CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2017, n. 5285

Lavoro – Docente – Conferimento delle supplenze – Reinserimento nelle graduatorie – Presentazione dell’istanza

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1081 del 2014, accoglieva l’appello proposto dal MIUR nei confronti di (…) (…) avverso la sentenza, emessa tra le parti dal Tribunale di Torino, il 17 aprile 2014, e rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio.

2. La (…) aveva adito il Tribunale esponendo:

di essere stata iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del MIUR per il conferimento delle supplenze per la classe di concorso A061;

di non avere proposto domanda di reinserimento nelle graduatorie medesime in relazione al triennio 2011-2014, essendo in attesa del completamento del cd. tirocinio formativo attivo;

che il Ministero non provvedeva al reinserimento;

che aveva diritto al relativo reinserimento in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 -bis, del d.l. n. 97 del 2004, come conv. dalla legge n. 143 del 2004, non abrogato dalla legge n. 296 del 2006, né, dalle successive fonti ministeriali.

Chiedeva, quindi, che fosse accertato il relativo diritto di essa ricorrente, e fosse ordinato al MIUR l’inserimento di essa ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Torino classe di concorso A061 con punti 6 e con ogni conseguenza di legge.

3. Il Tribunale accoglieva la domanda. Riteneva che in caso di mancata presentazione dell’istanza di mantenimento da parte di una docente tempestivamente inserita in graduatoria con riserva, non potevano che prodursi gli effetti previsti dalla legge n. 143 del 2004 e, segnatamente, la cancellazione per gli anni scolastici successivi e il reinserimento in graduatoria una volta conseguita l’abilitazione all’insegnamento, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione; né una fonte normativa di rango inferiore, quale il regolamento ministeriale poteva derogare alla disciplina primaria.

4. La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado. Dopo aver ripercorso il contenuto delle disposizioni che vengono in rilievo nella presente fattispecie, afferma che se il legislatore avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche le ipotesi di reinserimento conseguente a cancellazione lo avrebbe fatto in modo esplicito nell’ambito delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l’inserimento ex novo risultava ancora possibile.

Inoltre, il comma 1 -bis del d.l. 97 del 2004 sarebbe incompatibile con la suddetta disciplina.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la docente prospettando un articolato motivo di ricorso.

6. Resiste il MIUR con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto alla data di deposito del provvedimento impugnato.

Ragioni della decisione

1. È preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso.

2. La sentenza di appello veniva depositata il 19 gennaio 2015. La docente notificava il ricorso per cassazione all’Amministrazione presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino in data 15 luglio 2015.

Come affermato dal Presidente titolare della Sezione lavoro con decreto in data 28 aprile 2016 (con cui rigettava l’istanza di fissazione di udienza), la rinnovazione, possibile trattandosi nella specie di nullità e adottabile dal Collegio, è anche esperibile ad iniziativa della parte ricorrente.

La (…) quindi, rinotificava il ricorso all’Amministrazione presso l’Avvocatura generale dello Stato in data 4 maggio 2016.

Il MIUR si costituiva con controricorso.

3. L’eccezione di tardività non è fondata, atteso che la iniziale mera nullità, anche in ragione dell’oggettiva riferibilità del destinatario della notifica all’Amministrazione, della notifica è stata sanata.

Con la recente sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 14916 del 2016 si è statuito che «l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. L’inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto».

Si è, altresì, affermato che l’effetto sanante ex tunc prodotto dalla costituzione del convenuto — la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) – opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (tra altre, Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011).

4. Nella specie, quindi, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la notificazione del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato non ne ha determina inesistenza, ma nullità sanabile, nella specie sanata atteso che il ricorso è stato rinotificato all’Avvocatura generale dello Stato e l’Amministrazione si è costituita.

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 -bis, della legge n. 143 del 2004, dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 572 del 2013, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.

Assume la ricorrente, nel ripercorrere il quadro normativo di riferimento, di avere frequentato i corsi SSIS presentando domanda di inserimento nelle graduatorie, ormai ad esaurimento, per il triennio 2007/2008, e di risultare quindi presente nelle stesse nel momento in cui venivano cristallizzate.

Al momento della successiva scadenza per l’aggiornamento delle graduatorie, essa ricorrente, che non aveva ancora conseguito il titolo abilitante, non aveva motivo per presentare la domanda di aggiornamento della propria posizione per il triennio 2011/2014.

Conseguito il titolo abilitativo essa docente scioglieva la riserva e presentava la domanda nei termini stabiliti dal D.M. 572/2013, avendo diritto al reinserimento.

6. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La Corte d’Appello motiva la propria decisione per relationem, riportando la motivazione di altra sentenza della medesima Corte d’appello che, in mancanza di domanda per mantenere l’iscrizione da presentare entro la data del 19 aprile 2007, come previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, ha ritenuto legittima la cancellazione della graduatoria di altra docente.

La fattispecie in esame, tuttavia, è diversa perché la docente era già iscritta con riserva nelle graduatorie per il biennio 2007/2009, e dunque era ormai compresa nella graduatoria ad esaurimento, come non è contestato tra le parti, e non aveva presentato domanda di reinserimento per il triennio 2011/2014, chiedendolo poi nel 2013, avendo conseguito l’abilitazione.

Il comma 605 della legge n. 296 del 2006, dopo aver statuito che sono fatti salvi gli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008 per gli abilitati e con riserva per quelli iscritti ai corsi, come la ricorrente, afferma che “la predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

Questa Corte con la sentenza n. 6751 del 2015 ha affermato che deve rilevare per lo scioglimento della riserva quando ciascuno ha conseguito l’abilitazione, non potendo l’amministrazione fissare una data unitaria per tutti.

Nella specie, quindi viene in rilievo proprio il suddetto comma 605, poiché la docente era inserita con riserva nella graduatoria ad esaurimento e la stessa poteva aggiornare il proprio profilo una volta conseguita l’abilitazione, al fine di ottenere lo scioglimento della riserva.

In tal senso può essere richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3658 del 2014 che afferma “Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell’intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124 del 1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un’abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296 del 2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l’ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio”.

Occorre, infine ricordare che il d.m. 572 del 2013, di cui si deduce la violazione insieme alle altre norme sopra citate da parte della ricorrente ex art. 360 n. 3, c.p.c., che all’art. 1 prevede: “E’ fissato al 17 luglio 2013 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l’a.s. 2013/2014”.

7. Pertanto in accoglimento del ricorso, la sentenza di appello va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.