CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25304
Tributi – ICI – Dichiarazione – Obbligo di presentazione – Variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili – Esclusione
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 6/03/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (nel prosieguo CTR) ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Urago D’Oglio (Bs) proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia n. 157/02/2010 concernente avviso di accertamento ICI 2003, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali. In particolare, per quello che qui interessa, la CTR ha ritenuto che:
– con la legge finanziaria per il 2002 è stato abolito l’obbligo di presentare la denuncia di variazione Ici;
– successivamente, l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, ha precisato la portata di detta abolizione, statuendo che “A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, … Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”;
– con successivo Decreto del Ministero dell’Economia del 12/05/2009 è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti ICI che deve essere utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (art. 1, comma 2, del decreto 12/05/2009);
– tra gli elementi da dichiarare, secondo il modello allegato al decreto citato, non è previsto il valore di mercato delle aree fabbricabili, perché gli eventuali atti di vendita sono conosciuti dal Comune, preventivamente, al momento della richiesta del certificato di destinazione urbanistica da allegare al contratto di vendita e, successivamente, al momento della trascrizione dell’atto presso la Conservatoria immobiliare, trasmesso con il modello unico informatico in cui il Comune ha libero accesso;
– la variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune, essendo relativa a dati che l’ente locale può agevolmente prelevare dall’Anagrafe tributaria (Banca dati catastale);
– nella fattispecie concreta, comunque, essendo relativa all’ICI 2003, non sussisteva alcun obbligo di dichiarazione che era stato abolito con la legge finanziaria del 2002;
– esclusa la sussistenza di un obbligo di dichiarazione di variazione, il potere di accertamento del Comune per l’anno 2003 decadeva al quinto anno successivo al periodo d’imposta e quindi al 31/12/2008;
– nella specie, la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta in data 25/11/2009 e, quindi, oltre i termini di decadenza.
Avverso questa decisione, il Comune di Urago D’Oglio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
La società C. s.r.l. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il motivo di ricorso, il Comune di Urago D’Oglio ha dedotto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11 del d. Igs. n. 504 del 1992. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la società contribuente sarebbe stata tenuta a denunciare la variazione del valore di mercato del terreno edificabile. Essendo ravvisabile una fattispecie di omessa denuncia di variazione, il termine quinquennale di decadenza dall’accertamento sarebbe maturato al quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata detta dichiarazione. Nel caso di specie, pertanto, l’ente locale poteva notificare detto accertamento entro il 31/12/2009. Di conseguenza, essendo intervenuta la notificazione dell’avviso di accertamento in data 25/11/2009, essa doveva ritenersi tempestiva.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Il d.lgs. n. 504 del 1992 dispone che l’oggetto dell’ICI sulle aree fabbricabili si determina:
a) sotto il profilo qualitativo, nel senso che “Presupposto dell’imposta è il possesso… di aree fabbricabili…” (art. 1, comma 2, d. Igs. n. 504/1992);
b) sotto il profilo quantitativo, nel senso che “Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili…” (art. 5, comma 1, d.Igs. n. 504/1992) e che “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” (art. 5, comma 5)”.
La struttura del tributo è caratterizzata dalla “periodicità” e, quindi, dalla “ripetitività”; pertanto, «la quantità del suo oggetto va determinata anno per anno con riferimento al 1 giorno del periodo di imposta» (Cass. n. 15078/2004).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, quindi, l’obbligo, posto dall’art. 10, comma 4, del d. Igs. n. 504 del 1992 di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile (Cass. n. 19877; Cass. n. 8849/2010; Cass. n. 932/2009).
In altri termini, «l’obbligo di presentazione della dichiarazione “per gli anni successivi”, tenuto conto del disposto dell’art. 10, comma 1 (“l’imposta è dovuta.., per gli anni solari”), può e deve ritenersi insussistente quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare una imposta diversa» (Cass. ordinanza, n. 98/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza della fattispecie dell’omessa denuncia di variazione in una situazione in cui la situazione di fatto era mutata per effetto dell’incremento del valore venale del terreno accertato dal Comune con riferimento a quello riportato nella compravendita di immobili similari. In una simile ipotesi, secondo la CTR va esclusa l’esigibilità, per i contribuenti, di un riesame del valore del cespite sulla scorta dell’andamento del mercato immobiliare, perché derivante, in buona sostanza, da informazioni che sono in possesso dell’amministrazione comunale.
Queste conclusioni sono condivisibili.
Con la legge finanziaria per il 2002, infatti, con un obiettivo di semplificazione dell’attività dei contribuenti, l’obbligo di presentare la denuncia di variazione Ici è stato abolito.
L’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, successivamente, ha previsto che “Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”.
Con successivo Decreto del Ministero dell’Economia del 12/05/2009 è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti ICI che deve essere utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale (art. 1, comma 2, del decreto 12/05/2009). Tra gli elementi da dichiarare, secondo il modello allegato al decreto citato, non è previsto il valore di mercato delle aree fabbricabili, perché gli eventuali atti di vendita sono conosciuti dal Comune, preventivamente, al momento della richiesta del certificato di destinazione urbanistica da allegare al contratto di vendita e, successivamente, al momento della trascrizione dell’atto presso la Conservatoria immobiliare, trasmesso con il modello unico informatico in cui il Comune ha libero accesso.
La variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune, essendo relativa a dati che l’ente locale può agevolmente prelevare dall’Anagrafe tributaria (Banca dati catastale).
Occorre anche aggiungere che la variazione del valore di mercato può essere accertata sulla base di dati che potrebbero anche non essere conosciuti dal contribuente, come, per esempio, fosse relativa a compravendite di immobili di proprietà di terzi.
Nella fattispecie concreta, pertanto, esclusa la sussistenza di un obbligo di dichiarazione di variazione del valore di mercato del bene, il potere di accertamento del Comune per l’anno 2003 decadeva al quinto anno successivo al periodo d’imposta e quindi al 31/12/2008.
Nel caso di specie, inoltre, vertendosi in tema di Ici 2003, e dunque prima dell’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, a maggior ragione non sussisteva alcun obbligo di dichiarazione che era stato abolito con la legge finanziaria del 2002 e ripristinato, relativamente a taluni atti, sono con questo decreto legge.
3. Il ricorso, pertanto, va respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
– respinge il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese di causa del giudizio di legittimità, liquidate in €. 2200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
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