AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 novembre 2021, n. 777
Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo a fondo perduto ed indennità di maternità
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante svolge la professione di avvocato, opera in regime forfettario con P. Iva n. , aperta il xx/xx/2013, e nel 2020 ha percepito l’indennità di maternità per un importo di x.xxx,xx euro.
In vista della richiesta del contributo a fondo perduto previsto nel decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. DL Sostegni), espone la seguente questione.
Come noto, l’articolo 1 del decreto legge n. 41 del 2021, decreto Sostegni, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività colpite dall’attuale pandemia da covid-19.
Il contributo può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario, con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. E’ stato previsto che anche i forfettari possano richiedere il contributo.
Oltre a tale requisito, è necessario che l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.
A questo proposito l’istante chiede se l’indennità di maternità vada considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato.
Detto altrimenti, il dubbio verte sulla circostanza se l’indennità concorra o meno al calcolo della perdita media di fatturato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’indennità non vada intesa quale fatturato in senso stretto: nozione legata all’emissione di un documento contabile a prova dell’operazione effettuata. Di conseguenza, in attesa di indicazioni ufficiali, non dovrebbe essere considerata ai fini della verifica della perdita media.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si precisa che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “decreto Sostegni”). Su ogni aspetto diverso da quello oggetto della presente istanza rimane pertanto fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente, come peraltro chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, si rammenta che il parere reso in sede di interpello ordinario, stante la natura consultiva dell’attività svolta dall’Amministrazione, ha carattere non vincolante per il contribuente (cfr. Corte costituzionale, sentenza 14 giugno 2007, n. 191) e, in quanto privo dei requisiti di esecutività – perché non produce automaticamente ed immediatamente effetti – ed esecutorietà¿ – perché non impone coattivamente l’adempimento di alcun obbligo -, risulta carente delle caratteristiche che potrebbero determinare una lesione dei diritti dell’istante. Di conseguenza, l’istante avrebbe potuto presentare, in linea di principio, istanza di accesso al contributo de quo entro i termini previsti dalle disposizioni qui di seguito riportate (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021), restando libero, successivamente, di conformarsi o meno al parere espresso dalla scrivente con la risposta all’interpello in questione.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[…] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).
In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.
L’agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:
– dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
– dall’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto (cosiddette regioni “rosse”);
– dall’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;
– dall’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «contributo a fondo perduto COVID-19»).
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato rappresentato che «Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al decreto sostegni, tenuto conto altresì delle criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria, con la presente circolare vengono fornite ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti. Al riguardo, si precisa che per quanto qui non esaminato e tenuto conto delle differenze del «CFP COVID-19 decreto sostegni» rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del2020 e 22/E del2020»
Sul tema dell’indennità di maternità, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, al punto 3.5 è stato specificato quanto segue: «Come chiarito con la circolare del30 maggio 2012, n. 17/E – in relazione al previgente Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall’art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del2001, n 151, secondo cui tale indennità «è corrisposta […] all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1. ».
Ne consegue che, anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.». Si evidenzia, infine, che la fattispecie rappresentata in istanza – ferma restando la valutazione della sussistenza degli ulteriori requisiti per accedere al contributo, su cui resta fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria – potrà essere oggetto di un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020.
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