CONSOB – Delibera 24 luglio 2019, n. 21016
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti per l’attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.
Art. 1
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
Nella parte II, titolo I, del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel capo I, l’art. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile). – 1. Nel presente titolo si intendono per:
a) «offerta al pubblico»: l’offerta come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;
b) «titoli»: i valori mobiliari individuati dall’art. 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi;
c) «regolamento prospetto»: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;
d) «disposizioni attuative»: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
e) «documento di esenzione»: il documento previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettere f) e g), e paragrafo 5, lettere e) e f), del regolamento prospetto;
f) «domanda di approvazione»: la comunicazione con cui si chiede l’approvazione del prospetto ai sensi dell’art. 94, comma 1, e dell’art. 113, comma 1, del testo unico.
Ai fini del presente titolo valgono le definizioni contenute nel testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.
Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.»;
nel capo II,
1) la rubrica del capo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti»;
2) all’art. 4,
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità al modello in allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l’indicazione dei soggetti che promuovono l’offerta, attesta l’esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell’offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell’allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l’offerta al pubblico.»;
b) al comma 1-bis, la parola «comunicazione» è sostituita dalle parole:«domanda di approvazione», e le parole «dell’emittente» sono sostituite dalle parole: «dall’emittente»;
3) l’art. 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Contenuto del prospetto d’offerta). – 1. Per l’offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l’emittente o l’offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito in via generale.»;
4) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
5) all’art. 8,
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l’emittente o l’offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.»;
b) i commi 1-bis e 2 sono abrogati;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all’emittente o all’offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o l’offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l’approvazione del prospetto dal comma 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.»;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per l’offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all’art. 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nei casi previsti dagli articoli 20, paragrafo 6, e 23, paragrafo 1, del regolamento prospetto, il termine è ridotto a cinque giorni lavorativi.»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall’art. 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall’art. 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall’art. 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del Governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall’art. 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all’approvazione del prospetto.»;
g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l’offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall’art. 94, comma 7, del testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.»;
h) i commi 7, 8, 9 e 10, sono abrogati;
6) all’art. 9,
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:«Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell’approvazione, secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione.»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall’emittente o dall’offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell’inizio dell’offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell’emittente o dell’offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell’offerta pubblica o del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli oggetto dell’offerta. Si applica l’art. 21, paragrafo 11, del regolamento prospetto.»;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 7, sono abrogati;
e) al comma 6, le parole «Il prospetto pubblicato» sono sostituite dalle parole:«Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato»;
f) al comma 8, le parole «Il supplemento» sono sostituite dalle seguenti:«Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento»;
7) all’art. 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli», e i commi 2, 3 e 4, sono abrogati;
8) l’art. 11 è abrogato;
9) l’art. 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Regime linguistico del prospetto). – 1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.
Se l’offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d’origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.
Se l’offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l’Italia è lo Stato membro d’origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o dell’offerente.
L’emittente o l’offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:
a) l’offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;
b) l’offerta, svolta in Italia quale Stato membro d’origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell’art. 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto.
Nei casi previsti dal comma 4, ove l’emittente o l’offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.»;
10) l’art. 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Obblighi informativi). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 97, comma 1, del testo unico, dalla data della domanda di approvazione, a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari, nonché a coloro che svolgono servizi connessi all’emissione o al collocamento, si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del testo unico.
L’emittente, l’offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell’offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono trasmesse alla Consob secondo modalità indicate in apposite istruzioni.
Nel caso di offerte finalizzate all’ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell’offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:
una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell’eventuale riparto;
i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.»;
11) dopo l’art. 13 è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi). – 1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.
Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell’offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:
a) l’indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;
b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;
c) gli specifici costi applicati in Italia;
d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;
e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;
f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.
Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’art. 20 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’art. 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.
Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell’art. 23 del regolamento prospetto, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.
Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all’art. 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all’art. 14 del regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell’allegato al medesimo regolamento, non contenute nel prospetto, in un’apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.
Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.
La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.»;
nel Capo III,
1) Sezione II, all’art. 15, comma 4, le parole «di fondi di cui alla Sezione IV» sono sostituite dalle seguenti: «di FIA italiani e UE chiusi»;
2) Sezione IV, gli articoli 23, 24, 25 e 26, sono abrogati;
3) Sezione V-bis, all’art. 28, comma 1, le parole «allegato 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1D»;
nel Capo V,
1) Sezione I, all’art. 34-ter,
a) prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell’Unione europea, calcolato su un periodo di dodici mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto.
Ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 1, paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 102, comma 3, del testo unico.
Ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo II della parte IV del testo unico e quelle del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute nel capo IV-bis, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:
a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);
b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all’art. 35, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati;
c) il cui corrispettivo totale per ciascuna offerta nell’Unione europea, calcolato su un periodo di dodici mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro;
d) diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;
e) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g);
f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;
g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi;
h) emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;
i) offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.»;
c) i commi 2, 4, 5 e 6, sono abrogati;
2) Sezione II, all’art. 34-quinquies,
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’adesione all’offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell’apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell’operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura:
a) l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;
b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto;
c) le informazioni di cui all’art. 23, paragrafo 3, commi 1 o 3, del regolamento prospetto, a seconda dei casi ivi previsti.»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni previste all’art. 23, paragrafo 3, del regolamento prospetto.»;
3) all’art. 34-sexies,
a) al comma 1, le parole «I soggetti indicati nell’art. 95, comma 2, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti:«L’emittente, l’offerente, l’intermediario incaricato dell’offerta, nonché i soggetti che si trovano in rapporto di controllo con essi e quelli che svolgono servizi connessi all’emissione o al collocamento,», e le parole «, anche in conformità all’art. 12 del regolamento delegato (UE) 2016/301,» sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I membri del consorzio di collocamento trasmettono copia delle proprie raccomandazioni, come definite dall’art. 3, paragrafo 1, n. 35), del regolamento (UE) n. 596/2014, alla Consob, in formato elettronico ricercabile, e all’emittente contestualmente all’inizio della relativa distribuzione.»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, si applicano le disposizioni di cui all’art. 22, paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.»;
4) Sezione III, l’art. 34-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 34-octies (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria). – 1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:
a) la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;
b) il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;
c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un’immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: “prima dell’adesione leggere il prospetto”. Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l’avvertenza è riprodotta almeno in audio;
d) fermo restando quanto previsto dall’art. 101, comma 2, del testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.
Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder recano l’indicazione che esso investe a titolo permanente l’85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.»;
5) all’art. 34-novies, comma 2, dopo le parole «Gli annunci pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, anche riguardanti offerte di titoli,»;
6) l’art. 34-decies è sostituito dal seguente:
«Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto). – 1. Fermo restando quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall’art. 22 del regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, prima della pubblicazione del prospetto l’offerente, l’emittente e il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto o sottoscrizione attinenti all’offerta al pubblico purché venga precisato che le intenzioni d’acquisto o sottoscrizione raccolte non costituiscono proposte di acquisto.».
Nella parte III del regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel titolo I, capo I, l’art. 51 è sostituito dal seguente:
«Art. 51 (Definizioni). – 1. Nel presente titolo e nei relativi allegati si intendono per:
a) “sponsor”: l’intermediario finanziario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato;
b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi.»;
nel titolo I, capo II,
1) all’art. 52,
a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:«Disposizioni riguardanti l’ammissione alle negoziazioni di titoli»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l’emittente o il soggetto che chiede l’ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del testo unico, la domanda di approvazione prevista dall’art. 94, comma 1, del testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l’ammissione è redatta in conformità all’allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.»;
c) al comma 1-bis la parola «comunicazione» è sostituita dalle seguenti:«domanda di approvazione», e le parole «dalla persona» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto»;
d) al comma 1-ter, dopo le parole «Il gestore del mercato comunica» è inserita la seguente:«tempestivamente», e le parole «di altra persona» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto»;
2) l’art. 53 è sostituito dal seguente:
«Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni). – 1. Il prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione sono disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative e dalle norme del presente capo.
Si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-bis e 5, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies.
In caso di prospetto costituito da documenti distinti, ove trovi applicazione l’art. 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di approvazione del documento di registrazione chieda l’ammissione alla quotazione al gestore del mercato in una data successiva a quella in cui prende data la domanda di approvazione dello stesso documento, il termine indicato dall’art. 8, comma 5, decorre dalla ricezione della notizia dell’avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione al gestore del mercato.
In deroga alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 5, nel caso in cui il prospetto riguardi l’ammissione alle negoziazioni di titoli di cui all’art. 7, paragrafo 1, comma 2, del regolamento prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell’art. 41, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere venti giorni lavorativi.»;
3) l’art. 56 è abrogato;
4) l’art. 57 è sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto). – 1. Ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento prospetto, si applica il comma 02 dell’art. 34-ter.
Ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 1, paragrafo 5, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di avvio della negoziazione dei titoli.»;
5) l’art. 58 è abrogato;
nel titolo I, capo III,
1) all’art. 59, il comma 2 è abrogato;
2) all’art. 60,
a) nel comma 1, le parole «schema 4» sono sostituite dalle seguenti:«schema 2»;
b) nel comma 3, le parole «Allegato 1I» sono sostituite dalle seguenti:«Allegato 1C»;
c) i commi 4, 5, 6 e 7, sono abrogati;
nel titolo I, capo IV,
1) la rubrica del capo è sostituita dalla seguente: «Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di titoli»;
2) all’art. 63,
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall’art. 52 può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un’offerta al pubblico relativa ai titoli, oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità all’allegato 1C, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l’indicazione dei soggetti che promuovono l’offerta, attesta l’esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell’offerta e per l’ammissione alle negoziazioni, è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell’allegato 1A ed è altresì sottoscritta dall’emittente e/o da coloro che intendono effettuare l’offerta al pubblico.»;
b) al comma 2, la parola «comunicazione» è sostituita dalle seguenti:«domanda di approvazione»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel caso di prima offerta al pubblico di una categoria di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.»;
nel titolo II, capo II,
1) Sezione IV, all’art. 72, comma 1-bis, le parole «in esenzione dall’obbligo di prospetto ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1 lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «in esenzione dall’obbligo di prospetto ai sensi dell’art. 34-ter, comma 01,»;
2) Sezione V, dopo l’art. 81 è aggiunto il seguente:
«Art. 81.1 (Documento di registrazione universale). 1. Le disposizioni degli articoli 77 e 81, nonché le disposizioni ivi indicate, si applicano anche qualora gli emittenti valori mobiliari si avvalgano della facoltà di pubblicare il documento di registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale e/o della relazione finanziaria semestrale ai sensi dell’art. 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto.».
Art. 2
Modifiche degli allegati del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
L’allegato 1 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari) del regolamento emittenti è sostituito dal nuovo allegato 1 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli) accluso alla presente delibera.
Nell’allegato 3A (Contenuto delle relazioni illustrative dell’organo amministrativo), schema n. 2 (Relazione illustrativa dell’organo amministrativo per l’assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni), punto 6, alinea, le parole «in esenzione dall’obbligo di prospetto ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1 lettera c),» sono sostituite dalle seguenti:«in esenzione dall’obbligo di prospetto ai sensi dell’art. 34-ter, comma 01,».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ai prospetti approvati anteriormente alla data del 21 luglio 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti prima della data di entrata in vigore della presente delibera, fino al termine del loro periodo di validità, o, se precedente, fino alla data del 21 luglio 2020.
ALLEGATO 1A
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI
ALLEGATO 1A
Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa
1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche
Le informazioni contenute nei facsimili, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l’indicazione dei soggetti che la promuovono, l’attestazione dei presupposti dell’offerta e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall’articolo 4 del Regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche).
A) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento
a) Data e luogo della domanda di approvazione
b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di titoli]
OPPURE
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell’art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica]
OPPURE
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni] c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono d) Indicazione dell’eventuale soggetto nominato come sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione)
e) Nel caso in cui sia prevista anche l’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione al relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell’istruttoria
f) Attestazione dei presupposti necessari per l’esecuzione dell’eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [in tal caso l’attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo]
g) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell’Emittente, dell’Offerente o della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell’approvazione da parte della Consob
h) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca
i) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l’emittente
l) Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare un prospetto ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]
m) Informazioni richieste all’articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera h), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019
n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante
o) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’Emittente)
(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore)
Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto “I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)
Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:
“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy
Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’Emittente) Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto
B) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Documento di registrazione o Documento di registrazione universale
a) Data e luogo della domanda di approvazione
b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129
OPPURE
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129
c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:
i) un’offerta pubblica;
ii) un’ammissione alla negoziazione;
iii) un’offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione.
Nei casi ii) e iii), indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni e la denominazione del relativo mercato regolamentato.
Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte.
d) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono
e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell’Emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell’approvazione da parte della Consob
f) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l’emittente
g) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca l’emittente
h) Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]
i) Informazioni richieste all’articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019
l) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante
m) Sottoscrizione:
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore)
Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto
“I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso)
Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione “I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy” Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale
C) Facsimile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti – Nota informativa sui titoli e nota di sintesi
a) Data e luogo della domanda di approvazione
b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l’altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema):
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l’ammissione alle negoziazioni di titoli]
OPPURE
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell’articolo 4 del Regolamento Consob n. 1197, 1 del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica]
OPPURE
Domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]
c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l’operazione (recapito telefonico, pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono
d) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l’approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza [in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche]
e) Attestazione dei presupposti necessari per l’esecuzione dell’eventuale offerta pubblica. Qualora alcuni di tali presupposti non siano presenti al momento della domanda di approvazione, indicazione della tempistica in cui tali presupposti verranno ad esistenza, coerentemente con i tempi del processo di controllo [in tal caso l’attestazione dovrà essere ripetuta nel corso del processo di controllo]
f) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell’eventuale soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell’operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell’Emittente, dell’Offerente o della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell’approvazione da parte della Consob
g) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplificato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca l’emittente
h) Eventuale dichiarazione dell’emittente di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca
i) Eventuale dichiarazione dell’emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]
l) Informazioni richieste dall’articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019
m) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante
n) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’Emittente) (Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore)
Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto “I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo
2019 che sono stati applicati) e che, avendo essi adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso” (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso) Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:
“I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy”
Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione del legale rappresentante dell’Offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri
Sottoscrizione della persona che chiede l’ammissione alle negoziazioni (se diversa dall’Emittente)
Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto
2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione (NOTA 1- 2- 3)
A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti
La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile.
Alla domanda di approvazione sono allegati:
a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale schema viene applicato; nel caso in cui si applichi l’articolo 41, paragrafo 1, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];
b) le informazioni previste dall’articolo 42, paragrafo 2 dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (NOTA 4);
c) copia dello statuto vigente dell’emittente (NOTA 5);
d) in caso di offerte pubbliche di vendita, l’attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell’offerente dei titoli offerti (NOTA 6-7);
e) copia delle delibere in base alle quali i titoli sono stati o saranno emessi o ceduti (NOTA 8-9-10);
f) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali la società di revisione ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell’emittente relativi all’ultimo esercizio;
g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d’esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell’emittente di cui è richiesta l’inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;
h) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile (NOTA 11);
i) nel caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell’offerta e/o alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell’attività di impresa della società;
l) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d’origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.
B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti
Alla comunicazione indicata dall’articolo 27, comma 1, del Regolamento, sono allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto e l’ulteriore documentazione d’offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato dall’Autorità competente dello Stato membro d’origine;
b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell’offerta.
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Note:
(1) Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.
(2) La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all’originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati nell’elenco dei documenti allegati.
(3) Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all’intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.
(4) Il richiamo all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell’autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.
(5) Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell’art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.
(6) Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.
(7) Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell’approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l’incompletezza iniziale della domanda di approvazione. L’attestazione potrà essere trasmessa alla Consob dopo l’approvazione del prospetto, ove il medesimo prospetto indichi la data in cui i titoli saranno disponibili e tale data sia antecedente alla data di avvio dell’offerta.
(8) Non applicabile alle offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.
(9) Il documento citato, ove non disponibile, dovrà essere trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione del processo di controllo e comunque prima dell’approvazione del prospetto, e pertanto la sua assenza non comporta l’incompletezza iniziale della domanda di approvazione.
(10) Ove non già incluse nella documentazione da trasmettere ai sensi dell’art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.
(11) Cfr. articolo 12 del Regolamento Emittenti.
ALLEGATO 1B
Modalità di redazione del prospetto per l’offerta e/o per l’ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi
SCHEMA 1
Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE (NOTA 1- 2)
COPERTINA (NOTA 3)
Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell’eventuale gruppo di appartenenza.
Inserire la seguente intestazione:
«Offerta al pubblico (NOTA 4) di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/ della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE / della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»
Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:
«Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio».
«Il regolamento di gestione del fondo/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.» (in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).
Inserire le seguenti frasi:
«Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali caratteristiche dell’investimento proposto.»
«Data di deposito in Consob: ….»
«Data di validità: ….»
Inserire in basso le seguenti frasi:
«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.»
«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»
«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».
PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Inserire le seguenti frasi:
«Data di deposito in Consob della Parte I … .»
«Data di validità della Parte I: dal … .»
A) Informazioni Generali
LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV
Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell’eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l’indirizzo internet e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia ed il numero di iscrizione all’Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; la durata; la data di chiusura dell’esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l’esperienza professionale dei componenti l’organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. “indipendenti” e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza del gestore; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l’organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall’organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest’ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.
Indicare se il gestore ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine del fondo.
(eventuale)
Riportare la seguente avvertenza: «Il gestore provvede allo svolgimento della gestione del fondo comune/SICAV in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del fondo/Statuto della SICAV».
Riportare la seguente avvertenza: «Il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi».
In relazione ai gestori di fondi/Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, fornire indicazioni in merito alle modalità di implementazione dei requisiti previsti dal Titolo II- Capitolo V, Sezione III, paragrafo 4 del Regolamento della Banca d’Italia.
IL DEPOSITARIO
Indicare:
1) denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni del depositario;
2) le funzioni svolte dal depositario e i conflitti di interesse che possono sorgere tra il fondo comune/SICAV, gli investitori del fondo comune/SICAV, la società di gestione/SICAV e il depositario stesso;
3) le funzioni di custodia che il depositario ha delegato a terzi, con indicazione dell’identità dei delegati e dei sub delegati e dell’eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare dalla delega;
4) il regime di responsabilità a cui è assoggettato il depositario per la perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia e per l’inosservanza della disciplina al medesimo applicabile e i diritti in tal caso riconosciuti agli investitori.
Dichiarare che saranno messe a disposizione degli investitori informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) su richiesta.
IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE
Indicare denominazione e indirizzo, nonché le funzioni e responsabilità dello stesso e i diritti degli investitori.
GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI
Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).
IL FONDO/COMPARTO
Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.
Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d’Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell’ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d’Italia; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l’eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento. Nel caso di delega delle funzioni di gestione o di risk management, indicare l’identità del delegato e l’eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe
MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO
Indicare le procedure in base alle quali il fondo/Sicav può cambiare la sua strategia o la politica di investimento o rinviare alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav.
INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE
Indicare le principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell’investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è stabilito il fondo comune d’investimento/Sicav.
ALTRI SOGGETTI
Indicare l’identità di ogni altro prestatore di servizi diverso dal depositario o dal revisore. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i diritti degli investitori.
In relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, l’identità dei prime brokers, tutti gli accordi rilevanti conclusi con gli stessi e il modo in cui sono gestiti i conflitti di interesse derivanti dai citati accordi, nonché le informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale intermediario principale (EVENTUALE). Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è indicata la clausola relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo/Sicav, nonché, in relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, la possibilità per il depositario di essere esonerato da responsabilità conformemente a quanto previsto dall’articolo 49, comma 3 del TUF, e le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del depositario.
RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO
Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l’eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. Indicare che l’andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell’investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
Indicare le modalità di gestione del rischio di liquidità del fondo/Sicav, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali per i quali può essere fatto rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav. Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l’obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni. Nel caso di fondi/comparti indicizzati descrivere i fattori che possono influire sulla capacità dei medesimi di replicare l’andamento degli indici (ad esempio, costi di transazione, componenti illiquide, reinvestimento dei dividendi).
Rischio parametro di riferimento: specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell’investitore. (eventuale).
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)
Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare, o rinviare alla Relazione Annuale – Nota Integrativa del fondo/ della Sicav.
STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)
Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dal gestore per l’esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d’investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 1 del regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia del 29 ottobre 2007.
BEST EXECUTION (FACOLTATIVO)
Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.
INCENTIVI (FACOLTATIVO)
Descrivere il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.
13-BIS. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
Descrivere la politica e le prassi di remunerazione e incentivazione vigenti, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, ivi compresa la composizione del comitato remunerazioni ove presente.
In alternativa riportare i contenuti essenziali della politica e delle prassi di remunerazione e incentivazione del personale, rinviando al sito web per informazioni aggiornate di dettaglio sulla stessa, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente. In tal caso precisare che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori, gratuitamente su richiesta.
RECLAMI (FACOLTATIVO)
Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia del 29 ottobre 2007.
B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO
Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.
Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso se rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE
Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti per i quali si è richiesta/si intende richiedere l’ammissione alle negoziazioni menzionare la generica qualità dell’OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)
TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO
a) Tipologia di gestione del fondo/comparto (NOTA 5)
Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza: «Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.» (eventuale).
Per i fondi che si definiscono “fondi di mercato monetario” ai sensi del regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un “OICR di mercato monetario a breve termine” o di un “OICR di mercato monetario”.
Nel caso di fondi/comparti indicizzati, precisare le modalità di replica dell’indice (ad esempio, replica fisica completa, replica fisica “a campione” o sintetica).
b) valuta di denominazione.
PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Per i fondi/comparti per i quali la politica d’investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un benchmark indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli index-ticker, del data-type e dell’Info-Provider).
Per i fondi/comparti indicizzati indicare l’indice ovvero gli indici che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a replicare o riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.
Qualora non sia stato indicato un benchmark, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa.
PERIODO MINIMO RACCOMANDATO
Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento. (eventuale) Se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:
«Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]»
PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO
a) Grado di rischio connesso all’investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.
Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata classe di rischio.
Inserire le seguenti avvertenze: «i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR» e «la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo». Indicare che l’appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi;
b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un benchmark specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark medesimo (NOTA 6). Se il benchmark è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza indicando, altresì, il livello di tracking error atteso in condizioni normali di mercato
c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula e di computo del pay-off del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza:
«Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione.»;
d) per i fondi/comparti feeder indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza. Inserire una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento del fondo feeder sono correlati a quelli dell’investimento del fondo master. In alternativa, motivare, con riferimento alla politica di investimento, perché tale correlazione non sussiste.
POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO
A) Categoria del fondo/comparto;
B) Per i fondi/comparti diversi da quelli indicizzati e dai fondi/comparti feeder riportare i seguenti elementi informativi:
i.1) principali tipologie di strumenti finanziari (NOTA 7) e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio. Per i fondi/ Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, altresì, dove sono stabiliti gli OICR sottostanti.
i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari,
c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. “strutturati”; durata media finanziaria (duration);
investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti;
eventuali altri fattori di rischio;
i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l’incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto;
per i fondi / Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, indicare altresì, il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva.
Per i fondi / Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, indicare le modalità (utilizzo di derivati/indebitamento) con le quali il fondo/Sicav si espone tramite leva finanziaria, nonché il livello massimo di leva utilizzabile.
i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della garanzia medesima; (eventuale)
i.7) tecnica di gestione:
– specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;
B.1) – per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l’altro:
in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell’obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza:
“Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario”;
le eventuali percentuali utilizzate nell’illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate;
la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)
le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale) 5. il periodo di protezione o copertura e l’eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)
il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell’investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)
le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale) Inserire la seguente avvertenza:
«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all’interno del rendiconto annuale/bilancio d’esercizio.»
C) Per i fondi/comparti indicizzati specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l’utilizzo di derivati, di un indice o di indici. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell’indice o degli indici, indicando, in particolare la frequenza di ribilanciamento ed i suoi effetti sui costi nell’ambito della strategia. Illustrare le implicazioni del metodo di replica prescelto in termini di esposizione all’indice sottostante e al rischio di controparte; indicare la denominazione ed il provider dell’indice o degli indici, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l’indice o gli indici prescelti in termini di:
– per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
– per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (duration), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
– per la componente derivativa: pay-off ed esemplificazione dell’impatto rispetto all’andamento dell’indice. (eventuale)
In luogo delle suddette informazioni relative alla composizione dell’indice o degli indici prescelti il prospetto può indicare un sito web dove è pubblicata la composizione esatta dell’indice o degli indici.
C.1) Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la replica o la riproduzione di indici con effetto leva descrivere la politica di leva, di come si ottiene la leva (ossia se è al livello dell’indice o deriva dal modo in cui il fondo/comparto ottiene l’esposizione all’indice), il costo della leva (ove rilevante) ed i rischi associati a tale politica; una descrizione dell’impatto di un eventuale effetto leva inverso (ossia esposizione corta).
Precisare, altresì, che il risultato dell’investimento può differire significativamente rispetto al multiplo del rendimento o dell’inverso del rendimento dell’indice di riferimento sul medio-lungo periodo in considerazione dell’orizzonte temporale nel quale viene ribasato.
C.2) Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della stessa. (eventuale).
D) Per i fondi/comparti di tipo feeder, indicare il fondo master, e con riferimento a quest’ultimo:
dove è stabilito e la relativa politica di investimento, nonché l’investimento minimo percentuale (e, ove rilevante, quello massimo) previsto in detto fondo master.
E) Destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest’ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
F) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015. Nel caso in cui il fondo/comparto effettui le operazioni indicate deve essere fornita una descrizione particolareggiata:
– della tipologia di operazioni, delle motivazioni e dei rischi connessi a tali attività, tra cui rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali;
– dell’impatto che le suddette operazioni avranno sul rendimento del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;
– per ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli, delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all’utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
– dei criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
– delle modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli.
G) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad utilizzare swap a rendimento totale (cd. Total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi swap a rendimento totale:
– fornire informazioni sulle motivazioni sottese all’utilizzo di tali tecniche, sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell’indice di investimento;
– fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni e sui criteri utilizzati per la relativa selezione, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
– descrivere il rischio di insolvenza della controparte, i rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali; chiarire l’effetto sui rendimenti del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;
– precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se è necessaria l’approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo;
– per i total return swap, fornire una descrizione particolareggiata delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all’utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
– descrivere le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a total return swap.
H) Nel caso in cui l’OICVM utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all’articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, fornire tale precisazione e descrivere altresì le condizioni di mercato eccezionali che giustificano tale investimento.
I) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite (in relazione a caratteristiche quali attività, emittente, scadenza e liquidità); le politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia;
la metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e le motivazioni sottese alla scelta, specificando l’eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri; le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario); la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi, indicando l’eventuale sussistenza di limiti normativi o contrattuali al riutilizzo. Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione.
Deve, inoltre, individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV è in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.
CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)
Nel caso di OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO
21.1. Oneri a carico del sottoscrittore
Indicare in forma tabellare l’entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi).
Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l’applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «In caso di mancato completamento del piano di accumulo l’entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto».
Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).
Ove l’offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.
21.2 Oneri a carico del fondo/comparto
21.2.1 Oneri di gestione
Indicare in forma tabellare l’entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalità di calcolo. Nell’ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell’attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo master.
Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.
Specificare, inoltre, l’identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull’identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.
21.2.2 Commissione di collocamento
Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l’entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.
21.2.3 Altri oneri
Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l’offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.
Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell’ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.
SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)
Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell’investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.
REGIME FISCALE
Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI
Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.
Descrivere la possibilità di aderire all’offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)
MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
Indicare l’eventuale facoltà per l’investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.
Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.
Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.
PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH)
Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.
Indicare l’esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.
Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell’investimento/disinvestimento.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l’evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)
Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione con l’elenco delle materie da trattare in assemblea.
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Specificare che il gestore provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l’investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non è allegato al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l’invio di tale documento o l’indicazione del luogo in cui possono consultarlo.
Specificare che il prospetto, l’ultima versione del KIID, l’ultimo rendiconto annuale e l’ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso il depositario (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).
Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi internet del gestore.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder, esplicitare che la documentazione d’offerta e contabile relativa all’OICR master è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.
Dichiarazione di responsabilità
«Il gestore <inserire la denominazione del gestore> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»
Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)
PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIORENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I
Inserire le seguenti frasi:
«Data di deposito in Consob della Parte II … . »
«Data di validità della Parte II: dal … .».
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO
I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del benchmark (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti (NOTA 8).
Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell’investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell’investitore.
Inserire la seguente avvertenza:
«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»
Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.
Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità ex-ante del fondo/comparto e una coerente misura ex-post dell’ammontare di rischio sopportato nel corso dell’ultimo anno solare.
Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: a) la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; b) la valuta delle quote/azioni; c) il patrimonio netto; d) il valore della quota/azione a fine periodo; e) il nominativo dell’eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione. Indicare la controparte dello swap a rendimento totale o di altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche utilizzati se tale controparte ha potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante dello strumento finanziario derivato medesimo, in coerenza con quanto indicato nella Parte I, paragrafo 16, lett. d).
Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all’ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all’intero flusso commissionale (NOTA 9).
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO
Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti (NOTA 10). Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell’ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.
Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto.. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).
Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d’esercizio della Sicav.
PER I FONDI/SICAV RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE,
Indicare o rinviare alla specifica parte della relazione annuale:
– la percentuale di attività del fondo/Sicav oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
– il profilo di rischio assunto nell’anno e i sistemi di gestione del rischio utilizzati;
– l’importo totale della leva finanziaria utilizzata.
Precisare che le informazioni di natura quantitativa illustrano la situazione alla fine del periodo di riferimento.
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO (NOTA 11)
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.
Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dal gestore in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.
Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati al gestore mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.
Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
Conversione (c.d. “Switch”): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.
Depositario: Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’OICR; b)
accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all’OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell’OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. “cash flows”) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale deiflussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale).
È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.
Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.
Fondo indicizzato: Fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l’andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un total return swap).
Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi nell’indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.
Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.
Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.
Prime broker: l’ente creditizio, l’impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.
Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d’Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.
Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d’Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): Il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato OTC (over the counter) in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio erendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread.
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio (“absolute return”) o di rendimento (“total return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “structured fund” (“fondi strutturati”) deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Tracking Error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell’indice o degli indici replicati.
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.
APPENDICE
Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE.
COPERTINA:
Sostituire la frase:
«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione (NOTa 12)> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»
con la frase:
«Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.», ovvero «Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»
PROSPETTO PARTE I
Riportare la seguente intestazione: “PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”.
Di seguito al Paragrafo ” il depositario”, inserire il paragrafo “Gli Operatori che sostengono la liquidità”, riportando il seguente contenuto informativo: “Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione.”
Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo “Reclami”, la sottosezione A.2 “INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE”, riportando i seguenti Paragrafi:
“AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.
NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l’informazione è eventuale.
VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l’intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell’indice di riferimento. Indicare i codici dell’iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l’NAV.
Illustrare, altresì le modalità di calcolo dell’iNAV e la relativa frequenza di calcolo.
DIVIDENDI Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell’attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase “L’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.” Nella Sezione “INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO”
Inserire le seguenti informazioni:
– la natura giuridica e le caratteristiche dell’OICR, menzionando la generica qualità dell’OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l’intenzione di sovraperformare un indice.
– illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.
La Sezione “INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)” deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:
“Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell’acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l’assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi”
Inserire, di seguito alla Sezione “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO”, la sezione denominata “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO”, avente il seguente contenuto:
Inserire la seguente avvertenza:
“Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.
Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all’OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.
Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l’indice.(eventuale)
Inserire il paragrafo “MODALITÀ DI RIMBORSO” riportando il seguente contenuto informativo: “Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l’esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.
Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento.”
Espungere il Paragrafo “MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE”.
Espungere il Paragrafo “INFORMATIVA AI PARTECIPANTI”.
Sostituire il paragrafo “ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE” con “Informativa per gli investitori” specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:
a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d’esercizio e relazione semestrale, se successiva);
d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l’investitore. (eventuale).
Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all’investitore, di richiedere l’invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.
Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore delmercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo “Valorizzazione dell’investimento”, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e del gestore del mercato del mercato.”
PROSPETTO – PARTE II
Riportare la seguente intestazione: “PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I” In chiusura della sezione “DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO” indicare la data di inizio dell’ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.
—
Note:
(1) Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.
(2) Il termine “(eventuale)” si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine “(facoltativo)” si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto è lasciata alla libera scelta del gestore.
(3) La Copertina è parte integrante del Prospetto.
(4) Qualora l’offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.
(5) La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: market fund, absolute return fund, total return fund, life cycle fund, structured fund.
(6) Il grado di scostamento della gestione rispetto al benchmark deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: “contenuto”, “significativo” e “rilevante”.
(7) Occorre indicare la rilevanza degli investimenti (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo/comparto; il termine “prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell’attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala di rilevanza deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.
(8) Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che le performance del fondo comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo /comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. .
(9) La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell’ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.
(10) Ove tale indicazione non si basi su dati storici e sia computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti, specificare tale evenienza.
(11) Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che il gestore riterrà necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.
(12) Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l’identificatore “UCITS ETF” ogni qualvolta è richiesta l’indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l’identificativo “UCITS ETF” e l’acronimo “ETF” o la dicitura “Exchange Traded Fund”.
SCHEMA 2
Documento per la quotazione di OICVM UE (NOTA 1)
COPERTINA
Indicare in prima pagina la denominazione dell’offerente ed inserire la seguente dizione;
«Ammissione alle negoziazioni di <inserire la denominazione> (NOTA 2)».
Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:
«Data di deposito (NOTA 3) in Consob della Copertina: … .»
«Data di validità (NOTA 4-5) della Copertina: dal … .»
«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.»
DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE
Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:
«Data di deposito (NOTA 6) in Consob del Documento per la quotazione: … .»
«Data di validità (NOTA 7-8) del Documento per la quotazione: dal … .»
A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI 1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OICR
Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell’OICR, menzionando la generica qualità dell’OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.
Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata.
In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell’andamento dell’indice di riferimento (short) o un’esposizione a leva (leva long o leva short) all’andamento dell’indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell’indice di riferimento.
Nel caso di un OICR indicizzato a leva (o short), precisare che il risultato dell’investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell’andamento (o all’inverso dell’andamento) dell’indice di riferimento, in considerazione dell’orizzonte temporale nel quale viene ribasato.
Indicare il nome completo dell’eventuale indice di riferimento, la tipologia (ad es. Price, Total Return, Net Total Return) e l’index provider.
In caso di OICR indicizzato, specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell’indice di riferimento.
Indicare il codice identificativo (c.d. ticker) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull’indice di riferimento.
RISCHI
Informare dei rischi connessi in via generale all’investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento:
In caso di OICR indicizzato: specificare che non è possibile garantire che l’obiettivo di investimento, ovvero la replica dell’indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni;
aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell’indice.
In caso di OICR non indicizzato: rinviare al KIID per informazioni su tali rischi.
Rischio connesso all’utilizzo della leva: (eventuale) specificare che i rischi derivanti dall’assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.
Rischio indice: (solo per OICR indicizzati) specificare che non esiste alcuna garanzia che l’indice di riferimento continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell’investitore.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l’insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.
Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l’OICR.
Rischio di cambio: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l’indice o il patrimonio dell’OICR – che l’investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l’indice o il patrimonio dell’OICR. (eventuale)
Rischio di controparte:
Per OICR indicizzati: evidenziare che nel caso in cui l’indice venga replicato tramite un contratto swap, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo swap è concluso.
Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento).
(eventuale)
Indicare che le quote/azioni dell’OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.
AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l’ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.
NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO
Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall’ammissione alle negoziazioni.
Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.
Inserire la seguente avvertenza:
“Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.
Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all’OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.
OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)
Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell’acquisto/vendita delle quote/azioni.
OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’
Indicare i nominativi degli operatori a sostegno della liquidtà sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.
VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV)
Per gli ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/ il gestore del mercato di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l’intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell’indice di riferimento. Indicare i codici dell’iNAV utilizzati da primari infoprovider.
DIVIDENDI
Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell’attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase “L’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.”
B) INFORMAZIONI ECONOMICHE
ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE E REGIME FISCALE
Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.
Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all’OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all’OICR in caso di donazione e successione.
C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.
Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell’OICR.
INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:
a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
b) il documento per la quotazione;
c) gli ultimi documenti contabili redatti.
Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l’offerta in Italia.
Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l’invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.
Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.
Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.
Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e del gestore del mercato del mercato di negoziazione.
—
Note:
(1) Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, …).
(2) Indicare la tipologia e la denominazione dell’OICR specificandone altresì la nazionalità.
(3) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d’offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.
(4) Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d’offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.
(5)Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell’aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.
(6) Cfr. nota 3.
(7) Cfr. nota 4.
(8) Cfr. nota 5.
ALLEGATO 1C
Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche
Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all’Allegato 1A, punto 1).
2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall’articolo 52 del Regolamento (NOTA 1- 2- 3)
Tavola 1
Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale
La documentazione di seguito indicata è trasmessa in formato elettronico ricercabile.
Alla domanda di approvazione di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale (di seguito “prospetto”) deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) la bozza di prospetto contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [precisare nella domanda quale schema viene applicato];
b) le informazioni previste dall’articolo 42, paragrafo 2, dalla lettera a) alla lettera i), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo (NOTA 4);
c) copia dello statuto vigente dell’emittente nonché copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni, qualora diverso da quello vigente al momento della comunicazione (NOTA 5);
d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile (NOTA 4);
e) copia della delibera di approvazione dell’operazione di ammissione alla quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, se assunta da parte degli organi competenti dell’emittente;
f) copia della domanda di ammissione a quotazione o alle negoziazioni dei titoli nel mercato regolamentato, solo nel caso in cui sia stata già formulata nei confronti del gestore del mercato regolamentato;
g) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d’esercizio e su quello consolidato, ove redatto, dell’emittente relativi all’ultimo esercizio;
h) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d’esercizio e, ove redatti, su quelli consolidati dell’emittente di cui è richiesta l’inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;
i) nel caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione Europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell’attività di impresa della società.
Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l’autorità competente per l’approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, venga confermato che:
– l’emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l’emittente medesimo è soggetto;
– i titoli di cui viene chiesta l’ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
– non sussistono impedimenti all’osservanza da parte dell’emittente delle disposizioni dell’ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
– non sussistono impedimenti all’esercizio di tutti i diritti relativi ai titoli dell’emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
– l’emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi titoli che si trovino in condizioni identiche.
Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese ove l’emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l’emittente ha già titoli negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.
Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro titoli, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.
Tavola 2
Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni
Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all’emittente le azioni rappresentate;
b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all’emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile (NOTA 5).
Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all’ultima parte della Tavola 1.
Tavola 3
Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito
3.1 Obbligazioni
Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
b) dichiarazione dell’emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1129;
c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
d) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla documentazione, ove la Consob sia l’autorità competente per l’approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, una dichiarazione in cui venga confermato che:
– l’emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l’emittente medesimo è soggetto;
– non sussistono impedimenti all’osservanza da parte dell’emittente delle disposizioni dell’ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
– l’emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.
La suddetta dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l’emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l’emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.
Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l’emittente si sottopone.
Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell’ordinamento cui l’emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:
– gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l’ammissione alle negoziazioni sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi e ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
– non sussistono impedimenti di alcun genere all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l’ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.
La dichiarazione deve inoltre contenere un’idonea attestazione dell’emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari.
3.2 Obbligazioni emesse da enti locali
Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegato il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda deve essere allegata copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.
3.3. Obbligazioni convertibili in azioni
Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
b) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell’emittente le obbligazioni circa l’impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all’emittente terzo;
d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:
– dichiarazione dell’emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
– attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l’emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
e) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla comunicazione devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
f) copia dei documenti del garante eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sottoscrizione di azioni:
– copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell’esercizio di tali diritti;
– copia degli accordi conclusi tra l’emittente le obbligazioni e l’emittente le azioni per la realizzazione dell’operazione, se tali soggetti sono distinti;
h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di acquisto di azioni:
– copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell’esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
– copia degli accordi conclusi tra l’emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell’operazione, se tali soggetti sono distinti.
Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all’Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all’ultima parte della Tavola 3.1.
Tavola 4
Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant
Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di warrant deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), c) e d), della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione dei warrant;
b) qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
– dichiarazioni di impegno da parte dell’emittente di warrant a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ammesse alle negoziazioni;
– ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell’emittente i warrant con la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l’emittente le azioni;
– attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di ammissione alle negoziazioni delle azioni, che l’emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
c) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
– copia della delibera di emissione degli strumenti di compendio al servizio dell’esercizio di tali diritti;
– copia degli accordi conclusi tra l’emittente i warrant e l’emittente gli strumenti di compendio per la realizzazione dell’operazione, se tali soggetti sono distinti;
d) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di acquisto di strumenti finanziari:
– copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti di compendio al servizio dell’esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
– copia degli accordi conclusi tra l’emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti di compendio per la realizzazione dell’operazione, se tali soggetti sono distinti.
Gli emittenti con sede legale in un paese non appartenente all’Unione europea devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all’ultima parte della Tavola 1.
Tavola 5
Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates
Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates deve essere allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto, redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
b) dichiarazione dell’emittente attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all’articolo 6 del Regolamento 2017/1129;
c) copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
d) qualora l’attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
– dichiarazione con cui l’emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente l’attività sottostante nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ammissione alle negoziazioni con un adeguato grado di aggiornamento;
e) qualora l’attività sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
– dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti.
Gli emittenti di diritto estero, ove la Consob sia l’autorità competente per l’approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE, devono, inoltre, allegare una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:
– l’emittente è regolarmente costituito e il suo statuto è conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali l’emittente medesimo è soggetto;
– gli strumenti finanziari di cui viene chiesta l’ammissione alle negoziazioni sono conformi alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggetti;
– non sussistono impedimenti all’osservanza da parte dell’emittente delle disposizioni dell’ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
– non sussistono impedimenti all’esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell’emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
– l’emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.
Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l’emittente ha la sede legale. Tale parere legale non è richiesto se l’emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.
Gli emittenti dovranno inoltre fornire, nella suddetta dichiarazione, una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine ovvero nel paese di ammissione alle negoziazioni qualora sia differente, ivi inclusi gli obblighi informativi applicabili a seguito della quotazione in Italia, nonché eventuali obblighi informativi a cui volontariamente l’emittente si sottopone.
Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.
Qualora i covered warrant e i certificates siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire copia dei documenti eventualmente inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob.
Tavola 6
Documentazione da allegare all’istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi
Alla domanda di approvazione indicata dall’articolo 52, comma 1, del Regolamento, è allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista, l’ulteriore documentazione d’offerta;
b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.
d) per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell’ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell’esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi;
e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista, l’ulteriore documentazione d’offerta;
f) copia dello statuto vigente dell’offerente;
g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
h) copia del regolamento del FIA;
i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
l) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
m) copia dell’ultimo prospetto contabile pubblicato;
n) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.
Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.
Ai sensi dell’articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:
a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell’Allegato 1B e, ove prevista, l’ulteriore documentazione d’offerta;
b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
c) copia del regolamento del FIA;
d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
e) copia dell’ultimo prospetto contabile pubblicato;
f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.
I suddetti documenti devono essere richiamati nell’apposita sezione “DOCUMENTAZIONE ALLEGATA” della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.
Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.
Tavola 7
Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato
Alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione indicata nella Tavola 3.1.
Tavola 8
Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti
Alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”) di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) prospetto redatto secondo le modalità previste dagli schemi applicabili;
b) dichiarazione dell’emittente che attesti che il prospetto di ammissione alle negoziazioni contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all’articolo 6 del regolamento 2017/1129;
c) copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento non depositati presso la Consob;
d) copia delle relazioni di rating;
e) copia del contratto di cessione del credito;
f) copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all’operazione;
g) descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (collateral) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
h) descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell’operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
i) descrizione dell’esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un’attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.
Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all’ultima parte della Tavola 3.1.
Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.
—
Note:
(1) Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.
(2) Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all’intenzione di pubblicare il documento di registrazione o il documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente Allegato, in quanto compatibile con il contenuto del suddetto documento.
(3) La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all’originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione, per tutti i documenti richiamati nell’elenco dei documenti allegati.
(4) Il richiamo all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, configura richiesta dell’autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento Delegato.
(5) Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell’art. 42, lettera c), del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019.
(4) Cfr. articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti.
(5) V. nota 4.
ALLEGATO 1D
Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 28
Il documento contenente le informazioni di seguito indicate, nonché il relativo indice, sono allegati alla lettera di notifica di cui all’articolo 43, comma 3, del TUF:
a) politica e strategia di investimento del FIA, con particolare riferimento a:
a.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all’investimento;
a.2) circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;
a.3) nel caso di fondo feeder, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest’ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti;
a.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:
– una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell’utilizzo di tali tecniche;
– per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di total return swap, tipologie di attività e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all’utilizzo di tali tecniche, nonché quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
– criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo;
– descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di attività, emittente, scadenza e liquidità) nonché delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse;
– descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l’eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri;
– descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai total return swap, nonché dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo);
– modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli o total return swap nonché delle garanzie ricevute;
– indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo delle garanzie ricevute;
– descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return swap, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi e le commissioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore;
b) modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe;
c) principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA;
d) identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento;
e) modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita;
f) eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;
g) procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare;
h) descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali;
i) oneri a carico del sottoscrittore e a carico del fondo con indicazione dell’importo massimo;
j) in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore;
k) indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale;
l) modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote o azioni;
m) NAV del FIA più recente disponibile o l’ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata;
n) rendimento storico del FIA ove disponibile;
o) identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario;
p) modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE.
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