AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2022, n. 58
Articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. Contributi erogati dal Comune al Consorzio Fidi in seguito all’emergenza COVID-19, volti a sostenere le attività economiche del territorio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune istante fa presente che la Giunta comunale ” intende agevolare la liquidità delle imprese operanti nel territorio comunale, con misure di pronto sostegno in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura obbligatoria di numerose attività economiche, attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa con i Consorzi Fidi del Territorio sostenendo direttamente le spese di istruttoria che i consorzi fidi sopportano per l’istruttoria delle pratiche di concessione dei fidi alle imprese medesime”.
In seguito alla richiesta di informazioni integrative effettuata dalla Scrivente, il Comune ha presentato copia del protocollo di intesa sottoscritto a fine 2021 con il consorzio di garanzia dei fidi designato, con cui le Parti si impegnano ” a promuovere il sostegno finanziario alle imprese che svolgono attività economiche nel Comune” e, a tal fine, quest’ultimo ” assegnerà un contributo economico pari a Euro XXXXX al consorzio di garanzia dei fidi (…) Entro un anno dalla sottoscrizione, il Consorzio Fidi dovrà presentare il rendiconto delle garanzie concesse e dei finanziamenti bancari ottenuti che dimostri l’impiego del contributo concesso, al termine del quale il Comune liquiderà in un’unica soluzione l’importo dovuto”.
Tale intervento viene descritto in istanza come un ” contributo indiretto di carattere straordinario e sociale” erogato in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle imprese del territorio.Tenuto conto che l’articolo 10- bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevede la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19, l’ Istante chiede se il suddetto contributo sia da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento prevista per i contributi alle imprese dall’articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune istante ritiene che, nel caso prospettato, il contributo corrisposto ai consorzi per le spese di istruttoria finalizzate alla concessione di fidi alle imprese del territorio sia da considerarsi quale contributo indiretto erogato in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, pertanto, non debba essere assoggettato alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il secondo comma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede che « Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali».
La norma in commento individua i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati, delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni (soggettiva e oggettiva), ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali ( cfr., tra l’altro, risoluzioni 17 giugno 2002, n. 193/E, e 4 agosto 2004, n. 108/E).
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, si osserva che la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.
In relazione al regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’articolo 10- bis del decreto Ristori, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19», ha previsto che « I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Il successivo comma prevede che « le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe».
Con la disposizione suesposta il Legislatore, al fine di contrastare gli effetti negativi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto ai contributi di « qualsiasi natura» e « diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, « da chiunque» e « indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici ( cfr. articolo 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto Cura Italia e articolo 25 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio).
Da quanto appena esposto, pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano « diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
Nel caso in esame, il Comune istante dichiara di voler erogare un contributo “indiretto” alle imprese del territorio, corrisposto a copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità alle attività economiche comunali, necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie originatesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10- bis del decreto Ristori, si ritiene che le sovvenzioni di cui trattasi non assumano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e non siano, quindi, da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Nel rispetto dello spirito del Legislatore che con l’agevolazione in esame ha inteso fornire strumenti straordinari volti a sostenere le attività economiche nella situazione emergenziale legata al COVID-19, il regime di esenzione in parola è riconosciuto nel presupposto che tali sostegni economici siano strettamente connessi all’emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10- bis, siano « diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto delle loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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