CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2017, n. 19267

Cartella esattoriale – Contributi previdenziali omessi – Associazione in partecipazione con apporto di lavoro – Rischio di impresa – Partecipazione dell’associato alla distribuzione degli utili ed alle perdite – Sussistenza rapporto di lavoro subordinato

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 20.5.2011, la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da “Il C.” di S.E. & C. s.a.s. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di taluni associati in partecipazione ritenuti lavoratori suoi dipendenti;

che avverso tale pronuncia ha interposto ricorso per cassazione E.S., n.q. di socio accomandatario della cessata “Il C.” di S.E. & C. s.a.s., proponendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2552, 2553 e 2554 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la causa del contratto di associazione in partecipazione venisse meno allorché non vi fosse per l’associato alcuna possibilità di controllare la gestione dell’impresa e il valore del suo apporto venisse ragguagliato ad una quota della partecipazione ai ricavi (invece che agli utili), con esclusione della partecipazione alle perdite, e per non avere all’uopo adeguatamente valorizzato le risultanze dell’istruttoria testimoniale espletata;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per avere, a suo avviso, la Corte territoriale desunto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato da «una serie di scarni elementi […] di per sé non decisivi» (così il ricorso, pag. 10) e senza per contro adeguatamente considerare il contenuto degli accordi stipulati tra le parti; che, con il terzo motivo, il ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei contributi oggetto di recupero, nonostante che l’INPS non avesse dato prova del compimento di atti interruttivi;

che, con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che il mancato pagamento dei contributi dovuti concretasse un’ipotesi di evasione e non di omissione contributiva;

che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato trova la propria causa nella partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite, di talché, ove sia resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione dell’impresa stessa, la collaborazione ricade nella causa tipica del rapporto di lavoro subordinato, in ragione del generale favor accordato dall’art. 35 Cost., che tutela il lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni”» (cfr. Cass. n. 1817 del 2013);

che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era ratione temporis possibile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013);

che, con riguardo al vizio di motivazione denunciato al secondo motivo (ma in realtà, come s’è appena detto, pro parte anche nel primo), è orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui in tanto si può censurare una sentenza di merito di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 2, d.lgs. n. 40/2006, e anteriore alla novella di cui all’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con I. n. 134/2012), in quanto il fatto su cui la motivazione è stata omessa o è stata resa in modo insufficiente o contraddittorio sia autonomamente decisivo, ossia potenzialmente tale da portare la controversia ad una soluzione diversa, l’indagine di questa Corte dovendo spingersi fino a stabilire se in concreto sussista codesta sua efficacia potenziale (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017);

che nella specie parte ricorrente non ha addotto alcun fatto la cui considerazione da parte del giudice avrebbe di per sé condotto ad un diverso e a sé favorevole giudizio, limitandosi a evidenziare talune circostanze (e precisamente il nomen iuris attribuito al contratto e le concrete modalità di attuazione del rapporto, per come emerse dalle prove testimoniali assunte nel corso del processo) che non potrebbero non essere valutate comparativamente con le altre che la Corte territoriale ha valorizzato ai fini del decidere (ciò che peraltro la Corte medesima ha puntualmente fatto, ancorché pervenendo a conclusioni non condivise da parte ricorrente);

che, anche prima della modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art. 54, d.l. n. 83/2012, cit., la censura di vizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. da ult. ancora Cass. n. 7916 del 2017, cit.);

che, con riguardo al terzo motivo, la Corte di merito ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi di prescrizione quinquennale argomentando dal «chiaro contenuto di denuncia […] delle dichiarazioni rese in sede di ispezione dalle lavoratrici» e ritenendo pertanto applicabile «il termine decennale di prescrizione» (così la sentenza impugnata, pag. 7), per modo che la censura di parte ricorrente – oltre ad essere formulata in termini non rispettosi del principio di specificità del ricorso per cassazione per ciò che concerne le allegazioni circa il contenuto della memoria di costituzione dell’INPS in primo grado, che non è trascritta nelle sue parti salienti né si indica in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte sarebbe reperibile – appare manifestamente estranea al decisum e dunque inammissibile;

che, con riguardo al quarto motivo, è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui ricorre l’ipotesi di evasione contributiva quando il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata l’ipotesi più lieve di omissione qualora l’ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (cfr. da ult. Cass. n. 5281 del 2017), onde del tutto correttamente la Corte, avendo rilevato resistenza di rapporti di lavoro subordinato non denunciati come tali all’INPS, ha concluso per l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste per il caso di evasione;

che, conclusivamente, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 5.100,00 di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misuera pari al 15% e accessori di legge.