CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30397
Tributi – IRAP – Professionisti – Medico di base convenzionato col SSN – Requisito dell’autonoma organizzazione
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
La dott.ssa S.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Abruzzo del 22.4.2016, laddove nega alla contribuente, medico di base convenzionato col SSN, l’annullamento della cartella per il pagamento dell’IRAP non versata (2010). L’agenzia si difende con controricorso.
Col ricorso si censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 seg.) e vizio di omesso esame (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) – la sentenza d’appello, laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione per l’utilizzo di due studi professionali, beni strumentali e prestazioni compensate a terzi.
In effetti, la decisione del giudice regionale non fa corretta applicazione di principi regolativi ora definitivamente certificati (Cass., Sez. U, n. 9451 del 2016), laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dunque, il ricorso è fondato, laddove la contribuente dimostri in concreto che, per peculiari situazioni e/o specifici bisogni territoriali (conf. Cass. n. 25238 del 2016), utilizzi come studio solo una stanza della propria abitazione in Tortoreto Alto e si avvalga poi di uno studio collettivo polifunzionale in Tortoreto Lido, del quale è dedotta anche la configurazione in medicina di gruppo (Cass. Sez. U, n. 7291 del 2016).
Sicché all’esito di una compiuta indagine di fatto – nella specie omessa dal giudice d’appello – ben potrebbe emergere l’impiego di beni strumentali globalmente non eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività sanitaria, senza superare cioè quella soglia ridotta richiesta dalla normativa convenzionale (D.P.R. n. 270 del 2000) e poi indicata dalle sezioni unite per l’esonero dalla imposizione fiscale ai fini dell’IRAP.
Né l’indicatore di spesa per servizi collettivi di segreteria sembra, in assenza di più specifiche indagini da parte del giudice di merito, obiettivamente eccedentario, stante la modestia dell’importo di circa novemila euro rispetto ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite e dalla successiva giurisprudenza applicativa (conf. Cass. n. 16928 del 2016).
Né, ancora, dalla sentenza d’appello risulta l’esame della reale consistenza dei beni strumentali di modesto valore con quote di ammortamento di poco più di duemila euro, per un’autovettura utilitaria, arredi di studio e attrezzature informatiche (conf. Cass. n. 23557 e n. 23552 del 2016).
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza che, in accoglimento di entrambi i motivi, cassi con rinvio la sentenza d’appello per nuovo esame sulla scorta dei superiori principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342 - In tema di IRAP, per il medico convenzionato, è esclusa la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2020, n. 26197 - Legittimità del diritto al rimborso dell'IRAP per il medico di medicina generale convenzionato con SSN a seguito della prova di inesistenza di autonoma organizzazione
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2020, n. 26197 - IRAP e prova di inesistenza di autonoma organizzazione per un medico di medicina generale convenzionato con SSN
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18947 - In tema di Irap é escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22342 depositata il 15 luglio 2022 - In tema di IRAP è escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21357 - In tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…