L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato regolato dall’articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

b) il comma 1.1. è abrogato;

Contratto di lavoro a tempo determinato

Prima dell’intervento di cui all’articolo 24 del D.L. n. 48/2023 la durata dei contratti a termine poteva essere massimo di soli 12 mesi  salvo prorogarli fino a 24 mesi prevedendo, in tale circostanza, l’obbligo di indicare la causale che giustifichi la proroga o il rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato.
 
L’intervento dell’articolo 24 del D.L. in commento ha modificato le causali che legittimano il ricorso al lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi in particolare la nuova normativa prevede che è possibile procedere a rinnovi o proroghe oltre i dodici mesi nei seguenti casi:
– nei casi in cui i  contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuano esigenze specifiche. Tali esigenze possono essere individuate anche da contratti aziendali;
in assenza delle previsioni di cui ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, è possibile entro il 30 aprile 2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti stipulare, rinnovare o prorogare contratti a termine oltre i 12 mesi ma non superiore ai 24 mesi;
– esigenze sostitutive di altri lavoratori.
 

In base al comma 5-bis dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 le nuove disposizioni non si applicano:

  • ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
  • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  • ai contratti stipulati da enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione.

A questi, infatti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

L’articolo 37 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotte modifiche per le prestazioni occasionali per il settore turistico e termale. Infatti la suddetta norma ha previsto l’elevazione, del compenso per le prestazioni occasionali, a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento
 
Inoltre è stato previsto con la modifica alla lettera a) del comma 14 dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. A seguito di tale modifica è previsto il divieto al ricorso di prestazioni occasionali per gli operatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.