CONSOB – Delibera 22 settembre 2020 n. 21508
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria
Art. 1
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
1. Nella Parte II, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:
A. nella Sezione V, all’art. 27, nel comma 1, primo periodo, le parole «ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1A» sono eliminate;
B. nella Sezione V-bis, all’art. 28, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Nel caso in cui l’offerta sia simultanea all’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il documento d’offerta può essere sostituito dal prospetto previsto dall’art. 59, comma 1-bis.»;
C. nella Sezione V-ter, all’art. 28-bis:
a) nel comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica l’art. 28, comma 6-bis.»;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
«10. Nel caso di FIA feeder, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA master sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da una Sgr, da una Sicav, da una Sicaf o da un GEFIA UE che abbia espletato la procedura prevista dall’art. 28-quater per la commercializzazione in Italia.»;
D. nella Sezione V-quater, all’art. 28-octies, nel comma 4, le parole «23, comma 2» sono sostituite dalle parole «9, comma 1».
2. Nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione III, del Regolamento Emittenti, all’art. 34-novies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: «c) opera il confronto con il parametro di riferimento o con l’obiettivo di rendimento, ove essi siano indicati nel prospetto;»;
3. Nella Parte III, Titolo I, Capo III, del Regolamento Emittenti:
A. all’art. 59 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole «OICR italiani aperti,» sono aggiunte le parole «diversi dai FIA riservati,»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. L’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall’invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell’Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all’offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.
1-ter. L’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall’invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall’art. 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell’Allegato 1B. Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d’origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell’Allegato 1B è inviato alla Consob. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all’offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell’Allegato 1B e al documento per la quotazione.
1-quater. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-octies e 34-novies. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.»;
B. all’art. 60 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3:
1) nel primo periodo, dopo le parole «FIA UE aperti» sono aggiunte le parole «diversi da quelli riservati»;
2) nel secondo periodo, le parole «Allegato 1C» sono sostituite dalle parole «Allegato 1D-bis»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. All’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l’art. 59, commi 1-bis e 1-quater.
3-ter. All’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l’art. 59, commi 1-ter e 1-quater.».
4. Nella Parte III, Titolo II, Capo IV, del Regolamento Emittenti, all’art. 103-bis sono apportate le seguenti modifiche:
A. nel comma 1, le parole «la documentazione contabile nonché il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, consentendone l’acquisizione su supporto durevole» sono sostituite dalle parole «la documentazione contabile, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, nonché gli aggiornamenti del documento di cui all’art. 28-quater, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto, consentendone l’acquisizione su supporto durevole»;
B. nel comma 2:
a) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l’eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.0»;
b) nel secondo periodo, le parole «Gli stessi soggetti» sono sostituite dalle parole «I gestori» e dopo le parole «adeguata diffusione nazionale,» sono aggiunte le parole «ove rilevante».
Art. 2
Modifiche degli allegati del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.
1. L’Allegato 1 del Regolamento Emittenti è modificato come segue:
A. nell’Allegato 1A, al paragrafo 2 («Documentazione da allegare alla domanda di approvazione»), la Sezione B («Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti») è abrogata;
B. nell’Allegato 1B:
a) allo Schema 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel paragrafo «PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE», alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI»), punto 1. («La Società di gestione/Sicav»), nel primo periodo, dopo le parole «il numero di iscrizione all’Albo» è aggiunta la parola «(eventuale)»;
2) nel paragrafo «PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE», alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI»), punto 11. («Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari (facoltativo)»), le parole «34, comma 1 del regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia del 29 ottobre 2007» sono sostituite dalle parole «112, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018»;
3) nel paragrafo «PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE», alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI»), punto 14. («Reclami (Facoltativo)»), le parole «dall’art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia del 29 ottobre 2007» sono sostituite dalle parole «dall’art. 90 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018»;
4) l’Appendice è sostituita dalla nuova Appendice di seguito riportata:
“APPENDICE
Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE e di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.
1. COPERTINA:
Sostituire la frase:
«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione(12)> aperto/a di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>. »
con la frase:
«Offerta al pubblico(13) e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE. », ovvero «Offerta al pubblico(14> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico(15> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico(16> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>. »
La frase «Data di deposito in Consob: ….» non deve essere riportata nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.
2. PROSPETTO PARTE I
Riportare la seguente intestazione: “PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE”.
Nella Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”
Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:
– la frase «Data di deposito in Consob della Parte I….» non deve essere riportata;
– le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”, fatta eccezione per il paragrafo 9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO, sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. b), c), d), e), f), g), j), k), o).
Di seguito al paragrafo “IL DEPOSITARIO”, inserire il paragrafo “GLI OPERATORI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ”, riportando il seguente contenuto informativo: “Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione.”.
Inserire, di seguito al paragrafo “RECLAMI”(17), la sottosezione A.2 “INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE”, riportando i seguenti paragrafi:
“AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.
NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l’informazione è eventuale.
VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la società di gestione/sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l’intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell’indice di riferimento. Indicare i codici dell’iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l’NAV. Illustrare, altresì, le modalità di calcolo dell’iNAV e la relativa frequenza di calcolo.
DIVIDENDI: Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell’attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase “L’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.”.
Nella Sezione “INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO”
Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla presente Sezione “INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO”, punti da 15 a 20, sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. a)
Inserire le seguenti informazioni:
– la natura giuridica e le caratteristiche dell’OICR, menzionando la generica qualità dell’OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l’intenzione di sovraperformare un indice;
– illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.
La Sezione “INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)” deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)”, fatta eccezione di quelle di cui al punto 24), sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. i).
Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:
“Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore alNAVcorrente al momento dell’acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l’assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi.”.
Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO” sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. l).
Inserire, di seguito alla Sezione “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO”, la Sezione denominata “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO”, avente il seguente contenuto:
Inserire la seguente avvertenza:
“Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate. “. (eventuale)
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.
Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all’OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.
Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l’indice (eventuale).
Inserire il paragrafo “MODALITÀ DI RIMBORSO” riportando il seguente contenuto informativo(18):
“Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l’esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento.”.
Espungere il paragrafo “MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE”.
Nella Sezione “INFORMAZIONI AGGIUNTIVE”
Espungere il paragrafo “INFORMATIVA AI PARTECIPANTI”.
Sostituire il paragrafo “ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE” con “INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI” specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:
a) il KIID, il Prospetto(19) e il Prospetto di quotazione;
b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d’esercizio e relazione semestrale, se successiva);
d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l’investitore. (eventuale)
precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all’investitore, di richiedere l’invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.
Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno(20), un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.
Indicare gli indirizzi internet del gestore e del gestore del mercato.
3. PROSPETTO – PARTE II
Riportare la seguente intestazione: “PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I”
In chiusura della Sezione “DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO” indicare la data di inizio dell’ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.
Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:
– la frase «Data di deposito in Consob della Parte II…» non deve essere riportata;
– le informazioni di cui alla Sezione “Dati periodici di rischio-rendimento del
FONDO/COMPARTO” sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. m) e n);
– le informazioni di cui alla Sezione “Costi e spese sostenuti dal fondo/comparto”
includono esclusivamente la specifica secondo cui le informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell’ultimo anno sono reperibili nella relazione annuale.”.
12 Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l’identificatore “UCITS ETF” ogni qualvolta è richiesta l’indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l’identificativo “UCITS ETF” e l’acronimo “ETF” o la dicitura “Exchange Traded Fund”.
13 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.
14 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.
15 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.
16 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.
17 Nel caso di FIA aperti riservati, inserire le informazioni alla fine della Sezione.
18 Nel caso di FIA aperti riservati, non inserire tale paragrafo.
19 Nel caso di FIA aperti riservati, KIID e Prospetto non sono richiesti.
20 Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.
b) allo Schema 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel titolo, dopo le parole «OICVM UE» sono aggiunte le parole «e di FIA aperti riservati di GEFIA UE»;
2) nella COPERTINA, dopo le parole «”Data di deposito(3) in Consob della Copertina: …”» è aggiunta la seguente nota 3-bis:
«3-bis Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.»;
3) nella parte iniziale del DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE, prima della Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), dopo le parole «”Data di deposito(6) in Consob del Documento per la quotazione: …”» è aggiunta la seguente nota 6-bis: «6-bis Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.»;
4) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 2. («Rischi»), nel paragrafo «Rischio di investimento», in fine al secondo periodo, dopo le parole «rinviare al KIID per informazioni su tali rischi» è aggiunta la seguente nota 8-bis: «8-bis Nel caso di FIA aperti riservati, specificare che non è possibile garantire che l’obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto e illustrarne sinteticamente le ragioni.»;
5) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 2. («Rischi»), nel paragrafo «Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni», in fine al primo periodo, dopo le parole «un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav» è aggiunta la seguente nota 8-ter: «8-ter Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale rischio.»;
6) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 2. («Rischi»), nel paragrafo «Rischio di controparte», nel secondo periodo, dopo le parole «rischio legato al paese di investimento» sono aggiunte le parole «, rischio di deposito delle attività del fondo»;
7) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 4. («Negoziabilità delle Quote/Azioni e Informazioni sulle Modalità di Rimborso»), nel terzo periodo, dopo le parole «”Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.» è aggiunta la parola «(eventuale)»;
8) alla Sezione A («INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI»), punto 6. («Operatori a Sostegno della Liquidità»), la parola «liquidtà» è sostituita dalla parola «liquidità»;
9) alla Sezione B («INFORMAZIONI ECONOMICHE»), punto 9. («Oneri Direttamente o Indirettamente a Carico dell’Investitore e Regime Fiscale»), nel primo periodo, dopo le parole «commissioni di gestione indicate dal KIID» sono aggiunte le parole «e/o dal prospetto»;
10) alla Sezione C («INFORMAZIONI AGGIUNTIVE»), al punto 11. («Informativa agli Investitori»), sono apportate le seguenti modifiche:
i) nell’incipit del primo periodo, le parole «della SGR/Sicav» sono sostituite dalle parole «del gestore»;
ii) nel primo periodo, lettera a), dopo le parole «il KIID» è aggiunta la seguente nota 8-quater: «8-quater Non rilevante nel caso di FIA aperti riservati.»;
iii) nel sesto periodo, le parole «la SGR/Sicav» sono sostituite dalle parole «il gestore»;
iv) nel sesto periodo, dopo le parole «entro il mese di febbraio di ciascun anno» è aggiunta la seguente nota 8-quinquies:
«8-quinquies Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.»;
C. all’Allegato 1C, nella Tavola 6 («Documentazione da allegare all’istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi»), la Sezione B («Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti») è abrogata;
D. dopo l’Allegato 1D è aggiunto il seguente Allegato 1D-bis:
«ALLEGATO 1D-bis
Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati
Ai sensi dell’art. 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:
a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell’Allegato 1B e, ove prevista, l’ulteriore documentazione d’offerta;
b) copia del regolamento del FIA;
c) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione. I suddetti documenti devono essere richiamati nell’apposita sezione «DOCUMENTAZIONE ALLEGATA» della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.
Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.».
Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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