CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2018, n. 747
Pubblico impiego comparto scuola – Mobilità tra amministrazioni – Inquadramento contrattuale – Tabella di corrispondenza prevista dalle parti collettive – Collocamento in una posizione non meno favorevole
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso, ha accolto la domanda proposta da A.M.D. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed ha condannato l’appellato ad inquadrare la D. nel profilo C 1 del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola ed a corrisponderle le differenze retributive maturate con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellante, appartenente alla ex VI qualifica funzionale, al momento del passaggio alle dipendenze dello Stato, avvenuto ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999, risultava inquadrata nella categoria C 3 del C.C.N.L. per il comparto enti locali con il profilo di istruttore amministrativo contabile e svolgeva, con autonomia operativa e assunzioni di responsabilità, le mansioni analiticamente indicate nell’atto introduttivo, non contestate da parte resistente.
3. A seguito del trasferimento la D. era stata inquadrata nell’area B del C.C.N.L. per il personale della scuola con il profilo di assistente amministrativo, in realtà non corrispondente, quanto ad autonomia e responsabilità, all’inquadramento di provenienza ed alla professionalità richiesta dalle mansioni espletate.
4. Il giudice di appello ha evidenziato che conferma di detta non corrispondenza si può trarre dall’accordo sindacale dell’8 febbraio 2002, mai attuato, con il quale, per rimediare all’incongruo inquadramento nell’area B sia dei dipendenti inquadrati nell’ente locale nella categoria B sia di quelli inseriti nell’area C, era stata prevista l’istituzione di un profilo C 1 di coordinatore amministrativo da riconoscere automaticamente agli ex istruttori amministrativi contabili.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di sei motivi, ai quali ha resistito A.M.D. con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999, dell’accordo sindacale del 20 luglio 2000 e del D.M. n. 504 del 2001 e rileva, in sintesi, che l’inquadramento della D. era stato effettuato nel rispetto della tabella di corrispondenza prevista dalle parti collettive, le quali avevano considerato le diversità fra i due sistemi di classificazione e raggruppato i diversi profili professionali tenendo conto delle specificità proprie del settore di destinazione.
1.2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione, sotto altro profilo, del richiamato art. 8 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 perché il raffronto doveva essere effettuato in astratto fra le due posizioni professionali e non in relazione alle mansioni svolte di fatto, che nell’impiego pubblico contrattualizzato non assumono rilievo ai fini dell’inquadramento.
1.3. La violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 è denunciata anche con la terza critica, che addebita alla Corte territoriale di avere effettuato una comparazione non corretta, perché il profilo C previsto dal CCNL per il personale degli enti locali andava comparato con il corrispondente profilo descritto dal CCNL per i dipendenti del comparto scuola, caratterizzato da una maggiore ampiezza delle funzioni attribuite e dal possesso di un bagaglio di conoscenze più completo.
1.4. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione dei commi 1, 1 bis e 5 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. Si sostiene che il disposto inquadramento nell’area C del comparto scuola ha comportato l’assegnazione di una qualifica superiore perché la D. è stata equiparata al responsabile amministrativo, al quale, invece, in precedenza era subordinata.
1.5. La quinta critica denuncia il vizio motivazionale con riferimento alla rilevanza della sostituzione che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, si riferiva non al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, figura questa istituita solo nel 2000 ed inquadrata nella categoria D, bensì al responsabile amministrativo, che nel sistema di classificazione era inserito nell’area C. Palesemente incongruo risulta, quindi, l’inquadramento nello stesso profilo del dipendente gerarchicamente subordinato, ossia l’istruttore amministrativo contabile, e di quello sovraordinato.
1.6. Con il sesto motivo il ricorrente, pur denunciando nella rubrica l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, addebita alla Corte territoriale di avere confuso i due distinti profili delle mansioni di fatto svolte e delle mansioni tabellari, uniche rilevanti, rispetto alle quali nessuna indagine poteva più essere effettuata perché non era stato oggetto di specifico motivo di gravame il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso l’asserita non corrispondenza. Aggiunge il Ministero che nessuna rilevanza spiegava e spiega l’accordo dell’8 febbraio 2002 perché lo stesso rinviava all’articolo 9, comma 5 del precedente accordo del 2000, con il quale era stata prevista solo la possibilità di inquadrare nell’area C gli appartenenti alla ex VI qualifica funzionale.
2. Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di esaminare la sesta censura nella parte in cui sostiene che il giudizio di comparazione sarebbe stato precluso alla Corte territoriale, in assenza di uno specifico motivo di appello avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva affermato la piena corrispondenza fra i due profili in rilievo.
2.1. Anche a voler prescindere dall’erroneo richiamo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. Il Ministero ricorrente, infatti, non riporta nel ricorso la motivazione della sentenza di primo grado, non trascrive i motivi di appello, né allega gli atti processuali necessari per verificare l’asserita formazione del giudicato interno invocato.
3. Per il resto il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, è infondato per le ragioni già indicate da questa Corte con le sentenze nn. 7321 del 2013 e 10693 del 2017, pronunciate in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa.
Con le richiamate pronunce, che hanno ritenuto corretta la corrispondenza fra il profilo professionale C 3 – istruttore amministrativo contabile – del CCNL per il comparto enti locali ed il profilo C1 del CCNL per il personale della scuola, si è osservato che «in tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato, l’art. 8, secondo comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, detta la regola di carattere generale della necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell’Amministrazione dello Stato. Ne consegue che, allorché la qualifica e il profilo di provenienza non trovino in concreto corrispondenza nella tabella di equiparazione allegata al D.M. 5 aprile 2001 (di recepimento dell’accordo ARAN-Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali del 20 luglio 2000 sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), occorre ricercare, nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale della scuola, quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attaglino alla posizione di provenienza, tenendo conto delle mansioni ad essi corrispondenti, dovendo escludersi che dal trasferimento il dipendente possa conseguire un peggioramento della sua posizione lavorativa».
In particolare si è sottolineato che la garanzia della necessaria corrispondenza delle qualifiche e dei profili professionali discende dal principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con la sentenza 6 settembre 2011, in causa C 108 – 10, ha evidenziato, in riferimento alla legge n. 124 del 1999, che il legislatore deve “impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (direttiva 77/187/CEE) sicché, all’atto del trasferimento non può verificarsi un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso. Detto principio impedisce che in conseguenza della cessione possa subire una mortificazione la professionalità del lavoratore attraverso un inquadramento non corrispondente a quello in precedenza riconosciuto.
4. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso da questa Corte per le ragioni tutte indicate nelle richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Il ricorso, che non prospetta argomenti diversi rispetto a quelli ritenuti infondati o inconferenti, va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 settembre 2021, n. 24962 - L'opzione legislativa, relativa all'esonero dal servizio del personale delle amministrazioni dello Stato, è quella di incentivare le adesioni al collocamento in esonero e in quest'ottica va…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25336 - Qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24487 - E' escluso che il dipendente la cui domanda di mobilità sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza verificatasi nell'ente di destinazione ed abbia accettato la valutazione…
- Corte di Cassazione. sezione lavoro, ordinanza n. 2446 depositata il 25 gennaio 2024 - La pronuncia di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, e tale…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4332 depositata il 13 febbraio 2023 - In virtù del principio dispositivo e del sistema di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, l'ausiliare del giudice non può, nello svolgimento delle proprie…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…