre l’offerta di G. s.p.a. sarebbe manchevole del monte ore complessivo annuo dei lavoratori e della suddivisione del monte ore annuo per ogni attività.
12.2. Il motivo è anch’esso privo di pregio.
12.3. La censura presuppone, erroneamente, che la lettera di invito prevedesse, a pena di esclusione, che la relazione tecnica dei concorrenti dovesse indicare tali indicazioni, mentre la disciplina di gara richiedeva solo «una relazione strutturata ed organizzata in modo da evidenziare, come minimo, i seguenti aspetti», prescrivendo un contenuto appunto minimo non già per l’ammissione dell’offerta, ma per la successiva valutazione e per l’assegnazione dei correlati punteggi.
12.4. Diversamente ragionando, come fa S. s.p.a., si introdurrebbe un motivo di esclusione estraneo al principio di tassatività, con violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. 163/2006.
13. Con un quarto motivo di esclusione (pp. 34-38 del ricorso) l’appellante censura, in sintesi, la valutazione delle due offerte operata dalla Commissione giudicatrice, che sarebbe, a suo avviso, palesemente errata, come risulterebbe dalla scheda di sintesi comparativa delle offerte allegata al ricorso (pp. 35-37) e costituente parte di esso.
13.1. Il motivo, già nella sua strutturazione formale, è inammissibile.
13.2. Esso è sostanzialmente rimesso e affidato, in modo frammentario, atomistico, schematico e, quindi, del tutto insufficiente, non essendo supportato da un idoneo corredo di argomentazioni che, con andamento discorsivo e consecuzione logica, pongano chiare premesse e giungano ad altrettanto chiare conclusioni, alla tabella allegata al ricorso, nella quale i rilievi dell’appellante sono formulati, in ordine ad ogni singolo criterio e sottocriterio di valutazione, all’interno di una colonna, contenente “note” di difficile lettura già per il loro minuscolo formato grafico, che certo non agevola il compito dell’organo giudicante.
13.3. Il motivo intende poi, anche volendo superare tale decisivo rilievo, sostituire inammissibilmente al giudizio della Commissione la valutazione pro domo sua dell’appellante stessa, secondo cui in sostanza, in base a quanto si può comprendere dalla non agevole lettura della tabella, S. s.p.a. avrebbe dovuto conseguire un punteggio quantomeno pari a “buono” e, quindi, un punteggio di 5 anziché quello ottenuto di 4,29, mentre G. s.p.a. avrebbe dovuto raggiungere la sola sufficienza e, quindi, 3,571 punti.
13.4. Ma le censure dell’appellante, di difficile comprensione (già sul piano grafico), non riescono a porre in evidenza né a dimostrare macroscopici errori, travisamenti dei fatti, arbitrarietà nel giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, che appare immune, nel suo complesso, da incongruenze evidenti o da marchiani vizi logici tali da inficiarne la correttezza della miglior valutazione conseguita dall’offerta di G. s.p.a.
13.5. Ne segue, quindi, l’inammissibilità, già solo per la sua formulazione frammentaria e del tutto insufficiente, del motivo qui proposto, comunque infondato nel merito perché il giudizio tecnico della Commissione, nei limiti del sindacato qui consentito, resiste a tutte le censure formulate, peraltro in modo frammentario e insufficiente, da S. s.p.a.
14. Con un quinto motivo (pp. 39-41 del ricorso) l’appellante deduce la violazione dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006 e la violazione del principio del collegio perfetto, assumendo che dei cinque commissari solo due avrebbero competenze tecniche e che la sottocommissione tecnica costituita in seno alla Commissione, non autorizzata dalla stazione appaltante e composta, appunto, dai soli due commissari aventi competenze tecniche, avrebbe essa sola valutato le offerte, senza che poi il plenum della Commissione abbia valutato, fatto proprio ed approvato il giudizio della sottocommissione.
14.1. Il motivo è infondato.
14.2. Questo Consiglio ha già chiarito, in merito alla portata precettiva dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006, che la regola da esso fissata, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall’appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali ed europei, volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
14.3. Il requisito enunciato dell’esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
14.4. Non è, in particolare, necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10.6.2013, n. 3203).
14.5. È evidente quindi, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui tratteggiate, l’infondatezza del motivo nella sua prima parte, laddove lamenta che solo due dei cinque componenti della Commissione siano dotati di specifiche competenze settoriali.
14.6. Del pari è infondato il motivo nella parte in cui lamenta che il giudizio della Commissione sarebbe stato di fatto demandato ai soli due commissari dotati di competenze tecniche.
14.7. L’analisi dei verbali di gara mostra, al contrario, che a questi è stata demandata solo una funzione istruttoria, finalizzata ad acquisire elementi valutativi dettagliati sulla base di una lettura approfondita e critica delle relazioni, con l’obbligo di rendicontare la loro attività, meramente preparatoria, alla Commissione attraverso schede/relazioni riassuntive, come si evince, ad esempio, dal verbale n. 3 del 19.2.2014.
14.8. La lettura e la conoscenza acquisita dai commissari delegati alla preistruttoria ha poi avuto un tavolo di confronto e di discussione con gli altri membri, poiché risulta che la relazione conclusiva dell’esame tecnico è stata trasmessa il 7.4.2014 alla Commissione, quasi due mesi pria della seduta pubblica di comunicazione dell’esito delle valutazioni tecniche e di apertura delle offerte economiche, con il senso e con il contenuto di una mera proposta valutativa, evidentemente da analizzare nel plenum della Commissione.
14.9. E ciò emerge a chiare lettere dal verbale n. 11 del 30.5.2014, unitamente alla presa d’atto di quelle proposte e alla formalizzazione dei punteggi.
15. Non vi è dubbio che l’attività dei due commissari, quindi, sia stata meramente preparatoria e propedeutica al giudizio della Commissione nella sua composizione perfetta, giudizio che, per quanto sinteticamente, ha condiviso, con la presa d’atto, e fatto proprio, dopo un’attenta analisi, la preistruttoria dei due commissari, non potendo condividersi la lettura formalistica dei verbali e dell’espressione “presa d’atto” propugnata dall’appellante.
15.1. Di qui, conclusivamente, l’infondatezza anche del quinto motivo di gravame.
16. Infine, con un sesto motivo (pp. 41-42 del ricorso), S. s.p.a. lamenta che la Commissione, in violazione dell’allegato P) al d.P.R. 207/2010 e della stessa lettera di invito, avrebbe introdotto, oltre ai punteggi previsti per i 5 livelli di giudizio per le voci A, B e C dell’offerta tecnica (ottimo 100%, buono 70%, sufficiente 50%, mediocre 30%, insufficiente 00%), ulteriori e non previsti livelli di giudizio, come 40% e 60%, con soglie intermedie del tutto prive di adeguata motivazione, rendendo così inintelligibile ed arbitraria la valutazione formulata peraltro dalla sola sottocommissione tecnica e senza il preventivo consenso della Commissione, a buste già aperte.
16.1. Il motivo è destituito di fondamento.
16.2. La legge di gara ha previsto un coefficiente valutativo variabile da 0 a 1 e, solo per fini di chiarezza ed uniformità di giudizio, ha previsto che ad una certa percentuale, ad esempio 70%, corrisponda un certo giudizio, ad esempio buono, ma certo non ha inteso escludere che i coefficienti fossero solo quelli corrispondenti ai cinque livelli (ottimo 10, buono 7, sufficiente 5, mediocre 3, insufficiente 0), poiché, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso la graduazione del coefficiente da 0 a 1, con la possibilità, del tutto logica e ragionevole, che i commissari potessero assegnare anche un coefficiente diverso, capace di cogliere ancor meglio, al di là del giudizio stereotipo, la particolarità dell’offerta e di esprimerne il corrispondente valore.
16.2. I giudizi standard enucleati nella legge di gara hanno, dunque, un valore meramente orientativo, ma non tassativo né vincolante per la Commissione, che può quindi assegnare coefficienti diversi, tra 0 e 1, ed esprimere giudizi diversi da quelli “codificati”, purché motivati, come è stato nel caso di specie, nel quale i commissari non si sono limitati affatto all’espressione di un giudizio numerico, ancorché differente da quello tipizzato – solo, come detto, a mero scopo orientativo e chiarificatore – nel disciplinare, ma hanno passato in rassegna ed esplicitato le implicazioni tecniche di ogni singola valutazione.
16.3. Ne segue, anche per tale ultimo profilo dedotto da S. s.p.a., l’infondatezza del relativo motivo.
17. In conclusione, per tutti i motivi esposti, il ricorso dell’odierna appellante S. s.p.a. non merita condivisione, ancorché non per la sua inammissibilità, come ha ritenuto, erroneamente, il primo giudice, ma per la sua infondatezza nel merito.
18. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la complessità delle ragioni esposte che, peraltro, hanno condotto il Collegio a disattendere, nel merito, il ricorso di S. s.p.a. per ragioni diverse da quelle espresse dal primo giudice in ordine alla sua presunta inammissibilità, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto da S. s.p.a., lo respinge e per l’effetto conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Dante D’Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
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