L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti importanti semplificazioni in ordine agli agli obblighi informativi, a carico del datore di lavoro, previsti dal c.d. decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) che ha modificato il D.Lgs. n. 152 del 1997.

La nuova normativa consente ai datori di lavoro di fornire alcune informazioni, previste dal D. Lgs. n. 104/2022, mettendo a disposizione dei lavoratori il contratto collettivo applicato. Inoltre la norma in commento ha precisato con maggiore chiarezza quando il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. 

Obblighi informativi ed utilizzo dei contratti collettivi

In base al comma 5-bis dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 152/1997, inserito dal comma 1 dell’articolo 26 del D.L. n. 48/2023, alcune informazioni potranno essere fornite ai lavoratori mettendo a loro disposizione il contratto collettivo applicato. Il datore di lavoro dovrà, ai sensi del nuovo comma 6-bis, consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
 
La norma sopra indicata, introdotto dal D.L. n. 48/2023, prevede che le informazioni, di cui al comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997, si ritengono assolte con la messa a disposizione del contratto collettivo applicato sono le seguenti:
 
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
  1. la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro
    prestato in aggiunta alle ore garantite;
  2. le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore e’ tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  3. il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
 

Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

Il D.L. n. 48/2023 con l’articolo 26 ha modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del D. Lgs. n. 152/1997 prevedendo che «… Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
 

Dati da riportare nella lettera di assunzione

A seguito della semplificazione in commento rimangono gli obblighi di riportare nel contratto di lavoro subordinato, o atto a latere, le informazioni di seguito riportate:
– ai sensi degli artt. 30, c. 4-ter e 31, cc. 3-bis e 3-ter D.Lgs. 276/2003 l’identità delle parti compresa quella di eventuali co-datori;
– il luogo di lavoro. Qualora manchi un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
– sede o domicilio del datore di lavoro;
– inquadramentolivello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
– la data di inizio del rapporto di lavoro;
– la tipologia di rapporto di lavoro, precisando per i rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
– nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
– contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
– ulteriori obblighi informativi qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati.