Corte di Cassazione ordinanza n. 18221 depositata il 7 giugno 2022
credito a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative
Premesso che:
1. questa Corte, con ordinanza n.6512/2018, ritenne fondato il ricorso della Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR del Veneto n.32/26/11 del 3.2011.
Con questa sentenza la CTR aveva annullato l’avviso di liquidazione d’imposte emesso dall’Agenzia nei confronti della srl Immobiliare Bordignon e della spa Veneto Banca ritenendo ingiustificato il disconoscimento da parte dell’Agenzia del beneficio previsto dall’art.15 del d.P.R. 601/1973 per le operazioni di credito a medio e lungo termine, del quale le società si erano avvalse in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato il 3.8.2005.
La Corte in particolare ritenne che la CTR avesse, in violazione dei criteri d’interpretazione letterale e sistematica di cui all’art,1362, primo comma, e all’art. 1363 c.c., cod. civ., trascurato la doverosa verifica del senso e della compatibilità delle clausole del contratto di apertura di credito -in particolare quella contenuta nell’art.15- e del documento di sintesi allegato C del contratto di conto corrente -in particolare quella dell’art.6- richiamato dal contratto di apertura di credito.
La Corte cassò la sentenza impugnata e rinviò alla CTR del Veneto perché quest’ultima provvedesse al corretto esame dell’intero assetto negoziale definito dalle parti private e così stabilisse se sussistessero o non i presupposti applicativi del citato art.15 d.P.R.601/73;
2. con la sentenza in epigrafe, la CTR, a conferma della prima decisione, ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso;
3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.P.R. 601/73, dell’art. 20 del P.R. 131/86, 1362 e ss. c.c. e dell’art. 384 c.p.c.”;
4. le parti private non si sono costituite;
5. in data 4 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria;
considerato che:
5.1 l’agevolazione di cui si tratta è riconosciuta dall’art. 15 del P.R. 601/73: “le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”. La Corte costituzionale, con sentenza 242 del 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.15, primo comma, del d.P.R. 601/73, nella versione in vigore, anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 (che aveva aggiunto all’art. 15, dopo le parole “il credito a medio e lungo termine”, le parole “e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7,lettera b del d.l. 30 settembre 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326”), nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. Ai sensi del terzo comma dell’art.15 del medesimo d.P.R. 601/73 “agli effetti di quest’articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi”.
Ove sia data all’ente finanziatore la facoltà di recesso esercitabile anche prima del termine di 18 mesi e 1 giorno, il beneficio non spetta.
E’ stato da questa Corte più volte posto il principio di diritto per cui ai fini della applicabilità, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. artt. 15 e 17, dell’imposta unica sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata “in più di diciotto mesi” dall’art. 15, u.c. del succitato d.P.R., ricorre soltanto se la durata dell’ operazione di finanziamento – che va desunta dal negozio sottoposto ad imposizione e non già dall’evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali – supera di almeno un giorno i diciotto mesi, ciò che assume rilievo è la durata dell’operazione stabilita contrattualmente (per cui è dal negozio sottoposto ad imposizione che deve individuarsi il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17, non già dall’evolversi successivo del rapporto al di fuori ed al di là delle clausole contrattuali), ed in coerenza con questo principio si è statuito (Cass. nn. 14046/2006, 11165/2005, 4792/2002) che la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l’azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei diciotto mesi, priva dall’origine il credito della sua natura temporale (medio lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito, con la conseguente inapplicabilità al relativo contratto del «beneficio» in questione (così Cass., 31019/2021; vedasi anche Cass. 28879/2008; Cass. 12928/2013; Cass. 2190/2015).
2. ciò detto, il Collegio osserva che questa Corte ha già deciso in senso favorevole alla odierna ricorrente su identica fattispecie tra le medesime parti (Agenzia delle Entrate e Veneto Banca spa), con recenti ordinanze n.39060 e 31019 del 2021, peraltro in linea con altre decisioni più risalenti, anch’esse tra le stesse parti e su questioni giuridiche sostanzialmente identiche (Cass, 6506/2018; 7254/2016). A tali precedenti va dato seguito. Essi si basano su, e ribadiscono le statuizioni di diritto ricordate al superiore punto 1. Devesi altresì osservare che anche nella fattispecie vi è la peculiarità già segnalata da Cass. 39060/21, dall’articolazione contrattuale tra conto corrente, da un lato, ed apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, dall’altro, con la conseguenza che l’effetto ostativo all’agevolazione, così individuato, deve operare anche nell’ipotesi in cui la clausola di recesso ad nutum a favore della banca sia contenuta in un contratto di conto corrente che – in esito all’applicazione del criterio interpretativo di valutazione complessiva ed interdipendente del regolamento negoziale tra le parti risulti collegato al contratto di finanziamento;
3. orbene, la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di questo indirizzo là dove, pur dopo aver individuato plurimi e specifici indici di collegamento ed interdipendenza tra ì due contratti ha poi escluso, sulla base di una motivazione incongrua, la rilevanza di tali parametri nell’individuazione, nella specie, di un rapporto di finanziamento suscettibile ab initio di durata inferiore a quella di medio-lungo termine, giustificante l’agevolazione;
4. la sentenza va dunque cassata, in accoglimento del motivo di ricorso, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto dei ricorsi proposti separatamente dalle parti private avverso il medesimo avviso di liquidazione;
5. le spese processuali, sia di merito che di legittimità, vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi proposti dalle società contribuenti, compensando le spese processuali.