Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 2812 depositata il 23 giugno 2016
N. 02812/2016REG.PROV.COLL.
N. 05502/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5502 del 2013, proposto da:
Società EV Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo RTI con R. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Zambelli e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;
contro
C. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Pirocchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazzale delle Belle Arti, n. 2;
nei confronti di
PE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con F – TK, rappresentata e difesa dagli avv. Pierfrancesco Zen e Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso l’avv. Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 3;
H. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo RTI con A. Spa, G. srl e ME, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Lolli, con domicilio eletto presso l’avv. Aristide Police in Roma, piazza Adriana, n. 20;
G. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Montanaro, Cristiana Romano e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, n. 5;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 00765/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei servizi di trasporto e trattamento rifiuti provenienti dagli impianti di C. in Lovadina di Spresiano – Risarcimento dei danni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C. Spa, di PE Srl in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con F-TK, di H. Spa in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo RTI con A. Spa, G. srl e ME e di G. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Mario Ettore Verino, Gabriele Pirocchi, Guido Francesco Romanelli, Pierfrancesco Zen e Filippo Degni, su delega dell’avv. Alessandro Lolli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, con la sentenza 27 maggio 2012, n. 765, ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti dall’attuale parte appellante per l’annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione della società C. S.p.A. in data 27.2.2013, con cui è stata disposta l’approvazione dei verbali di gara per l’affidamento di servizi di trasporto e trattamento di rifiuti provenienti dagli impianti di C. in Lovadia di Spresiano e la contestuale aggiudicazione definitiva dei singoli lotti in appalto; il TAR ha, inoltre, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della parte appellata H. S.p.A.
Il TAR sinteticamente ha rilevato che:
– in sede di apertura dei plichi è stata verificata la loro integrità (e la ricorrente non ha lamentato alcuna manomissione di essi o altra violazione) e la commissione di gara, successivamente costituita, ha proceduto a “ricontrollare la documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente” (cfr. il verbale 7.2.2013 n. 2), così riappropriandosi delle sue attribuzioni;
– l’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006 riguarda la nomina della “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, mentre la gara in esame prevede l’aggiudicazione col sistema del prezzo più basso;
– il numero dei componenti individuato dal citato art. 84, comma 2, si riferisce ai commissari giudicanti, tra i quali non è compreso il componente con funzioni di segretario;
– il divieto di aver svolto “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” riguarda esclusivamente i “commissari diversi dal Presidente”;
– è’ legittima l’estensione dell’avvalimento anche al requisito dell’iscrizione ad un albo specialistico come, nella specie, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale;
– come risulta dall’art. 6 del capitolato, i lotti nn. 2, 3 e 4 riguardano i rifiuti catalogati con il codice CER 19.12.12, e cioè i rifiuti speciali per i quali non valgono i principi di autosufficienza e di limitazione territoriale che valgono invece per i rifiuti urbani (cfr. Corte Cost. n. 10 del 2009);
– rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, in assenza di prescrizioni autolimitative del proprio potere inserite nella legge di gara, ammettere le attività di recupero e di smaltimento su posizioni pari ordinate;
– la gara in esame prevedeva il metodo di aggiudicazione del “prezzo più basso”, alla stregua del quale non sono consentite valutazioni di merito;
– gli adempimenti relativi all’onere di “contrassegnare ed autenticare i documenti e le offerte in ciascun foglio” sono previsti in funzione garantista a carico del “l’autorità che presiede la gara”, ossia del soggetto singolo preposto alla procedura concorsuale, ma nel caso di specie il RUP era coadiuvato nell’espletamento dei predetti incombenti, svolti in seduta pubblica davanti ai rappresentanti delle ditte concorrenti, da due testimoni, con conseguente salvaguardia dei principi di trasparenza e pubblicità;
– relativamente agli appalti di servizi, l’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 prescrive che “nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio…che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti”, parti che sono state puntualmente specificate dall’aggiudicataria.
L’appellante ha lamentato l’erroneità di tale sentenza, deducendo i seguenti motivi d’appello:
– Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, dell’art. 8 del Disciplinare di gara e delle modalità di svolgimento di quest’ultima nonché dell’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006;
– Violazione ed erronea interpretazione dei principi in materia di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento. Violazione degli artt. 39 e 49 del d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione ed erronea interpretazione del punto 4.2 del Disciplinare di gara;
– Erronea interpretazione e violazione dei principi di autosufficienza e prossimità e dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
– Erronea interpretazione e violazione degli artt. 117 e 283, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010;
– Erronea interpretazione e violazione del principio di duplice indicazione delle quote di partecipazione al RTI e di esecuzione dell’appalto. Violazione dell’art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006.
Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, C. SpA, società partecipata che svolge il servizio di gestione del rifiuti nei quarantanove Comuni della Provincia di Treviso che aderiscono al Consorzio Intercomunale Priula e al Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, chiedendo la reiezione dell’appello.
Ha resistito al gravame la controinteressata PE riproponendo, con memoria depositata in data 20.9.2013, sia le eccezioni formulate in primo grado e assorbite o non esaminate dal TAR, sia le domande e le eccezioni rigettate dalla sentenza di primo grado.
Si sono costituite in giudizio anche G. srl e H. Spa, chiedendo anch’esse la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio rileva, in punto di fatto, che la vicenda oggetto del presente giudizio riguarda una gara, svolta con il metodo del prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento di varie tipologie di rifiuti prodotti dall’impianto di Lovadina di Spresiano, suddiviso in 12 diversi lotti.
Tale impianto, gestito dall’appellata C. S.p.A., società pubblica operante in Provincia di Treviso nel settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali, riceve e tratta tutto il rifiuto secco non riciclabile della provincia di Treviso e, grazie ad operazioni di selezione e raffinazione, produce CDR (combustibile da rifiuto) avviato a recupero energetico.
Due dei lotti (nn. 3 e 4) sono stati aggiudicati al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui fanno parte la controinteressata appellata H. S.p.A., in qualità di mandataria, con le mandanti A. S.p.A., G. S.r.l. (quest’ultima costituita in primo grado e in appello) e ME.
Il lotto n. 2 (nonché il lotto n. 1, non oggetto del giudizio) è stato aggiudicato all’R.T.I. formato da PE srl, controinteressato in appello (quale mandataria – capogruppo) con F.-TK (quale mandante).
2. La Sezione rileva preliminarmente che le domande e le eccezioni espressamente rigettate dalla sentenza del TAR appellata, riproposte dalla controinteressata PE con memoria depositata in data 20.9.2013, sono inammissibili, in quanto avrebbero dovuto formare oggetto di impugnazione incidentale, unico strumento processuale a disposizione per contestare le statuizioni della sentenza impugnata.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità del ricorso di primo grado, formulate dalla controinteressata H. S.p.A., contestate dalla parte appellante, atteso che l’appello infondato nel merito, alla stregua delle osservazioni che seguono; per le medesime ragioni, si può prescindere anche dalle eccezioni formulate da PE in primo grado, assorbite o non esaminate dal TAR, riproposte con memoria depositata in data 20.9.2013, nonché dai motivi del ricorso incidentale di primo grado.
3. Passando all’esame del merito dell’appello, si deve evidenziare che il primo motivo d’appello concerne la circostanza che i plichi contenenti la documentazione amministrativa degli offerenti sono stati aperti dal RUP con l’ausilio di due testimoni, in difformità da quanto prescritto dalla legge e della lex specialis.
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, tale modalità di apertura dei plichi ha comunque garantito le verifiche circa l’integrità degli stessi e, peraltro, la stazione appaltante si è limitata a compiere un’attività meramente materiale, propedeutica alla gara, senza compiere alcuna attività valutativa e senza adottare alcun provvedimento definitivo nei confronti dei partecipanti.
Un esame preliminare, dunque, compiuto con tutte le garanzie di trasparenza e di pubblicità idonee ad evitare ogni rischio di scorrettezze procedimentali, non incompatibile con i principi di trasparenza e di pubblicità che devono presiedere le operazioni di gara.
La stazione appaltante, infatti, si è limitata a prendere atto della regolarità e dell’integrità dei plichi e ad aprire le sole buste contenenti la documentazione amministrativa, senza svolgere alcuna attività di tipo valutativo.
D’altra parte, la commissione di gara, poi costituita, ha preso atto di tale mera attività preliminare e propedeutica e conseguentemente ha convalidato le operazioni materiali svolte in precedenza, con ciò dimostrando l’insussistenza di irregolarità che, come detto, non sono state neanche indicate in concreto dall’appellante.
A tutto voler concedere si è pertanto in presenza di una mera irregolarità priva di valenza invalidante, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241del 1990.
4. Per quanto riguarda la composizione della commissione di gara, non sussiste la violazione del principio generale che impone un numero dispari di membri.
Essa, infatti, è stata costituita con tre membri effettivi, titolari del potere di voto, e da un segretario verbalizzante, il quale non fa parte del collegio, non potere di voto e svolge mere attività di supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla Commissione.
Come ha chiarito da tempo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502; Sez. II, 12 luglio 1995, n. 1772; Sez. II, 27 settembre 1989, n. 894; Sez. V, 7 luglio 1987, n. 463; Sez. II, 18 febbraio 1981, n. 1307), il segretario verbalizzante, in quanto tale, è privo di diritto di voto e non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi.
5. Per quanto riguarda la funzione di Presidente della Commissione di gara, si deve rilevare che la tesi dell’appellante è confutata dal dato testuale di cui all’art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. n. 163 del 2006 che dispone che “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante” e che “I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Pertanto, a contrario, tale norma (segnatamente il comma 4) consente espressamente che la funzione di Presidente della Commissione sia assunta da chi abbia svolto o svolga attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce, ammettendo così che tale posizione possa essere assunta anche dal RUP che fisiologicamente svolge attività o funzioni afferenti il contratto cui la gara si riferisce.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che nessuna norma impedisce il cumulo di compiti di RUP e di Presidente della commissione proprio sulla base del predetto comma 4 del citato art. 84 cit. che conferma indirettamente la legittimità di tale cumulo prevedendo limiti solo per i commissari diversi dal presidente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408; Sez. V – 27 aprile 2012, n. 2445).
5. Il secondo motivo di appello è unicamente pertinente alla procedura di gara relativa al lotto n. 2 e riguarda quindi soltanto la controinteressata PlanEco S.r.l., con riferimento alla contestata decisione della stazione appaltante di consentire l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento in relazione all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e all’autorizzazione regionale/provinciale all’esercizio dell’impianto di trattamento dei rifiuti.
In primo luogo, deve rilevarsi, in fatto, che l’avvalimento per cui è controversia non riguarda in sé l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, poiché la controinteressata PlanEco S.r.l. risulta iscritta al predetto Albo (Ca 8; classe B).
L’oggetto della dichiarazione di avvalimento riguarda la sola autorizzazione all’esercizio degli impianti ove trattare i rifiuti oggetto della gara, requisito quest’ultimo che non può certo essere qualificato come soggettivo, non attenendo ad alcuna caratteristica intrinseca dell’impresa, ma che è, invece, all’evidenza un requisito tecnico/organizzativo, pacificamente ricadente come tale nella disciplina generale dell’avvalimento.
6. Per quanto riguarda l’ipotizzata violazione del principio di autosufficienza relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani, che riguarda i soli lotti nn. 3 e 4, relativamente ai quali è risultata aggiudicataria la controinteressata H. S.p.A, si deve evidenziare, come già rilevato dal TAR, che l’art. 6 del Capitolato Speciale d’appalto, individua l’oggetto del servizio di cui ai lotti nn. 3 e 4 nel “trasporto e recupero/smaltimento in un impianto autorizzato di 14.000 tonnellate di sovvalli (sopravaglio CER 19.12.12) derivanti dalla lavorazione dei rifiuti per la produzione di CER”.
La descrizione della classificazione del rifiuto oggetto dell’appalto è la seguente: “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11”.
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), allegato D alla Parte Quarta del Codice dell’Ambiente, assegna, invece, ai rifiuti urbani il codice che inizia con il n. 20, con la seguente descrizione: “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”: la classificazione che inizia con il n. 19 non individua rifiuti urbani, bensì rifiuti considerati “speciali”, perché prodotti da attività industriali e di servizi.
L’appalto oggetto del presente giudizio riguarda rifiuti originariamente urbani successivamente sottoposti ad un procedimento industriale, sono trasformati in un prodotto del tutto nuovo e diverso, denominato CDR – Combustibile da Rifiuto (oggi C.S.S. — Combustibile Solido Secondario), espressamente qualificato come rifiuto speciale ex art. 183, comma 1, lett. cc), d.lgs. n. 152 del 2006.
Peraltro, la stessa autorizzazione all’impianto di Lovadina di Spresiano, da cui provengono i rifiuti oggetto dei servizi appaltati con la gara in questa sede contestata, prescrive espressamente l’effettuazione di operazioni di trattamento del rifiuti per la produzione di combustibile solido secondario, per una quantità annua massima di 84.000 tonnellate, a conferma della qualificazione di tale rifiuto come rifiuto speciale.
Come è noto, nell’ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali, non valgono i principi di autosufficienza e di limitazione territoriale, diversamente dai rifiuti urbani.
Infatti, il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti, già previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997 per i rifiuti urbani non pericolosi, non può essere esteso ai rifiuti diversi e, segnatamente, a quelli speciali o pericolosi in genere, nei confronti dei quali va applicato il criterio della specializzazione dell’impianto in cui vengono movimentati i rifiuti integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico e la prossimità al luogo di produzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215 e Sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 993).
Peraltro, si deve osservare che l’intervenuta abrogazione della lett. n) dello stesso art. 184, comma 3, non comporta in alcun modo l’inserimento in via residuale dei residui in esame tra i rifiuti urbani, non ricavandosi tale conseguenza da alcuna disposizione di legge.
7. Per quanto riguarda l’ipotizzata violazione del principio di prevalenza del recupero sullo smaltimento, che riguarda anch’esso i soli lotti nn. 3 e 4, relativamente ai quali è risultata aggiudicataria la controinteressata H. S.p.A, si rileva che l’appellante non enuncia sufficientemente (né è ricavabile aliunde dagli atti di gara) quale sia l’interesse che l’appellante intende tutelare, non evidenziandosi che la stessa abbia avanzato una proposta relativa ad attività di recupero anziché di smaltimento.
8. Il quarto motivo di appello concerne la violazione degli artt. 117 e 283, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010, già dedotta nel secondo motivo aggiunto di primo grado.
La censura ipotizza che la gara sarebbe illegittima in quanto i documenti presentati dai concorrenti non sarebbero stati siglati in tutte le pagine dalla Commissione, come invece sarebbe imposto dalla normativa richiamata e in quanto ciò non avrebbe garantito i concorrenti dall’alterazione o sottrazione di documenti.
La Sezione è dell’avviso che la disposizione richiamata, inclusa nell’art. 283 sotto la rubrica “Selezione delle offerte”, attiene all’apertura delle offerte e non all’apertura della busta contenenti la documentazione amministrativa, come invece si è verificato nella specie.
Peraltro, più in generale, nessuna violazione dei principi di trasparenza e di pubblicità delle operazioni di gara sussiste, atteso che le operazioni sono state svolte in seduta pubblica e che i documenti sono stati comunque contrassegnati; d’altra parte l’appellante non ha in alcun modo indicato eventuali manomissioni, neppure a livello di meri indizi, dei documenti che la stessa ha avuto modo di vedere in sede di apertura pubblica.
Sotto questo profilo possono richiamarsi i principi che l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha adottato per quanto riguarda l’omessa verbalizzazione delle operazioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n. 8).
Tale soluzione sostanzialistica adottata fa perno sulla necessità che ogni contestazione del concorrente volta a ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea a introdurre un vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non possa trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all’esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla cosiddetta genuinità dell’offerta, che va preservata in corso di gara.
Parimenti, quando, come nella specie, in relazione al motivo d’appello in oggetto, vengono dedotte irregolarità formali che non siano state in nessun modo ricollegate dall’appellante, che ne aveva il relativo onere, a circostanze concrete che possano far supporre possibili manomissioni o esposizione a manomissioni dei plichi deve applicarsi lo stesso principio che, in ultima analisi, è una declinazione specifica e settoriale, valevole nel campo degli appalti pubblici del principio più generale ricavabile dall’art. 21-octies l. n. 241 del 1990.
In ogni caso, in concreto, la commissione di gara, come attestato nel verbale 7.2.2013 ha proceduto comunque a ri-esaminare la documentazione e l’apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa è avvenuta in seduta pubblica e alla presenza di testimoni, dandosi atto che i plichi risultavano integri, debitamente sigillati, con le previste sigle sui lembi di chiusura e la prevista dicitura.
9. E’ infine infondato il quinto motivo di appello con il quale la parte appellante sostiene, come già affermato nel terzo motivo aggiunto di primo grado, che il Raggruppamento, di cui G. fa parte, avrebbe dovuto essere escluso in quanto non avrebbe indicato le quote di partecipazione di ciascun componente al Raggruppamento stesso, ma solo le quote di esecuzione dell’appalto.
Anche tale censura concerne esclusivamente i lotti nn. 3 e 4.
La gara in questione è stata, infatti, bandita nel mese di ottobre 2012, dopo le modifiche apportate all’art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006 dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), l. n. 135 del 2012.
Il disposto dell’art. 37 vigente al momento dell’indizione della gara, per la parte che interessa, prescriveva che “Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (…). Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”
Alla stregua delle norme vigenti al momento della gara, e applicabili ratione temporis nella specie, per gli appalti di servizi, le imprese associate debbano specificare unicamente le parti del servizio che saranno svolte da ciascuna.
Nessuna prescrizione riguarda le quote di partecipazione al raggruppamento.
L’obbligatoria indicazione delle quote di partecipazione e la necessaria corrispondenza tra queste ultime e le quote di esecuzione era imposta, al tempo dello svolgimento della gara, soltanto per gli appalti di lavori per i quali, peraltro, successivamente, è stata integralmente abrogata dall’art. 12, comma 8, l. n. 80 del 2014 che ha ri-modificato il predetto art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006.
10. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte appellata costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2016
IL SEGRETARIO
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