Corte cassazione n 27506 del 30 dicembre 2014
SENTENZA
sul ricorso 27634-2009 proposto da: R. S. I. COOP. ARL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato RITA BRANDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN FRANCO VIALE giusta delega a margine;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO 2014 3200 Civile Sent. Sez. 5 Num. 27506 Anno 2014 Presidente: ADAMO MARIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 30/12/2014 Corte di Cassazione – copia non ufficiale STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2008 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 19/03/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI; udito per il controricorrente l’Avvocato GIORDANO che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La società R. S. I. impugnava un avviso di liquidazione dell’agenzia delle entrate, ufficio di Savona, col quale era stato rettificato il valore di cessione di un ramo aziendale costituito da impianti di radio diffusione sulla frequenza 98.000 mhz. La rettifica aveva avuto a oggetto il valore di avviamento, non indicato in atto. L’impugnazione della società veniva dichiarata inammissibile dall’adita commissione tributaria provinciale, per difetto del potere rappresentativo in capo al soggetto sottoscrivente il ricorso. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Liguria. La società ha proposto ricorso per cassazione previa articolazione di cinque mezzi. L’amministrazione ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 182, 2 °co., c.p.c., lamentando che non sia stato assegnato, fin dal primo grado, un termine per la costituzione in giudizio della persona cui spettava la rappresentanza della società, e assumendo che la norma non prevede una facoltà, ma un dovere per l’organo giudicante di assegnare alle parti un termine a ciò Processo tributario — difetto di rappresentanza — sanatoria ex art. 182 c.p.c. – condizioni Corte di Cassazione – copia non ufficiale finalizzato, per la costituzione del rappresentante o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 1399 c.c., in quanto la costituzione del rappresentante processualmente legittimato può avvenire – così come nella specie era avvenuto – in ogni stato e grado del giudizio, anche tramite la sottoscrizione dell’atto di appello. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, affermando che il difetto di rappresentanza del ricorrente deve essere eccepito, nel processo tributario, soltanto nelle controdeduzioni, e comunque non può essere rilevato oltre la prima udienza. Col quarto mezzo la ricorrente deduce l’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia, affermando che il fatto controverso era costituito dal “superamento dei poteri spettanti al giudice di primo grado e all’utilizzabilità o meno degli elementi emersi in sede di indagini della guardia di finanza, compiute a seguito di detto eccesso di potere”. Infine col quinto mezzo la ricorrente ulteriormente deduce l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia, affermando che il fatto controverso era in tal caso costituito dalla “impossibilità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nel caso di sottoscrizione 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale (..) da parte di persona diversa da quella avente i poteri rappresentativi, in quanto tale ipotesi non rientra(va) in quella tassativamente indicate dall’art. 18 c. 4 °d.lgs. 546-92”.
II. – Osserva la corte che la commissione tributaria regionale ha confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso della società contribuente per difetto di rappresentanza del soggetto sottoscrivente l’atto. Ha affermato che l’accertamento di tale difetto poteva avvenire d’ufficio e che l’art. 182, 2 °co., c.p.c., nel testo allora vigente, doveva essere inteso alla stregua di mera facoltà del giudice di colmare la lacuna mediante invito alla parte di regolarizzare l’atto. Ancora ha affermato che del resto la parte non aveva tentato di sanare il vizio con efficacia retroattiva mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato dì rappresentanza, non potendosi riconoscersi un simile effetto all’atto di appello in quanto successivo alla sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
III. – Nei primi tre motivi la ricorrente assume erronea tale statuizione in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto (i) fare applicazione dell’art. 182, 2 °co., c.p.c.; (ii) ritenere legittima la costituzione del soggetto legittimato in appello, in funzione di ratifica; (iii) rilevare la tardività dell’eccezione di inammissibilità, in quanto non proposta nelle controdeduzioni dell’ufficio.
IV. – Debbono ritenersi fondate, nel senso che segue, le prime due doglianze. Secondo la giurisprudenza oramai consolidata di questa corte, qualora un giudizio venga promosso, in nome di una società a responsabilità limitata, da soggetto privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue non concerne né la legittimazione ad agire né il ius postulandl, ma esclusivamente la capacità processuale, in quanto relativo a un difetto di legittimazione processuale. Tale vizio può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della spontanea costituzione del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso (v. Cass. n. 23670-08; n. 15304-07; n. 20913-05; n. 19164-05). Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, l’art. 182, 2 °co., c.p.c., finanche nel testo applicabile ratione temporis, anteriormente alle modifiche apportate dalla 1. n. 69 del 2009, nell’affermare che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato (anche alla luce della citata modifica di cui all’art. 46, 2 °co., della 1. n. 69 del 2009) nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase o grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale provveduto di sua iniziativa (come invece accaduto nella presente causa), con effetti ex tunc, senza limiti di preclusione derivante da decadenze processuali (v. sez. un. n. 9217-10, cui adde Cass. n. 17683-10 e n. 20052-10). Ciò equivale a dire che l’esclusione dell’effetto sanante stabilito dall’art. 182 c.p.c. per le decadenze già verificatesi non riguarda le preclusioni che si esauriscono nel processo, quanto piuttosto le decadenze di diritto sostanziale.
V. – In applicazione di detto principio, la costituzione sin dalla fase di appello del soggetto titolare del potere rappresentativo della società (nella specie evincibile in base al rilievo della sentenza in ordine alla inidoneità di tale costituzione soltanto in quanto successiva alla sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso) dovevasi intendere suscettiva di manifestare la volontà di ratifica della condotta del soggetto che aveva impugnato l’avviso di liquidazione per conto della società senza avere il potere di rappresentarla (con riguardo all’efficacia della ratifica, cfr. invero bss. n. 5175- 05); e permette, conseguentemente, di ritenere sanato il vizio denunciato.
VI. – Non può condividersi l’obiezione dell’avvocatura erariale, secondo cui ciò non varrebbe a sanare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. L’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario, per difetto del potere di rappresentanza di chi abbia agito in nome di una società, non è inquadrabile 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale tra le decadenze sostanziali già verificatesi e insensibili alla sanatoria di cui all’art. 182, 2 °co., c.p.c. A tacer d’altro, lo si ricava proprio dall’argomento tratto dalla sentenza richiamata dall’avvocatura (e dalle molte altre conformi di questa corte), vale a dire dal fatto che, altrimenti, si avrebbe l’inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell’art. 182 c.p.c. in tutte le ipotesi in cui (come, per esempio, accade nel rito del lavoro) le parti incorrono in decadenze processuali già nell’atto introduttivo (v. Cass. n. 5135-04). Invero in quella fattispecie si discuteva dell’appello di una società, essendone stata eccepita (infondatamente, secondo la corte, attesa appunto la sanatoria con effetto retroattivo) l’inammissibilità in quanto non era stata prodotta la procura speciale nei confronti del soggetto che, nella qualità di procuratore speciale di una s.p.a., aveva rilasciato il mandato ai difensori.
VII. In conclusione, vanno accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, rimanendo assorbiti i restanti. La sentenza va cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, la quale provvederà all’esame della controversia con riferimento alle questioni di merito. La commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi detti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Liguria.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
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