Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 776 depositata il 25 febbraio 2016
N. 00776/2016REG.PROV.COLL.
N. 04344/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4344 del 2015, proposto dalla E. P. R. C. s.a.s. di R. P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Zullo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gino Bazzani, in Roma, V. Monte Acero, n. 2/A;
contro
Comune di Lapio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Garofalo, per legge domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
nei confronti di
A. C. di G. A. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
di S. C. nonché del SIND.IN.AR3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores ed Architetti Juniores), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesca Giambelluca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Learco Guerra, n. 45;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 797 del 2015;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lapio, nonché di S. C. e del SIND.IN.AR3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores ed Architetti Juniores);
Vista la memoria prodotta da S. C. e dal SIND.IN.AR3 a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Antonio Zullo, Silvio Garofalo e Francesca Giambelluca;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La E. P. R. C. s.a.s. di R. P. ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, il provvedimento n. 296 del 19 gennaio 2015 con cui il Comune di Lapio, previa approvazione degli atti di gara, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione alla società A. C. di G. A. & C. s.a.s.; con il gravame è stata dedotta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione dell’art. 46 del d.P.R. 328 del 2001, in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sarebbero stati redatti e sottoscritti da un ingegnere “junior”, appartenente alle Sezione “B” di detto d.P.R., non abilitato a redigere i progetti richiesti dal bando di gara, di competenza esclusiva degli ingegneri appartenenti alla Sezione “A”. La società ricorrente ha quindi chiesto l’aggiudicazione della gara e, qualora il contratto fosse già stato stipulato, che sia dichiarata l’inefficacia dello stesso, con subentro della società ricorrente; in via subordinata, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti.
2.- Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso principale nel sostanziale assunto che l’attività dell’ingegnere di cui trattasi, appartenente alla sezione “B”, rientrava nelle ipotesi di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie (comprese le opere pubbliche) da esso effettuabili in quanto il progetto recante migliorie che aveva redatto si fondava su un progetto già posto in essere dalla stazione appaltante e, quindi, era stato elaborato in concorso o collaborazione ad una progettazione relativa ad opere pubbliche. Ciò considerato che la società ricorrente non aveva provato che le migliorie indicate nel progetto contestato avessero vita a soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, di competenza dell’ingegnere iscritto nella Sezione “A”, ben potendo un progetto contenente soluzioni migliorative rispetto a quello predisposto della stazione appaltante prevedere metodologie standardizzate.
3.- Con il ricorso in appello in esame la E. P. R. C. s.a.s. di R. P. ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, nonché il risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente, deducendo i seguenti motivi:
a) Carenza, insufficienza, erroneità, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità della motivazione. Error in iudicando. Violazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001. Violazione del bando di gara, sezione IX.3 (pag.14). Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irrazionalità. Difetto di istruttoria. Nullità dell’offerta tecnica. Violazione dell’art. 90, comma 8, del d. lgs. n. 163 del 2006.
Il T.A.R avrebbe confuso l’attività di collaborazione che all’ingegnere “junior” è consentito effettuare in concorso con un ingegnere appartenente alla sezione “A” con quella esperibile in collaborazione con l’U.T.C. del Comune di Lapio; inoltre non avrebbe considerato che le attività esperibili dall’ingegnere “junior” sarebbero riferite a costruzioni semplici e non ad opere pubbliche.
4.- Con memoria depositata il 22 giugno 2015 si sono costituiti in giudizio l’ingegnere “junior” S. C. ed il SIND.In.AR.3 (Sindacato Nazionale Ingegneri juniores e Architetti juniores) che hanno dedotto l’infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione, nonché hanno chiesto di essere ammessi a chiamare in causa il M.I.U.R., per chiarire l’origine e la ratio del d.P.R. n. 328 del 2001, e comunque che sia ordinato ad esso di depositare i relativi atti preparatori.
5.- Con memoria depositata il 30 ottobre 2015 le suddette parti controinteressate hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
6.- Con memoria depositata il 6 novembre 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Lapio, che ha dedotto l’infondatezza dell’appello, nonché ha escluso la possibilità di attribuzione del risarcimento in forma specifica (stante l’esecuzione di una parte notevole dei lavori appaltati) e per equivalente (tenuto conto che la società appellante avrebbe dovuto essere esclusa per le ragioni indicate nel ricorso incidentale proposto in primo grado dalla società aggiudicataria).
7.- Alla pubblica udienza del 17 novembre 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
8.- L’appello è fondato.
9.- Con il primo motivo di gravame è stato dedotto che il T.A.R. avrebbe confuso l’attività di collaborazione e concorso che poteva essere svolta da parte dell’ingegnere “junior” per la presentazione del progetto di cui trattasi insieme ad altro tecnico qualificato appartenente alla sezione “A” (diverso dal progettista ed esterno), con quella esperibile in concorso con l’U.T.C. del Comune di Lapio, con cui l’ingegnere “junior” non avrebbe potuto aver collaborato in quanto non era in rapporto di dipendenza con esso; peraltro la tesi del primo giudice contrasterebbe con il disposto dell’art. 90 del d. lgs. n. 163 del 2006, che esclude dalla partecipazione agli appalti gli affidatari di incarichi di progettazione.
Inoltre le attività previste dall’art. 46, n. 2, lettera a), del d.P.R. n. 328 del 2001 sarebbero riferite a costruzioni semplici e non ad opere pubbliche.
Sarebbe stata violata la lex specialis, che prevedeva, pena l’esclusione, che gli elaborati dell’offerta tecnica fossero sottoscritti da un progettista abilitato alla progettazione, ai sensi della normativa vigente; nel caso di specie gli elaborati suddetti erano stati redatti e sottoscritti unicamente da un ingegnere “junior”, e quindi non abilitato, sicché la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
L’art. 46, comma 3, lettera a), n. 1), del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che gli ingegneri “junior” con laurea triennale possano svolgere attività basate sull’applicazione delle scienze, con mera attività di concorso e collaborazione rispetto all’attività degli ingegneri della sezione “A” e solo nel settore delle opere edili; solo in materia di edilizia privata gli ingegneri “junior” avrebbero competenze proprie, nei casi regolati dal comma 3, lettera a) n. 2 di detto art. 46.
Nel caso di specie quelle da progettare non sarebbero nemmeno state opere edili, ma opere per la difesa del suolo, per il disinquinamento e per le depurazioni, nonché sistemi ed impianti civili per l’ambiente ed il territorio, che, ex art. 45 comma 1, lettera a), del citato d.P.R., sarebbero di esclusiva competenza di ingegneri iscritti nella sezione “A” e per le quali non sarebbe prevista alcuna attività di concorso o collaborazione.
9.1.- Osserva la Sezione che il T.A.R. ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio nel sostanziale assunto che le prescrizioni della lex specialis circa la necessità che gli elaborati dell’offerta tecnica fossero sottoscritti da un progettista abilitato non erano state violate, perché l’attività svolta dall’ingegnere “junior” era consistita nel caso di specie nel concorso e collaborazione ad attività di progettazione di opere edilizie, comprese quelle pubbliche di cui trattasi, attività che era già stata svolta all’atto della redazione del progetto predisposto dalla stazione appaltante; ciò considerato che la società ricorrente non aveva provato che le migliorie indicate nel progetto redatto dal’ingegnere “junior” avessero dato vita a soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, di esclusiva competenza dell’ingegnere iscritto nella Sezione “A”.
Il primo giudice ha quindi sostanzialmente ritenuto che le migliorie da apportare al progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante fossero identificabili in mera attività di collaborazione alla progettazione delle opere ivi indicate.
Osserva il collegio che il bando di gara, alla sezione IX – contenuti dell’offerta-, al punto IX.3 – documentazione tecnica-, prevedeva che, a pena di esclusione, gli elaborati dell’offerta tecnica avrebbero dovuto essere sottoscritti da un progettista abilitato all’esercizio della professione, ai sensi della normativa vigente e sottoscritti anche dal legale rappresentante in segno di accettazione; inoltre che le proposte contenute nell’offerta tecnica avrebbero dovuto essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale ed avrebbero costituito integrazione delle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara.
Il bando stesso, al punto VI.2.1) -Valutazione dell’offerta-, prevedeva che il progetto esecutivo non era suscettibile di modificazioni che ne alterassero in modo essenziale la sostanzialità e che erano ammesse proposte solo migliorative (cioè quelle che avessero apportato migliorie qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l’identità, tali intendendosi solo le integrazioni esecutive, accorgimenti tecnici incidenti sulla funzionalità e sulla durata, proposte migliorative ed apporti di tecnologie innovative sul risparmio energetico).
L’art. 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 stabilisce che:” 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio; ……2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2: a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: 1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; …”..
9.2.- Tanto premesso ritiene il collegio fondate le censure in esame, in quanto nel caso che occupa, posto che non si verteva in materia di costruzioni civili semplici, non può ritenersi che le progettazioni effettuate dall’ingegnere “junior” fossero ascrivibili a mero concorso e collaborazione alle attività di progettazione di un professionista abilitato per la realizzazione di opere edilizie; ciò in quanto tale attività deve intendersi quale collaborazione concreta alla redazione di un progetto in fieri e non quale attività di apporto di migliorie ad un progetto già redatto, rispetto al quale assumono carattere di autonomia.
La ratio della norma deve infatti individuarsi nell’intento di attribuire all’ingegnere “junior” la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione “A” al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti.
Nel caso che occupa le opere alle quali era previsto che le concorrenti potessero apportare migliorie mediante presentazione di elaborati redatti e sottoscritti da un progettista abilitato alla professione, consistevano nel completamento ed adeguamento della rete fognaria e di un impianto di depurazione. In particolare, al punto VI.2.1) del bando di gara, era previsto che il progetto esecutivo era insuscettibile di modificazioni, ma erano ammesse solo proposte migliorie qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, tali da non stravolgerne l’identità, tali intendendosi “esclusivamente le integrazioni esecutive, oltre agli accorgimenti tecnici incidenti sulla funzionalità e sulla durata, proposte migliorative ed apporti di tecnologie innovative sul risparmio energetico”.
Non vi è dubbio quindi che le migliorie in questione consistessero in autonoma attività professionale da svolgere da parte dell’ingegnere abilitato, senza alcuna collaborazione diretta e contestuale alla attività posta in essere dal redattore del progetto esecutivo posto a base di gara.
Peraltro dal tenore della norma sopra citata si evince con sufficiente chiarezza che per il settore ingegneria civile ed ambientale l’ingegnere “junior” può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici, tra le quali non sono computabili le opere previste dal bando di cui trattasi.
Dall’elenco degli elementi oggetto di valutazione indicati al bando di gara al punto VI.2.1) risulta infatti che le proposte tecniche migliorative sono state individuate: 1) in quelle finalizzate alla migliore funzionalità e fruibilità dell’intera rete fognaria durante i ciclo di vita utile dell’intera opera, nonché in quelle finalizzate alla durabilità delle opere ed alla riduzione dei costi di manutenzione e gestione dell’opera con disponibilità alla presa in carico del servizio di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) in quelle relative all’impianto di depurazione, con particolare riguardo alla funzionalità delle varie fasi del processo depurativo, nonché alla sistemazione dell’area esterna dell’impianto; 3) in quelle per la gestione della sicurezza e dell’organizzazione del cantiere e per la riduzione dei disagi, con minimizzazione delle interferenze con il traffico veicolare e pedonale e informativa all’utenza.
Come risulta dalle pagine da 30 a 32 della memoria difensiva di costituzione dei contro interessati, depositata il 22 giugno 2015, le migliorie sottoscritte dall’ingegnere “junior” Cimino consistevano, con riguardo alla rete fognaria, nella estensione della rete, nell’utilizzo di misto cemento all’interno degli scavi, nel ripristino della pavimentazione stradale, nella ottimizzazione delle stazioni di sollevamento, nel rifacimento di una strada di accesso ad una pompa di sollevamento, nel rifacimento di strade, nella sistemazione di un canale di deflusso delle acque, nella realizzazione di un muro di sostegno, nella progettazione e calcoli strutturali delle opere in cemento armato; con riguardo all’impianto depurativo consistevano nella fornitura e posa in opera di un sistema di automazione di un cancello, di una recinzione, nella messa in sicurezza di un apparecchio per la grigliatura, nella manutenzione di un canale di disabbiamento, nella fornitura di griglie, nella realizzazione di vasche di denitrificazione e di sedimentazione, nella fornitura di un nuovo sistema di areazione, nella realizzazione di un locale tecnico a servizio degli operatori, nel ripristino di una vasca di sedimentazione, nella riprofilatura di una vasca di contatto, nella fornitura di un sistema di dosaggio automatico di disinfettante e di un sistema di condizionamento, nella realizzazione di pavimentazione nella pulizia e sistemazione di area a verde, nella fornitura e posa in opera di un impianto di illuminazione con alimentazione fotovoltaica, nonché nella progettazione e calcoli strutturali per le opere in cemento armato.
Le opere progettate dall’ingegnere “junior” non erano qualificabili come opere civili semplici.
Ciò posto, non possono condividersi nella fattispecie i rilievi formulati dai controinteressati costituiti in giudizio che (posto che disposizioni di cui agli art. 16 e 46, del d.P.R. n. 328 del 2001 individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni “A” e “B”, rispettivamente degli architetti e degli ingegneri, facendo esclusivo riferimento al concetto di “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”) hanno affermato che l’unico discrimine qualitativo tra le competenze dell’ingegnere iscritto nella sezione “A” e quelle dell’ingegnere “junior” sarebbe l’utilizzo di metodologie standardizzate da parte di quest’ultimo e di metodologie avanzate, innovative o sperimentali da parte del primo, mentre null’altro avrebbe a valere il concorso e collaborazione o i riferimenti a costruzioni civili semplici, che individuerebbero solo le caratteristiche maggiormente caratterizzanti la professione.
La tesi è basata sul rilievo che le rispettive competenze dei suddetti ingegneri derivino dagli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537 del 1925, in base ai quali la distinzione qualitativa conseguente ai percorsi formativi di accesso (relativi, rispettivamente, alle lauree e alle lauree specialistiche) si estrinsecherebbe solo nel riservare agli iscritti nella sezione “A” le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative, o sperimentali.
Osserva al riguardo la Sezione che dette norme non prevedono la differenziazione in questione, che è individuata dall’art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001, in precedenza riportato, le cui disposizioni non pongono come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione “A” e gli ingegneri iscritti alla sezione “B” solo l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici.
A nulla vale, inoltre, che, come affermato nella memoria depositata dalle parti contro interessate il 30 ottobre 2015, il progettista dell’opera oggetto della gara di cui trattasi fosse un geometra, non essendo stato tempestivamente impugnato il bando laddove ha previsto, al punto IX.3, che gli elaborati dell’offerta tecnica avrebbero dovuto essere redatti e sottoscritti da un progettista abilitato all’esercizio della professione; ciò comporta che, essendo le migliorie proposte dalla A. C. di G. A. & C. s.a.s. sottoscritte dall’ingegner Cimino, questi avrebbe dovuto comunque essere abilitato alla redazione dei relativi elaborati.
10.- L’appello deve essere conclusivamente accolto nei termini di cui in motivazione e, considerato che detta s.a.s. non ha riproposto in appello il ricorso incidentale formulato in primo grado, il collegio, in riforma della prima decisione, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
11.- Con il ricorso in appello è stata anche riproposta la richiesta di aggiudicazione dell’appalto e del relativo contratto in capo alla appellante, secondo l’offerta da questa proposta e, in subordine, di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché di aggiudicazione dell’appalto e di subentro del contratto. In subordine è stata chiesta la “condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, nonché del danno non patrimoniale”.
Dette richieste non sono suscettibili di accoglimento da parte del collegio, in primo luogo in quanto, ai sensi dell’art. 34 comma 2, c.p.a., in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati e tale regola vale anche quando il giudice, secondo quanto disposto dagli artt. 121 e 122 dello stesso c.p.a., dichiara l’inefficacia del contratto, potendo in tal caso disporre il subentro del ricorrente solo quando l’accoglimento del ricorso non renda necessaria una ulteriore attività procedimentale dell’Amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara (Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4585); invero nel caso che occupa non è stato dimostrato dalla parte appellante che detta attività non sia necessaria, avendo essa solo affermato di essersi classificata seconda in graduatoria, ma non che l’Amministrazione abbia svolto nei suoi confronti tutte le verifiche previste dalla normativa in materia e dalla lex specialis.
In secondo luogo va osservato che risulta essere già stato sottoscritto il contratto tra il Comune e l’aggiudicataria e che è stata già eseguita una parte notevole dei lavori appaltati, come da memoria depositata il 6 novembre 2011 da parte del Comune di Lapio (non contestata sul punto dalle controparti), ed in tale caso il giudice amministrativo, una volta che abbia annullata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto oggetto del contendere, può, ex art. 122 del c.p.a., disporre il subentro della ricorrente nel contratto se lo stato di esecuzione dello stesso e la sua tipologia lo consentano (Consiglio di Stato sez. V 25 giugno 2014 n. 3220); nel caso che occupa, trattandosi di attività di completamento ed adeguamento di rete fognaria e di impianto di depurazione ritiene il collegio che comunque la avanzata esecuzione dei lavori appaltati escluda la possibilità di subentro, stante la difficoltà di intervenire su opere già avviate ed in avanzato stato di esecuzione.
Quanto alla domanda di risarcimento per equivalente va osservato che la domanda risarcitoria formulata dalla parte appellante è limitata ad una generica richiesta di risarcimento in forma specifica o per equivalente, senza indicazione, neanche in termini assertivi, di quale sia la sostanza del pregiudizio di cui si chiede la riparazione e segnatamente se esso riguardi il danno emergente o il lucro cessante o entrambe le componenti; essa è pertanto inammissibile per assoluta genericità (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2003, n. 4871).
12.- Nella complessità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame nei termini e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2016
IL SEGRETARIO
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