CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 ottobre 2017, n. 23270
Ente pubblici non economici – Funzioni dirigenziali – Accertamento – Differenze retributive – Limitazione della domanda ad un arco temporale – Riforma della dirigenza pubblica
Fatti di causa
Con sentenza in data 12/04/2011 la Corte d’Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza n. 1102/2007 del Tribunale di Venezia che aveva accertato lo svolgimento di funzione dirigenziale (Direzione Ufficio di Coordinamento Pensioni) da parte di P.B., funzionario apicale presso l’Inps, inquadrato come Direttore di Divisione ex art. 15, I. n.88/1989, ha condannato l’Ente a corrispondere allo stesso le differenze retributive tra lo stipendio percepito e quello previsto per i dirigenti, dalla data di conferimento dell’incarico (delib. n.22/1997) fino alla cessazione del rapporto di lavoro. La stessa sentenza ha inoltre confermato il Tribunale di Venezia, decisione n. 978/2009, statuendo che il diritto dell’appellante alle differenze retributive, riguardasse unicamente il periodo dal 10/02/1999 al 31/03/2001, avendo, parte ricorrente, limitato la sua domanda soltanto riguardo a detto arco temporale “…senza fornire alcuna spiegazione di questa limitazione della propria domanda e senza formulare riserva di azione per il periodo successivo” (p.6 sent.).
Avverso la sentenza interpone ricorso l’Inps affidando le sue ragioni a un’unica censura, cui resiste con tempestivo controricorso P.B.. Entrambe le parti hanno presentato memoria difensiva, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
Con l’unica censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza gravata, di una serie di disposizioni normative attraverso le quali il legislatore aveva inteso ridisegnare le funzioni dirigenziali disponendo che gli enti interessati sarebbero stati tenuti ad adeguare, con appositi regolamenti di organizzazione, i propri ordinamenti interni ai principi stabiliti nei decreti legislativi. Si tratta delle seguenti norme, che tutte sono richiamate, dal ricorrente Inps, in quanto violate in relazione all’art. 360, n. 3 del codice di rito: art. 56, d.lgs. n. 29/1993, così come sostituito dall’art. 25, d.lgs. n. 80/1998, così come modificato dall’art. 15, d.lgs. n. 387/1998, ora art. 52, d.lgs. n. 165/2001; art. 16, d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall’art. 11, d.lgs. n.80/1998, ora art. 16, d.lgs. n. 165/2001; art. 17, d.lgs. n. 29/1993, modificato dall’art. 12, d.lgs. n. 80/1998, ora art. 17, d.lgs. n. 165/2001; art. 15, co. 2, I. n. 88/1989.
Ritiene il ricorrente, che la Corte d’Appello non avrebbe fatto buon governo delle nuove norme sull’organizzazione, dove la funzione dirigenziale era ridotta a qualifica unica in luogo delle tre originarie, con eliminazione della figura e del ruolo del “Primo Dirigente”. L’Inps non nega che, in epoca anteriore alla riforma legislativa della dirigenza pubblica, l’Ufficio Coordinamento Pensioni fosse sede affidata a Primo Dirigente, così come, d’altronde, aveva confermato il Tar Veneto (sentenza n. 1332/2007), pronunciando su una controversia attivata dal precedente titolare dell’Ufficio, ma sostiene che con l’introduzione del ruolo unico della dirigenza pubblica, e, a far data dal luglio 1998, in virtù della nuova delibera di organizzazione n.799/1998, che modificava la precedente delibera n. 770/1989, la natura dirigenziale dell’incarico controverso fosse venuta meno, essendo stato il ruolo unico articolato in sole due fasce: dirigente generale e dirigente.
In seguito all’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 29/1993 e 80/1998, l’Inps ha provveduto ad adeguare la propria organizzazione interna al fine di renderla più snella ed efficiente, nel quadro dei nuovi principi (Delibera C.d.A. n. 799/1998 e Circ. n. 17/1999), eliminando le posizioni dirigenziali dapprima affidate ai “Primi Dirigenti” e attribuendo le stesse ai “Direttori di Divisione” e agli “Ispettori Generali”, nella loro veste di funzionari apicali di strutture di particolare importanza. Queste, perciò, non sono più da considerarsi come dirigenziali sol perché prima della riforma affidate ai “Primi Dirigenti”, essendo stata tale qualifica ormai abolita dalla legge.
Parte ricorrente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, contesta la sentenza d’appello là dove questa ha dichiarato che il controricorrente abbia svolto mansioni dirigenziali, sebbene l’adozione del regolamento di organizzazione n.799/1998 avesse ritenuto di affidare la responsabilità dell’Ufficio Coordinamento Pensioni a personale direttivo con funzione apicale, in attuazione della riorganizzazione del ruolo unico della dirigenza, che la legge di riforma aveva circoscritto a due sole fasce di attribuzione.
Il motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare il tema sollevato (da ultimo si veda Cass. n. 1757/2017, ove ampi richiami al consolidato orientamento di legittimità), attraverso una ricostruzione sistematica, dell’impatto della riforma della dirigenza pubblica sui corrispondenti ruoli degli enti pubblici non economici.
In particolare, in fattispecie analoga (Cass. n. 1757 del 2017 cit.) questa Corte, confermando un proprio precedente quanto consolidato orientamento (da ultimo con Cass. 17841 e 17290 del 2015), ha rilevato che l’Inps con la delibera 28/07/1998, n. 799, ha adempiuto l’obbligo di adeguare il proprio ordinamento al ridisegno delle funzioni dirigenziali, dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.29/1993 e successive modifiche.
Le suddette fonti normative, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 1998/2001, sottoscritto nel 1999, ma esteso al periodo dal 1/01/1998 per espressa disposizione delle parti (art. 2, co. 1, c.c.n.I. citato), portano a ritenere che alcune funzioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate di natura dirigenziale, nel contesto della contrattualizzazione dei rapporti di lavoro non abbiano più mantenuto la stessa connotazione, in considerazione della specifica qualificazione che la legge e la contrattazione collettiva hanno ritenuto di attribuire alle mansioni in cui la funzione dirigenziale si sostanzia.
Tale riconsiderazione funzionale di talune figure dirigenziali ha investito pienamente i direttori di divisione del ruolo a esaurimento (di cui alla I. 9/03/1989, n. 88, art. 15, richiamato dal d.lgs. n. 165/2001, art. 69, co. 3, in cui è confluito, fra l’altro, il d.lgs. n. 29/1993, art. 25), la cui funzione il precedente sistema organizzativo dell’Ente qualificava come dirigenziale.
La sentenza gravata va, pertanto, cassata per aver ignorato, nell’accertamento della natura delle mansioni contestate, il processo riorganizzativo che ha interessato la figura dirigenziale sul piano normativo, fondando il diritto del dipendente alle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori alla qualifica d’inquadramento unicamente sulla base di un’attribuzione della funzione dirigenziale in capo all’Ufficio regionale di Coordinamento Pensioni ricavata da organigrammi (e da ordini di servizio) ben anteriori al provvedimento organizzativo di ristrutturazione delle originarie tre fasce della dirigenza, con cui l’Inps stesso aveva doverosamente dato esecuzione all’immediato adeguamento degli uffici ai nuovi principi, ispirati dalla legge all’esigenza di affermare la nuova filosofia del c.d. ruolo unico.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure svolte, ossia con riferimento alla ritenuta spettanza delle differenze retributive per il periodo di tempo successivo alla delibera dell’Istituto n. 799/1998, con ciò disponendosi, pertanto, il rinvio al Giudice designato in dispositivo, perché proceda a un nuovo esame della controversia in conformità degli indicati principi di diritto. Il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
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