CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18337 – Le società di progetto, di cui all’art. 37-quinquies della I. 109 del 1994, applicabile ratione temporis (sostanzialmente trasfuso prima nell’art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e successivamente nell’art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016), sono escluse dall’applicabilità della disciplina delle c. d. «società non operative» (o «senza impresa» o «di mero godimento», dunque «di comodo»), ai sensi dall’art. 30, comma 1, n. 1, della l. n. 724 del 1994 (nelle sue varie formulazioni), perché soggetti ai quali, per la particolare attività di «project financing» svolta con riferimento ad affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità, è fatto obbligo ex lege (dalle citate disposizioni normative susseguitesi nel tempo) di costituirsi sotto forma di società di capitali, in particolare sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, e, dunque, a prescindere dalla circostanza che il bando di gara preveda il ricorso alle dette società come facoltativo ovvero come obbligatorio