La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 10726 depositata il 17 aprile 2019, intervenendo in tema di contratti di somministrazione, ha ritenuto legittimi i numerosi contratti di lavoro somministrato stipulati in un arco temporale non sempre coincidente con i periodi di aumento o di maggiore intensità dell’attività produttiva. I giudici di legittimità hanno statuito che in base al contenuto dell’articolo 27 comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003 (norma abrogata dal D.L. n. 87/2018 convertito in legge 96/2018) “il controllo giudiziale sulle ragioni che consentono la somministrazione ‘non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore’, essendo evidente che rientra nelle scelte imprenditoriali insindacabili dal giudice di merito stabilire, nell’ambito di un legittimo contratto di somministrazione lavoro ed in presenza di una causale legittima, per quanto tempo e quanti giorni l’utilizzatore debba avvalersi della prestazione lavorativa somministrata.”
La vicenda ha riguardato un lavoratore, al quale una Spa aveva stipulato un numero elevato (97) di contratti di somministrazione in un arco temporale di circa 3 anni. Il dipendente chiamava in giudizio la società, datrice di lavoro, affinché il Tribunale adito accertasse la sussistenza di valido rapporto di lavoro subordinato , indeterminato ed a tempo pieno alle sue dipendenze con conseguente riammissione in servizio ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda del ricorrente.
La società datrice di lavoro impugna la decisione del Tribunale con ricorso innanzi alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermano la sentenza del Tribunale.
Avverso la decisione della Corte d’Appello la datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici del palazzaccio accolgono la solo doglianza inerente la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 27 comma 3 del D.Lgs. 276/03.
Per gli Ermellini una volta verificata, dal giudice di merito, l’effettiva sussistenza delle esigenze aziendali dedotte a presidio del termine del contratto di somministrazione (nel caso di specie la sussistenza del picco di lavoro), allo stesso è preclusa la possibilità di sindacare sulle altre circostanze in quanto rientra nelle scelte imprenditoriali stabilire, nell’ambito di un legittimo contratto di somministrazione ed in presenza di una legittima causale, il tempo ed i giorni di cui l’utilizzatore debba avvalersi della prestazione lavorativa somministrata.
L’ordinanza in commento assume particolare interesse per le novità introdotte del cd decreto dignità (legge 96/2018) in tema di contratti a termine. La predetta norma prevede l’obbligo di indicare la causale nei contratti di lavoro subordinato, abbiano fin dall’inizio o successivamente alla prima sottoscrizione superino i dodici mesi. La summenzionata causale può essere legata solo ad una delle sotto indicate esigenze:
- temporanee ed oggettive estranee all’attività ordinaria;
- incrementi temporanei significativi e non programmabili;
- sostituzione di altri lavoratori.
L’omessa indicazione di una di tali causali rende nullo il contratto di somministrazione a termine trasformando il rapporto a tempo indeterminato in capo all’utilizzatore.
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