CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2017, n. 20991
Tributi – Accertamento fiscale – Recupero a tassazione di maggiori ricavi e conseguente maggior reddito imponibile
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di B.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 621/35/2016, depositata in data 17/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di intimazione di pagamento emessa, a titolo di riscossione frazionata, ex art. 68 d.lgs. 546/1992, sulla base della sentenza n. 747/04/2012 della C.T.P. di Agrigento (non definitiva), – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’intimazione di pagamento impugnata era carente di motivazione, in violazione dell’art. 42 D.P.R. 600/1973, limitandosi ad un generico richiamo alla sentenza non definitiva della C.T.P. di Agrigento, con la quale, annullando l’accertamento, per IRPEF dovuta dal socio dalla S.&B di P.S. &C. snc e per IRAP ed IVA dovute dalla società, nella parte relativa al recupero a tassazione di maggiori ricavi e del conseguente maggior reddito imponibile, si era disposta “la rideterminazione del reddito d’impresa con la applicazione della percentuale di ricarico del 14% (anziché quella del 22,57%)” e si era ordinata “la rideterminazione delle imposte se ed in quanto dovute”; secondo i giudici di appello non risultavano specificati “gli esatti parametri utilizzati dall’amministrazione finanziaria per calcolare le somme dovute”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con un unico motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 42 DPR 600/1973 e dell’art. 3 l. 241/1990, non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto che l’intimazione di pagamento, emessa a titolo di riscossione frazionata, espressamente indicava gli estremi della sentenza e dell’avviso di accertamento presupposti della riscorrine ed il contribuente, impugnandola, aveva dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione.
La censura è fondata.
Invero, vista la funzionalità dell’obbligo motivazione alla preservazione in capo al contribuente del diritto di difesa e di contraddittorio sul fondamento della pretesa fiscale, la cartella esattoriale (che segua ad una decisione intervenuta nel giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell’atto presupposto, già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest’ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima (Cass. 8554/2016; Cass. 2373/2013; Cass. 11722/2010).
Nella specie, l’intimazione di pagamento conteneva gli estremi della sentenza, non definitiva, resa inter partes dalla C.T.P di Agrigento, e dell’avviso di accertamento in quel giudizio impugnato e, pur essendosi quei giudici di merito di primo grado limitati a disporre la rideterminazione del reddito imponibile della società, sulla base di una diversa percentuale, e delle conseguenti imposte e sanzioni, il contribuente aveva potuto puntualmente contestare i presupposti della riscossione frazionata e, nel merito, la stessa debenza delle imposte e sanzioni.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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