CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20808
Tributi indiretti – IVA – Detrazione – Dischiarazioni reddituali – Accertamento – Contenzioso tributario
Rilevato che
La G.M. s.n.c. e i soci M.G. e M.B. proposero ricorso avverso gli avvisi d’accertamento, per il 2000, afferenti a rilievi, fondati su due distinti processi verbali di constatazione, aventi ad oggetto: l’omessa istituzione delle scritture contabili; l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, ai fini iva e delle imposte dirette; verifiche su conti correnti della società e dei soci.
La Ctp li respinse.
I ricorrenti appellarono la sentenza; la Ctr, in parziale riforma della sentenza, valutò legittimi gli avvisi impugnati, ritenendo sia l’inefficacia del condono effettuato dalla società, sia la validità degli stessi avvisi, pur notificati prima del termine di 60 gg. rispetto alla notifica del p.v.c., considerando altresì legittima la detrazione dell’iva e disapplicando le sanzioni.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.
Resiste l’Agenzia con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale, affidato a tre motivi; i contribuenti hanno altresì depositato memoria.
Con il primo motivo del ricorso principale, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 10°c., della I. n. 289/02 e dell’art. 2697 c.c., avendo la Ctr ritenuto che l’invalidità del condono derivasse dalla mancata presentazione della dichiarazione per il 1996, senza necessità di emettere apposito avviso d’accertamento, sulla scorta del rilievo per cui sarebbe stato onere del contribuente fornire prova di tale adempimento.
Con il secondo motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della l. n. 212/2000, per aver l’ufficio notificato i tre avvisi 27 giorni dopo la notifica del secondo p.v.c.
Con il terzo motivo, è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 31, 1° c., n. 7, del d.p.r. 600/73 e dell’art. 52, 2°c., del d.p.r. 633/72, perché la verifica sui conti correnti bancari dei ricorrenti sarebbe stata illegittimamente effettuata per non essere stati i dati bancari confrontati con le risultanze contabili, emergendo dunque una doppia tassazione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 1° c., e 55, 1° c., del d.p.r. n. 633/72, nonché degli artt. 5, 1° c., del d.lgs. n. 471/97, 5 e 6 del d.lgs. n. 472/97, lamentando), che la Ctr aveva ritenuto di detrarre dagli importi recuperati a tassazione le somme sborsate per acquisti per cui era stata versata l’iva, non essendo d’ostacolo l’omessa presentazione della dichiarazione annuale nel termine utile, escludendo, anche le sanzioni poiché il fatto in questione era dipeso dal dolo del soggetto cui era stata affidata la gestione della contabilità.
Con il secondo motivo, è stata dedotta l’insufficiente motivazione circa il riconoscimento del diritto alla detrazione iva.
Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n.471 e dei suddetti artt. 5 e 6, avendo la Ctr erroneamente escluso le sanzioni per una fattispecie diversa da quella contestata dall’ufficio, poiché esse erano state applicate per l’omessa dichiarazione, omessa tenuta delle scritture contabili e omessa registrazione delle fatture.
Il ricorso principale è fondato in ordine al secondo motivo.
Non è contestata l’inosservanza del termine di cui all’art. 12, 7°c., l. 212/2000. Al riguardo, secondo l’orientamento consolidato della Corte, In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (SS.UU., n. 18184/13; n. 1264/14; n. 25692/16).
Nel caso concreto, data l’inosservanza indiscussa del termine di sessanta giorni, l’Agenzia delle entrate ha replicato al motivo in esame adducendo che il giudice d’appello aveva verificato la sussistenza di un motivo d’urgenza che avrebbe legittimato l’emissione anticipata dell’avviso impugnato.
Tale difesa non merita accoglimento, in quanto dalla sentenza non si evince nessun riferimento specifico a motivi d’urgenza, atteso che la Ctr ne ha genericamente attestato la sussistenza senza alcuna motivazione.
Dato il carattere assorbente dell’accoglimento del secondo motivo, gli altri motivi, sia del ricorso principale che di quello incidentale, devono ritenersi assorbiti, essendo stati dedotti vizi afferenti al merito della questione il cui esame sarebbe stato precluso dalla violazione procedimentale della suddetta norma.
Pertanto, cassata la sentenza impugnata, sussistono i presupposti per decidere il merito della causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, attraverso l’accoglimento del ricorso dei contribuenti, introduttivo del giudizio.
Considerato che il principio di diritto applicato è emerso dalla recente giurisprudenza della Corte, sussistono i presupposti per compensare le spese dei vari gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso dei contribuenti, introduttivo della lite.
Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
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