Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9188 depositata il 24 ottobre 2023, interviene in tema di impugnazione di circolari ed obbligo di nomina del rappresentante fiscale, ha affermato che “… La Corte, infatti, ha ritenuto che tale previsione ecceda quanto necessario, posto che “non risulta che il controllo del rispetto degli obblighi gravanti sui prestatori di servizi interessati in qualità di responsabili d’imposta non possa essere garantito con mezzi meno lesivi dell’articolo 56 TFUE rispetto alla nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia”: ciò sia perché tale previsione “si applica indifferentemente a tutti i prestatori di servizi di intermediazione immobiliare … senza distinguere in funzione, ad esempio, del volume di entrate fiscali”, sia, comunque, perché “il legislatore italiano non ha considerato la possibilità che il summenzionato rappresentante fiscale … abbia la possibilità di risiedere o di essere stabilito in uno Stato membro diverso dall’Italia”. …”
La vicenda ha riguardato gli obblighi previsti dall’art. 4 del D.L. n. 57 del 2017 che impone ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone che cercano un immobile con persone che dispongano di unità immobiliari da locare. Qualora i suddetti soggetti provvedano ad incassare i canoni o i corrispettivi delle “locazioni brevi” ovvero siano intervenuti nel loro pagamento devono operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta, pari alle imposte dovute, sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al relativo versamento all’Erario. Nel caso in cui gli intermediari o gestori di portali telematici non siano residenti e siano privi di una stabile organizzazione in Italia, sono comunque tenuti a nominare un rappresentante fiscale ai fini dell’adempimento dei predetti incombenti (art. 4, c. 5-bis, secondo periodo, D.L. n. 50/2017).