L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato regolato dall’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In particolare le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;
b) il comma 1.1. è abrogato;
Contratto di lavoro a tempo determinato
In base al comma 5-bis dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 le nuove disposizioni non si applicano:
- ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
- ai contratti stipulati da enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione.
A questi, infatti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
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