Scade il prossimo 30 settembre 2021, come da proroga disposto dal Provvedimento 04 settembre 2021, n. 227358, il termine per la presentazione dell’istanza telematica per la richiesta del contributo a fondo perduto destinato ai locatori di immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.
Nello stesso termine di scadenza occorre inviare anche l’istanza per i locatori che attuano la cd. “rinegoziazione programmata”, ovvero l’intenzione di rinegoziare il canone entro il 31 dicembre 2021, successivamente alla presentazione dell’istanza. In questo caso, con la presentazione dell’istanza, si “anticipa” l’intenzione e successivamente occorre effettuare la comunicazione di avvenuta rinegoziazione, che deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate
Il suddetto contributo è stato istituito dall’articolo 9 ter del decreto legge n. 137/2020 (decreto “Ristori”) convertito dalla legge n. 176/2020. La norma in commento ha istituito un fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.
Il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.
Condizioni per beneficiare del contributo
Il contributo spetta al locatore di immobile che riduce il canone di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Qualora vi siano più locatori per il medesimo contratto,
ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.
I requisiti che devono sussistere per usufruire del contributo sono:
- l’immobile deve rappresentare l’abitazione principale del locatario ed essere situata in un comune ad alta tensione abitativa;
- il contratto di locazione (tipologia di contratto L1, L2 o L3) è oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
- la data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.
Il CFP è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore e nel rispetto delle sovra elencate condizioni, può essere richiesto sia dalle persone fisiche che dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
Il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale
del conduttore.
Ai fini dell’individuazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, si fa presente che si tratta dei contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante
modello RLI e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori:
• L1 locazione di immobile ad uso abitativo
• L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo
• L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).
Sono altresì ricompresi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo registrati all’Agenzia con modalità vigenti in passato, diverse dal modello RLI (ossia modello 69
o registrazione telematica).
Il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non rileva ai fini del contributo. Per cui, sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.
DATE DEL CONTRATTO
Il contratto di locazione deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Pertanto è necessario che il contratto per cui si richiede il contributo abbia una decorrenza (data iniziale) della locazione anteriore al 30 ottobre 2020 e che alla data del 29
ottobre 2020 non risulti cessato.
RINEGOZIAZIONE IN DIMINUZIONE
L’Agenzia delle Entrate nella guida predisposta, sul tema ha precisato che “Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo). Le rinegoziazioni devono essere comunicate
all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda le rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia delle entrate alla data di presentazione dell’istanza, possono pertanto essere oggetto del beneficio solamente quelle aventi data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le rinegoziazioni in diminuzione che si intende accordare al conduttore successivamente alla data di presentazione dell’istanza, sono anch’esse
oggetto del contributo e possono essere indicate nell’istanza come rinegoziazioni programmate, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite il
modello RLI entro il 31 dicembre 2021. Il contributo relativo a tali rinegoziazioni sarà effettivamente spettante ed erogato solo limitatamente a quelle che risulteranno
effettivamente comunicate tramite il modello RLI alla data del 31 dicembre 2021.”
La misura del contributo
Il contributo concedibile è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021 relative ai contratti di locazione che
soddisfano i requisiti illustrati al precedente paragrafo. Nelle ipotesi di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore
in base alla percentuale di possesso dell’immobile.
L’importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore
Erogazione del contributo
Le somme del contributo riconosciuto dal Fisco verranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.
Nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi da erogare, l’Agenzia delle Entrate provvederà al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021)
Compilazione ed invio dell’istanza
La compilazione dell’istanza avviene a mezzo servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore, con il modello approvato con il Provvedimento n. 180139/2021.
L’istanza è composta dal frontespizio in cui vanno riportati i dati del richiedente e i dati generali dell’istanza. Oltre al frontespizio è presente il quadro A in cui vanno riportati i dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone. Il quadro A è suddiviso in tre righi da A1 ad A3, ciascuno dei quali, a sua volta, è suddiviso in tre parti:
- 1° parte, in cui sono riportati i dati del contratto;
- 2° parte, in cui devono essere indicati i dati della rinegoziazione già comunicata all’Agenzia tramite modello RLI;
- 3° parte, in cui devono essere indicati i dati della rinegoziazione che il richiedente non ha ancora comunicato e che si impegna a comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021.
Ogni locatore potrà inviare una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
Per ogni contratto di locazione che abbia formato oggetto di rinegoziazione va compilato un distinto rigo (A1, A2, ecc. ) e, qualora i righi del quadro non fossero sufficienti si potranno utilizzare più moduli, indicandone il numero nella casella “Mod. n.” in alto a destra.
Nell’ipotesi di più rinegoziazioni riguardanti il medesimo contratto, occorre compilare distinti righi. In questo caso dovrà essere barrata anche la casella “Continuazione” per indicare che si tratta dello stesso contratto di locazione del rigo precedente.
Entro il 31 dicembre 2021 è possibile inviare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, utilizzando lo stesso modello barrando la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del locatore e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
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