Sulla base della normativa vigente nei contratti a tempo determinato superiori ai dodici mese, con una durata massima di 24 mesi,  è possibile ricorrere solo quando ricorrono determinate condizioni. In particolare le causali sono necessarie per contratti a tempo determinato con durata superiore ai 12 mesi, non eccedente in ogni caso i 24 mesi, ovvero al fine di effettuare il rinnovo di un contratto a termine.
L’apposizione delle causali è obbligatoria anche per la proroga del contratto, nei casi in cui la durata complessiva del medesimo contratto superi i 12 mesi.

Le condizioni (c.d. causali) previste dalla normativa che giustificano una durata del contratto di lavoro superiore ai 12 mesi ovvero la proroga oltre i 12 mesi sono:

  • esigenze temporanee, oggettive ed estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori (sono escluse le sostituzioni di assenze per sciopero);
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • anche per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi (come da modifica introdotta dall’art. 41 bis del D.L. n. 73/2021) possibilità prevista fino al 30/09/2022.

L’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 a seguito della modifica di cui all’articolo 41 bis del D.L. n. 73/2021 rinvia all’art. 51 per la individuazione dei contratti collettivi. La norma citata individua i contratti collettivi sono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Si rammenta che la normativa dispone che per i contratti a tempo determinato la durata complessiva anche per effetto di proroghe o rinnovi, intercorso tra le medesime parti e per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non potrà superare i 24 mesi.

La durata potrà essere prorogata tra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, solamente presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La normativa prevede che la proroga del contratto a tempo determinato è possibile, sempre previo consenso del lavoratore, solo nei casi in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (salvo diversa durata stabilita dal contratto collettivo) e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti stipulati.

Ai fini della definizione delle “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi” è intervenuta la nota n. 1363 del 14 settembre 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha puntualizzato che la contrattazione collettiva dovrà individuare ipotesi concrete che giustifichino l’apposizione di un termine al contratto superiore ai 12 mesi, non essendo sufficienti formulazioni generiche che richiedano ulteriori puntualizzazioni nel contratto individuale di lavoro.

Nella stessa mota l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il termine fissato al 30 settembre 2022 deve essere riferito al primo contratto a termine stipulato tra le parti di durata superiore ai 12 mesi. Tale limite temporale, inoltre, è riferito alla formalizzazione del contratto, il quale potrà in ogni caso superare la data del 30 settembre 2022, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi di durata del contratto.

Altra interessante precisazione, contenuta nella nota n. 1363, attiene alla possibilità prorogare o rinnovare i contratti a termine per effetto delle causali previste dalla contrattazione collettiva ai sensi della nuova disposizione introdotta dal Decreto Sostegni bis, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Si rammenta che l’apposizione di un termine al contratto non è ammessa nelle seguenti ipotesi:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi nel rispetto della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.