CONSOB – Delibera 07 aprile 2020, n. 21320
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria
Art. 1
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
- Nella Parte I, all’art. 2-ter, comma 2 del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:
A) le parole: «, quali risultanti dall’elenco di cui al comma 5», sono soppresse;
B) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La variazione della qualifica di PMI è resa nota al pubblico con il comunicato diffuso a seguito dell’assemblea annuale di bilancio di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile.».
2.Nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, all’art. 19-quater, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all’adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dall’art. 51, commi 1, 2, 3, 4, limitatamente al richiamo all’art. 67 del regolamento (UE) n. 565/2017, e 5 e dall’art. 60, commi 1, 2 e 3, limitatamente al richiamo all’art. 59 del regolamento (UE) n. 565/2017 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018».
- Nella Parte II, Titolo II, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all’art. 35, comma 1, lettera i), le parole: «dall’art. 1, comma 3 del Testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico», e le parole: «strumento finanziario o», sono soppresse;
B) all’art. 41, comma 2, lettera a), le parole: «dell’art. 66, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014», ed al comma 7, dopo le parole: «comunicate ai sensi», sono inserite le seguenti: «dell’art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 o».
4.Nella Parte III, Titolo III, Capo I, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all’art. 116-terdecies, comma 1:
1) la lettera b1) è sostituita dalla seguente:
«b1) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari indicati nell’art. 1, commi 2 e 2-bis del Testo unico;»;
2) nella lettera d), le parole: “dall’art. 1, comma 3 del Testo unico”, sono sostituite dalle seguenti: “dall’art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico”, e le parole: “strumento finanziario o”, sono soppresse;
3) nella lettera d1):
a) le parole: “dall’art. 1, comma 3 del Testo unico”, sono sostituite dalle seguenti: “dall’art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico”;
b) le parole: “strumento finanziario o”, sono soppresse;
c) la parola: “diversi”, è sostituita dalla seguente:”diverso”»;
4) la lettera e), è sostituita dalla seguente:
«e) “società di gestione”: i gestori, come definiti dall’art.1, comma 1, lettera q-bis) del Testo unico, che esercitano l’attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE e/o nella direttiva 2011/61/UE ed i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato dell’UE, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o della direttiva 2011/61/UE;»;
5) la lettera f), è sostituita dalla seguente:
«f) “soggetti abilitati”: i soggetti di cui all’art. 1, comma1, lettera r) del Testo unico, autorizzati all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell’Allegato I, Sezione A del Testo unico, ed i soggetti extracomunitari che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato dell’UE, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione, nonché i gestori autorizzati a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 2009/65/UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE;»;
6) nella lettera l) le parole: «secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet», sono soppresse;
7) la lettera m), è sostituita dalla seguente:
«m) “controparte centrale”: uno dei soggetti indicati dall’art. 1, comma 1, lettera w-quinquies) del Testo unico;»;
B) nella Sezione I:
1) all’art. 117, dopo il comma 2, è aggiunto il seguentecomma:
«2-bis. Chiunque, al momento della perdita della qualifica diPMI della società partecipata, detenga una partecipazione superiore al tre per centro ed inferiore al cinque per cento, ne dà comunicazione alla Consob ed alla società partecipata, entro il termine previsto dall’art. 121, comma 3-bis.»;
2) all’art. 119-bis, comma 3, lettera c), le parole: «direttiva 2004/39/CE», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/65/UE»;
3) all’art. 119-ter:
a) al comma 1, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari», e le parole: «anche potenziali», sono sostituite dalle seguenti: «incluse le partecipazioni in strumenti finanziari»;
b) al comma 2, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari»;
c) al comma 3, le parole: «potenziali, o una posizione lunga complessiva», sono sostituite dalle seguenti: «in strumenti finanziari»;
4) all’art. 120, il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l’estratto previsto all’art. 122 del Testo unico pubblicato nei termini previsti dall’art. 121, comma 1, e con le modalità previste dagli articoli 129 e 130, comma 3.»;
5) all’art. 121, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Nei casi previsti dall’art. 117, comma 2-bis, la comunicazione indica la partecipazione detenuta alla data del comunicato diffuso dall’emittente ai sensi dell’art. 2-ter, comma 2, secondo periodo, ed è effettuata, con le modalità indicate dal comma 2, entro quindici giorni di negoziazione decorrenti dalla suddetta data.»;
6) alla fine della Sezione, dopo l’art. 122-bis, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 122-ter (Modalità di adempimento dell’obbligo di effettuare la dichiarazione delle intenzioni ed esenzioni). – 1.
L’obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 120, comma 4-bis del Testo unico, al superamento delle soglie ivi indicate, non sussiste:
a) nei casi indicati dall’art. 49, comma 1, lettere a), limitatamente all’ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’emittente quotato, c), d) ed h);
b) quando l’acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l’obbligo di offerta ai sensi dell’art. 106, commi 1 o 1-bis del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall’art. 49, comma 1, lettere b) o g);
c) nei casi indicati dall’art. 119-bis, commi 3, lettere a), b) e c-ter), 5 e 6;
d) fermo quanto previsto dall’ultima parte dell’art. 49, comma 1, lettera d-bis), se il raggiungimento od il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente ai sensi dell’art. 85-bis;
e) per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell’ambito delle attività di gestione di cui all’art. 116-terdecies, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato dell’UE, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati ad investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all’investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati ad investitori professionali;
f) se l’acquisto della partecipazione determina l’obbligo od è effettuato nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.
- La dichiarazione è effettuata entro i termini previsti dall’art. 121, mediante l’utilizzo del modello previsto nell’Allegato 4 in un formato elettronico ricercabile. Si applica l’art. 122.
- Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della lettera c), la sussistenza di una causa di esenzione è indicata nel modello previsto nell’Allegato 4 per la comunicazione della partecipazione rilevante.».
- Nella Parte III, Titolo III, Capo II, sono apportate le seguenti modifiche:
- A) nella Sezione I, all’art. 127:
- a) nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «copia integrale del patto», sono inserite le seguenti: «, in un formato elettronico ricercabile,»;
- b) il comma 3, è abrogato;
- B) all’art. 128:
1) al comma 1:
a) nella lettera a), dopo le parole: «mediante trasmissione di copia integrale», sono inserite le seguenti: «, in un formato elettronico ricercabile,», e le parole: «il patto modificato o l’accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;», sono soppresse;
b) la lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) la notizia del rinnovo e della cessazione del patto, anche alla scadenza, nonché delle variazioni tali da rendere il patto non più soggetto agli obblighi di cui all’art. 122 del Testo unico.»;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Copia dell’estratto e delle informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell’art. 131, è trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione.»;
C) nella Sezione II, all’art. 130, comma 1, lettera e), le parole: «e la data del deposito», sono soppresse;
D) all’art. 131, comma 1, dopo le parole: «soggetti aderenti al patto,», sono inserite le seguenti: «entro cinque giorni dal loro perfezionamento».
3.Nella Parte III, Titolo VII, Capo II, Sezione II, sono apportate le seguenti modifiche:
A) all’art. 152-sexies, comma 1, lettera b.3), le parole: «dall’art. 1, comma 3 del Testo unico», sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 1, comma 2-ter, lettera a) del Testo unico»;
B) all’art. 152-septies, comma 3, lettera d), le parole: «direttiva 2004/39/CE», sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/65/UE».
Art. 2
Modifiche all’Allegato 4 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
- L’Allegato 4 del regolamento emittenti, è sostituito dal nuovo Allegato 4, recante i «Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998», accluso alla presente delibera.
Art. 3
Disposizioni finali
- La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 4
Modelli di comunicazione ex art. 120 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
Indice:
I – PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
L’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 117-bis, 118, 119, 122-bis e 122-ter del presente Regolamento (“RE”) richiede l’utilizzo esclusivo dei modelli contenuti nel presente Allegato, da inviare contestualmente alla Consob e all’emittente. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la compilazione e trasmissione del modello 120A alla Consob deve essere effettuata utilizzando il sistema dedicato di Teleraccolta.
Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state: a) consegnate direttamente; b) spedite per lettera raccomandata A/R; c) trasmesse da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo consob@pec.consob.it dal soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo; d) trasmesse da casella di posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@consob.it purché sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale del soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo; e) inviate tramite Teleraccolta ed accompagnate dalla lettera di seguito descritta.
Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione “contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998”; inoltre, considerata l’esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata diffusione al mercato, si raccomanda che venga anticipata all’indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it ovvero via fax al n. +39 06 8477519.
Nel caso di invio tramite Teleraccolta, il modello 120A deve essere compilato secondo le specifiche tecniche consultabili sul portale della Consob nell’area dedicata. Contestualmente al file in formato elettronico, deve essere inoltrata alla Consob una lettera contenente l’identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante e dell’emittente oggetto di dichiarazione, la data dell’operazione e la firma del rappresentante legale del dichiarante. La lettera, accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema, deve essere trasmessa da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo consob@pec.consob.it.
Gli obblighi informativi previsti dall’articolo 120 RE sono adempiuti, nel termine di cui all’articolo 121, comma 1, mediante apposita nota da inviare alla Consob da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo consob@pec.consob.it ovvero via raccomandata anticipata all’indirizzo di posta elettronica vigilanzaopaeassetti@consob.it, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dallo stesso articolo 120.
II – MODELLI DI COMUNICAZIONE
Modello 120/A – Notifica della partecipazione rilevante in azioni ex art. 117 del Regolamento n. 11971/99
(Testo dell’allegato)
Modalità di compilazione del Modello 120/A
SEZIONE 1: DICHIARAZIONE
Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa – Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto tenuto all’obbligo di dichiarare la partecipazione rilevante, ovvero del soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall’art. 119-bis, comma 2 del RE. E’ necessario compilare tutti i campi previsti, con l’eccezione del codice fiscale per i soggetti non residenti in Italia.
Data dell’operazione – Indicare la data idonea a determinare l’insorgere dell’obbligo di comunicazione.
Quadro 1.2: Emittente quotato oggetto della partecipazione – Indicare la società quotata nel cui capitale si detiene la partecipazione azionaria rilevante che è oggetto della dichiarazione, identificandola con le relative informazioni anagrafiche.
Parte 1 – Indicare i diritti di voto riferibili alle azioni della società quotata possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante, in particolare:
– il numero totale di diritti di voto riferibili alle azioni totali possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dalla totalità dei diritti di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 117 del RE;
– il numero di diritti di voto riferibili alle azioni ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie;
– il numero di diritti di voto riferibili ad azioni privilegiate possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni privilegiate;
– il numero di diritti di voto riferibili ad azioni a voto plurimo possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato di diritti di voto riferibili ad azioni a voto plurimo;
– il numero di diritti di voto riferibili ad azioni di altra categoria possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie, privilegiate o a voto plurimo.
Parte 2 – Indicare, con le medesime modalità di calcolo, i diritti di voto effettivamente esercitabili direttamente ed indirettamente dal dichiarante, al netto di eventuali diritti di voto ceduti a terzi per atti di disposizione negoziale ovvero non esercitabili per disposizioni di legge.
Causale dichiarazione – Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:
- superamento della prima soglia di rilevanza ai sensi dell’art. 120 del TUF (anche in caso di inizio delle negoziazioni per una società neo-quotata)
- successive variazioni rilevanti di una partecipazione già comunicata (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall’articolo 117 del RE), tali da non comportare la riduzione della partecipazione complessiva entro la prima soglia di rilevanza. Da utilizzare anche ove la dichiarazione sia resa dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa al fine di comunicare una variazione rilevante in capo ad una società controllata, tenuta all’obbligo ai sensi di legge.
- riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata non sia una PMI
- altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate
- da utilizzare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non possa più beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 119-bis,comma 1, del RE pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione complessivamente detenuta.
- riduzione della percentuale di possesso entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata sia una PMI ovvero ci si intenda avvalere successivamente di una delle esenzioni previste dall’art. 119-bis, del RE.
Codice operazione – Indicare, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell’acquisto o della variazione della partecipazione rilevante, facendo riferimento all’ultima operazione che determina l’obbligo della comunicazione:
- Compravendita in un mercato regolamentato
- Compravendita fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
- Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
- Successionemortis-causa
- Pegno
- Usufrutto
- Deposito
- Riporto o prestito titoli
- Altro
Tipologia esenzione – In caso di comunicazioni effettuate con causale 6 indicare il numero corrispondente all’esenzione che il dichiarante intenderà applicare:
- Esenzione permarket makerdi cui all’art. 119-bis, comma 3, lettera c) del RE
- Esenzione per investitori qualificati di cui all’art. 119-bis, comma 3, lettera c-bis) del RE
- Esenzione da portafoglio di negoziazione di cui all’art. 119-bis, comma 4 del RE
- Esenzione per gestori del risparmio di cui all’art. 119-bis, commi 7 ed 8 del RE
Soglia interessata – Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un’unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie, dovrà farsi riferimento all’ultima soglia interessata.
Dichiarazioni delle intenzioni- Eventuale esenzione di cui all’art.122-ter, comma 1 del RE – In caso di superamento delle soglie del 10%, 20% o 25%, indicare l’eventuale sussistenza di una causa di esenzione dall’obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall’articolo 120, comma 4-bis del TUF:
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera a)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera c)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera d)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera h)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera b) del RE
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera d) del RE
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera e) del RE
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera f) del RE
Codice ISIN – Indicare, per ciascuna tipologia di azioni possedute, il relativo codice ISIN, se esistente.
Situazione precedente comunicata – Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell’art. 120 del TUF ed inserite nelle prime righe delle parti 1 e 2 del precedente modello 120/A.
SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO
Le tavole descrivono, per coppie, le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra tutti i soggetti inseriti nella dichiarazione (una tavola per ogni relazione di partecipazione). In caso di dichiarazioni rese per variazione della percentuale di partecipazione ovvero per riduzione al di sotto della prima soglia di comunicazione, devono essere descritte esclusivamente le coppie per le quali è intercorsa una variazione rispetto alla precedente dichiarazione, per tale intendendo anche la dismissione totale delle azioni precedentemente possedute nella società quotata. Nel caso in cui la variazione sia dovuta alla perdita del controllo di una società presente nella catena partecipativa dovranno essere compilate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo.
Quadro 2.1: Partecipante – Riportare i dati del dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione con la società riportata nel successivo quadro 2.2.
Quadro 2.2: Partecipata – Riportare i dati del soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal “Partecipante” di cui al precedente quadro 2.1.
Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante – Indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.1 e la società partecipata di cui al soprastante quadro 2.2, facendo riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata.
Sono previste quattro modalità di controllo e l’assenza di controllo:
- Controllo di diritto
- Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
- Controllo solitario tramite patto di sindacato
- Controllo ai sensi dell’articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
- Non controllo
Quadro 2.3: Partecipazione – Contiene informazioni di dettaglio su ammontare e natura della partecipazione in azioni (o quote) ed evidenzia ove necessario la circostanza che su tutte o parte delle azioni possedute il partecipante non ha facoltà di esercitare il relativo diritto di voto (“diritti di voto non esercitabili”).
Titolo del possesso – Indicare se i diritti di voto riferibili alle azioni o quote possedute sono detenuti a titolo di:
– proprietà
– prestatario (o riportatore)
– intestazione per conto terzi
– gestione discrezionale del risparmio (*)
– gestione non discrezionale del risparmio (**)
– pegno
– usufrutto
– deposito
– delega
– trasferimento retribuito dei diritti di voto
—
(*) Da utilizzare per dichiarazioni rese dagli intermediari che, nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, risultino indipendenti dall’eventuale soggetto controllante, o da qualsiasi altro soggetto, relativamente all’esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.
(**) Da utilizzare per dichiarazioni rese dal soggetto controllante un intermediario che, nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, riceva dal dichiarante istruzioni dirette o indirette relativamente all’esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.
SEZIONE 3: ALLEGATI
Contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione descritti nelle TAVOLE della sezione 2 e, ove necessari, dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione. In caso di eliminazione di un allegato presente nella precedente dichiarazioni sarà sufficiente inviare la tavola relativa senza la compilazione del riferito allegato inviato in precedenza.
Allegato A – Da utilizzare per indicare, ove esistente, il soggetto terzo al quale il dichiarante abbia ceduto tutti o parte dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate (da compilare solo nel caso in cui tale soggetto risulti titolare di diritti di voto in misura rilevante).
Allegato B – Da utilizzare quando le azioni o quote di proprietà di uno dei “partecipanti” sono intestate almeno in parte ad una società fiduciaria o interposta persona, indicando il relativo ammontare delle azioni o quote affidate.
Allegato C – Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti fiducianti o delle interposte persone dai quali il ichiarante ha ricevuto l’intestazione dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate, nonché i dati dell’eventuale soggetto fiduciante o interposta persona che abbia ceduto al dichiarante una partecipazione rilevante.
Allegato D – Da utilizzare per indicare il numero dei soggetti proprietari delle azioni dell’emittente quotato i cui diritti di voto sono esercitati dal dichiarante, nonché i dati dell’eventuale soggetto che abbia ceduto diritti di voto in misura rilevante. In caso di dichiarazioni rese da società di gestione del risparmio, ovvero da soggetti abilitati di diritto estero, indicare esclusivamente gli eventuali prodotti gestiti aventi autonoma personalità giuridica che risultino singolarmente titolari di azioni in misura rilevante.
SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO
Quadro 4.1 e 4.2 – Da compilare in caso di fusione o perdita di controllo che interessino società controllate dal dichiarante e contenute in una precedente dichiarazione. Ove la fusione comporti la costituzione di una nuova società, inserire tale società nel quadro 4.1 come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate. Rappresentare, inoltre con una apposita Tavola della sezione 2 il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.
Modello 120/B – Notifica della partecipazione rilevante in strumenti finanziari e/o della partecipazione aggregata ex art. 119 del Regolamento n. 11971/99
(Testo dell’allegato)
Modalità di compilazione del Modello 120/B
SEZIONE 1: DICHIARAZIONE
Quadro 1.1: Dichiarante/Soggetto posto al vertice della catena partecipativa – Indicare le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante ovvero del
soggetto posto al vertice della catena partecipativa nei casi previsti dall’art. 119-bis, comma 2 del RE. E’ necessario compilare tutti i campi previsti, con l’eccezione del codice fiscale per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.
Data dell’operazione – Indicare la data idonea a determinare l’insorgere dell’obbligo di comunicazione.
Quadro 1.2: Emittente quotato oggetto della partecipazione – Indicare la società quotata a cui si riferisce la partecipazione rilevante che è oggetto della dichiarazione, identificandola con le relative informazioni anagrafiche.
Quadro 1.2.1: Partecipazione in strumenti finanziari e partecipazione aggregata direttamente e/o indirettamente detenuta – Indicare la posizione aggregata detenuta, specificandone la composizione in:
– partecipazione rappresentata da diritti di voto riferibili ad azioni (artt. 117 e 118 RE )
– partecipazione potenziale (art. 119, comma 1, RE);
– partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento fisico (art. 119, comma 1, RE);
– partecipazione rappresentata da strumenti finanziari con regolamento in contanti (art. 119, comma 1, RE);
Indicare per ciascuna delle tipologie di partecipazioni il relativo numero di diritti di voto riferibili alle azioni ovvero al sottostante in azioni degli strumenti finanziari dichiarati e la percentuale dai medesimi rappresentata sul capitale sociale corrispondente.
Codice operazione – Indicare, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell’acquisizione o della variazione della partecipazione rilevante, facendo riferimento all’ultima operazione che determina l’obbligo della comunicazione:
- Transazione in un mercato regolamentato
- Transazione fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
- Transazione a titolo gratuito per atto tra vivi
- Successione mortis-causa
- Altro
Causale dichiarazione – Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:
- dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento della soglia del 5%;
- successive variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall’articolo 119, comma 1 del RE) di una partecipazione in strumenti finanziari e aggregata già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto 5% (variazioni successive);
- dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale al di sotto 5%;
- altre variazioni non rilevanti, riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa volontarie e/o raccomandate (es. aggiornamento volontario della partecipazione potenziale, modifica delle informazioni di dettaglio riferite alle partecipazioni potenziali e/o in strumenti finanziari fornite in precedenti dichiarazioni);
- dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione in strumenti finanziari e di una partecipazione aggregata rilevante, non possa più beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 119-bis, comma 1, del RE.
Soglia interessata – Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un’unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all’ultima soglia interessata.
Dichiarazioni delle intenzioni- Eventuale esenzione di cui all’art.122-ter, comma 1 del RE – In caso di superamento delle soglie del 10%, 20% o 25%, indicare l’eventuale sussistenza di una causa di esenzione dall’obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall’articolo 120, comma 4-bis del TUF:
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera a)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera c)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera d)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettera h)
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera b) del RE
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera d) del RE
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera e) del RE
- Esenzione di cui all’art. 122-ter, comma 1, lettera f) del RE
Codice ISIN – Indicare, per ciascuna tipologia di azioni, il relativo codice ISIN, ove esistente.
Situazione precedente comunicata – Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell’art. 119-bis comma 1 e/o art. 119-bis, comma 2, del RE ed inserite nel quadro 2.2 del modello.
SEZIONE 2: DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE
Quadro 2.1: Soggetto che detiene direttamente la partecipazione in strumenti finanziari e/o la partecipazione aggregata – Riportare le informazioni anagrafiche del soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, anche se coincide con il soggetto dichiarante.
Quadro 2.2.: Partecipazione in strumenti finanziari e/o partecipazione aggregata direttamente detenuta – Indicare, con i medesimi criteri utilizzati nel quadro 1.2.1, la partecipazione detenuta direttamente dal dichiarante e/o da ogni società controllata.
Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto della partecipazione in strumenti finanziari e/o della partecipazione aggregata – Qualora la partecipazione sia detenuta indirettamente, indicare l’identità delle eventuali società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del titolare diretto della partecipazione. Inoltre, in occasione di successive dichiarazioni, confermare la catena partecipativa precedentemente descritta ovvero segnalarne le variazioni precisando le eventuali operazioni di perdita di controllo/fusione intercorse.
Specifiche contrattuali: indicare le informazioni richieste per ogni “tipologia di partecipazione” raggruppando, ove necessario, i diversi contratti per analoga tipologia e intervallo/data di esercizio.
Modello 120/C – Notifica della detenzione di strumenti finanziari partecipativi ex art. 122-bis del Regolamento n. 11971/99
(Testo dell’allegato)
Modello 120/D – Dichiarazione delle intenzioni ex art. 122-ter del Regolamento n. 11971/99
Dichiarante: | |||
Emittente quotato oggetto della partecipazione: | |||
Soglia interessata: | 10% | 20% | 25% |
Tipo di partecipazione: | Azioni | Strumenti finanziari | Aggregata |
Data dell’operazione: GG/MM/AAAA | |||
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE (art. 120, comma 4-bis, TUF) | |||
a) i modi di finanziamento dell’acquisizione: | |||
b) se agisce solo o in concerto: | |||
c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera: | |||
d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte: | |||
e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente: | |||
Eventuali osservazioni e informazioni aggiuntive: |
Modello TR-2 – Notifica da parte dei market maker ai sensi dell’art. 119-bis, comma 3, lettera c) del Regolamento n. 11971/99
- Identità del market maker
– Nominativo completo (compresa la forma giuridica per le persone giuridiche)
…………………………………………………………………………………….
– Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)
…………………………………………………………………………………….
– Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica
…………………………………………………………………………………….
– Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)
…………………………………………………………………………………….
- Identità del notificante (se un’altra persona effettua la notifica per conto del market maker di cui al punto 1)
– Nominativo completo
…………………………………………………………………………………….
– Indirizzo
…………………………………………………………………………………….
– Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica
…………………………………………………………………………………….
– Altre informazioni utili (ad esempio, relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all’obbligo di notifica)
…………………………………………………………………………………….
- Motivo della notifica
[ ] Il market maker di cui al punto 1 intende esercitare attività di market making in relazione all’emittente seguente:
[ ] Il market maker di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di market making in relazione all’emittente seguente:
Emittente _______________________
- Qualora il market maker di cui al punto 1 intenda esercitare attività di market making, si prega di indicare:
– l’autorità competente che ha autorizzato il market maker a norma della direttiva 2004/39/CE:
…………………………………………………………………………………….
– la data di ottenimento dell’autorizzazione:
…………………………………………………………………………………….
– in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o
superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:
…………………………………………………………………………………….
- Il market maker di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell’emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.
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- CONSOB - Delibera 24 luglio 2019, n. 21016 - Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del…
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