CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2021, n. 24962
Lavoro – Rideterminazione del trattamento economico – Domanda di collocamento in esonero – Differimento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 12/2015, rigettava l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso di N.R., dipendente della predetta Agenzia, contro la rideterminazione del trattamento economico – non comprensiva dell’indennità cd. di capo team corrispostale fino al 31 dicembre 2009 – operata dall’Agenzia a seguito della richiesta di esonero dal servizio avanzata dalla R. ai sensi dell’art. 72, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in I. n. 133 del 2008, esonero dapprima concesso a far data dal 1° luglio 2009 e poi differito al 2 gennaio 2010.
Riteneva la Corte di appello che al momento dell’accoglimento della domanda di collocamento in esonero (22 maggio 2009) la R. esercitava effettivamente le funzioni di capo team, sicché a tale momento doveva farsi riferimento per la detta determinazione, stante il principio di affidamento della lavoratrice e la stessa lettera della norma, a nulla rilevando che l’Agenzia delle Entrate avesse, con successivo provvedimento del giugno 2009, chiesto ed ottenuto un breve differimento della data di collocamento in esonero, e ciò per esigenze dell’amministrazione stessa, differimento che non aveva comportato una revoca della precedente delibera di accoglimento dell’istanza, ma solo l’effetto di spostarne alcuni mesi in avanti la materiale esecuzione, sicché non aveva stabilito una nuova base di calcolo del trattamento dovuto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.
3. N.R. ha resistito con controricorso.
4. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.
5. Il Procuratore generale ha formulato le proprie motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il rigetto del ricorso.
6. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008.
Censura la sentenza impugnata là dove, al fine di determinare la retribuzione spettante alla R., ha tenuto conto del momento in cui è stata accolta la sua domanda di esonero e non, invece, del momento in cui la predetta è stata collocata nella nuova posizione.
Rileva che la disposizione è chiara nel fare riferimento al trattamento goduto al momento della collocazione in esonero.
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008.
Censura la sentenza impugnata per aver ricompreso, tra le competenze accessorie su cui determinare la retribuzione della lavoratrice in esonero, anche l’indennità di capo team nonostante che essa non rientri tra le competenze accessorie su cui determinare il trattamento retributivo del lavoratore in esonero.
3. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione dell’intrinseca connessione, sono infondati.
4. L’art. 73 del d.l. 5 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo ratione temporis applicabile prevedeva: <<1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. È data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità […]>>.
5. Ad avviso dell’Agenzia ricorrente, a tenore della norma, rileverebbe, ai fini del calcolo del trattamento temporaneo, il momento dell’effettivo collocamento in esonero e il diretto collegamento delle componenti retributive alla prestazione lavorativa.
6. La suddetta affermazione, tuttavia, non si confronta con il ragionamento della Corte territoriale.
Quest’ultima, infatti, ha innanzitutto richiamato il principio dell’affidamento, che tutela l’esigenza del lavoratore di operare le proprie valutazioni relative all’opzione per l’esonero dal servizio (la cui domanda, per espressa previsione di legge, non è revocabile), tenendo conto del trattamento economico in godimento, affidamento che, nella ricostruzione della Corte felsinea, non può essere pregiudicato da una scelta dell’Amministrazione di differire l’esecuzione dell’esonero (pur a seguito di accoglimento della relativa domanda) ad un momento tale da determinare, quale trattamento economico di riferimento, uno eventualmente minore, nelle more riconosciuto per effetto di una sopravvenuta contingente situazione.
Sotto tale profilo i rilievi dell’Agenzia non intercettano la ratio deciderteli – chiaramente espressa nella sentenza impugnata – secondo cui la Corte territoriale aveva accolto già in data 22 maggio 2009 la domanda di esonero così come formulata, fissando quale data di collocamento in esonero quello del 1° luglio 2009, limitandosi poi solo a differire la materiale esecuzione dello stesso al 2 gennaio 2010 e ciò per improrogabili esigenze di servizio (prevalenti in relazione al disposto del comma 2).
Tale differimento era stato accettato dalla R. che aveva, appunto, fatto affidamento sul mantenimento, quale base di calcolo, del trattamento economico in godimento, per competenze fisse ed accessorie, al momento della domanda – id est alla data del 22 maggio 2009 di accoglimento della stessa -, trattamento che ricomprendeva pacificamente l’indennità per le svolte funzioni di capo team, percepita fino a tutto il 2009.
Peraltro, nella specie, la Corte territoriale ha rimarcato che l’amministrazione non aveva affatto respinto la domanda di esonero né revocato la precedente delibera di accoglimento di tale domanda, essendosi solo limita a differire, per proprie esigenze, la materiale esecuzione di quest’ultima.
7. In una situazione come quella ricostruita dai giudici di merito (di una domanda accettata e di una mera esecuzione differita) è del tutto evidente che aderire alla tesi della ricorrente – che fa leva sul dato testuale del trattamento economico in godimento al momento (effettivo) del collocamento nella nuova posizione – si risolverebbe in uno sviamento del fine della diposizione in esame.
Ed infatti si tratta di una norma, inserita in un contesto di misure intese alla razionalizzazione della finanza pubblica oltre che alla progressiva riduzione del personale in servizio, chiaramente intesa a favorire pensionamenti anticipati con meccanismi incentivanti, tra cui rientra l’istituto dell’esonero dal servizio con conservazione di un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione (contemperato dal principio di affidamento di cui sopra si è detto).
8. Sempre alla luce d’un approccio ermeneutico di tipo teleologico va inteso il riferimento “al momento del collocamento nella nuova posizione” che si legge nella norma de qual’è chiaro che tale momento non può essere artificiosamente posticipato giusto il tempo (come verificatosi nel caso di specie) di sottrarre l’incarico e il relativo trattamento economico in relazione al quale il dipendente aveva ponderato la propria scelta di essere collocato in esonero.
L’obiezione secondo cui, se così fosse stato, la legge avrebbe fissato l’aggancio temporale (di individuazione della base di computo del trattamento di esonero) alla data della domanda e non a quella del “collocamento nella nuova posizione” non coglie nel segno: tale ultima previsione – che non presuppone che la posizione ricoperta al momento della domanda sia diversa da quella ricoperta all’atto del collocamento in esonero – ha soltanto lo scopo di fissare un parametro cronologico certo e di far sì che il dipendente fruisca degli eventuali automatismi retributivi che maturino medio tempore (ossia non venga penalizzato da un’eventuale prolungata cesura temporale fra la domanda e il suo accoglimento), non già di consentire all’amministrazione, al solo fine di realizzare un risparmio, di sottrargli un incarico da tempo ricoperto – e le relative voci accessorie – appena qualche giorno prima di collocarlo in esonero (nel caso di specie la controricorrente ha ricoperto il proprio incarico fino a tutto il 2009, vale a dire fino a due giorni prima di essere esonerata dal servizio).
Diversamente, si consentirebbe al debitore di adempiere quella che è pur sempre un’obbligazione contrattuale in modo contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ..
9. Del resto, tale trattamento temporaneo resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento in posizione di esonero, il che conferma la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale all’affìdamento della dipendente sulla base di calcolo di riferimento.
10. Né è risolutivo il richiamo operato dall’Agenzia ricorrente, quanto all’indennità di capo team, all’essere quest’ultima una componente direttamente legata alla prestazione lavorativa e, come tale, destinata ad essere mantenuta fin tanto che il dipendente svolga la relativa funzione: infatti in materia non viene in rilievo (come invece avviene, ad esempio, nel caso dei trasferimenti da un’amministrazione ad un’altra) la riconoscibilità delle sole voci del trattamento accessorio correlate, non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza.
Si tratta, invece, di un ambito del tutto diverso e di una scelta del legislatore in virtù della quale è l’intero trattamento economico – e non soltanto le voci accessorie – a non avere alcun collegamento con una prestazione lavorativa, che infatti cessa del tutto.
In altre parole, l’opzione legislativa è quella di incentivare le adesioni al collocamento in esonero e in quest’ottica va letto il riferimento ad un trattamento temporaneo, da riconoscersi al momento del collocamento nella nuova posizione (che si configura come una sospensione del rapporto di impiego: il dipendente verrà posto in quiescenza solo al momento della cessazione della posizione di esonero), pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie.
11. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.
12. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
13. Non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.