CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2017, n. 26632
Tributi – Imposte sui redditi – Cessione terreni edificabili – Plusvalenza – Accertamento induttivo del prezzo di vendita sulla base del valore condonato ai fini dell’imposta di registro – Illegittimità
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, depositata il 10 aprile 2009, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da R.I. avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 1999, era stata recuperata a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili, pervenuti alla contribuente per successione ereditaria.
Il giudice di appello rilevava, per un verso, il difetto di motivazione dell’atto impugnato e, per altro verso, che erroneamente l’Ufficio aveva posto a fondamento dell’accertamento il valore condonato dalla contribuente ai fini dell’imposta di registro e non il prezzo effettivamente incassato dalla cessione del bene.
2. La contribuente non ha svolto difese.
3. La ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione, senza considerare che lo stesso indicava analiticamente gli estremi della dichiarazione di successione e il successivo atto di cessione del terreno, con i rispettivi valori, dai quali era scaturita la plusvalenza.
Il motivo è infondato.
Si osserva, al riguardo, che le argomentazioni svolte dalla C.T.R. e poste a fondamento della ritenuta carenza di motivazione dell’atto impugnato appaiono idonee a giustificare le ragioni della decisione, avendo il giudice di appello, muovendo dalla considerazione che le espressioni letterali e le cifre esposte nell’avviso di accertamento devono consentire l’efficace difesa del contribuente nonché la delimitazione della materia sottoposta al vaglio giudiziario, rilevato che nell’atto impositivo si affermava genericamente che vi era stata una cessione di terreno edificabile e che da questa si era giunti alla determinazione di una plusvalenza non dichiarata, limitandosi così l’Ufficio ad esporre elementi privi di indicazioni utili per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. La C.T.R. ha, inoltre, rilevato che i chiarimenti forniti dall’Ufficio soltanto in sede processuale sul calcolo eseguito per la determinazione del quantum dovuto non potevano sanare l’originario vizio di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’Ufficio non poteva assumere quale corrispettivo percepito, ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore condonato dal contribuente ai fini dell’imposta di registro, essendo per contro l’Amministrazione finanziaria legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (ex plurimis, Cass. n. 16254 del 2015), è ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui all’art. 5, 3° comma, d.lgs. n. 147 del 2015, norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, la quale esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (in termini, Cass. nn. 6135 e 11543 del 2016; Cass. n. 12265 del 2017).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo la contribuente svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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